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Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (23-8-2011)
Abruzzo
Legge n.35 del 23-8-2011
n.54 del 31-8-2011
Politiche economiche e finanziarie
24-10-2011 /
Impugnata
La legge è censurabile per i motivi che di seguito si espongono.
- L'articolo 3, comma 2, lett. b) prevede che allo scopo di valorizzare l'aeroporto d'Abruzzo si provvede tramite riprogrammazione delle economie di spesa derivanti
dall'attuazione della convenzione denominata "Agensud 78/88".
Tale stanziamento, secondo la disposizione regionale, è pari a 1,6 milioni di euro e deve concorrere con un ulteriore stanziamento di 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo per il sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo.
Tuttavia la somma di 1,6 milioni di euro non compare nell'elenco dell'Allegato 3 del provvedimento in oggetto. Di conseguenza, tale stanziamento non può concorrere alla copertura dell'onere complessivo di 2,8 milioni di euro derivante dagli interventi previsti per la valorizzazione dell'aeroporto.
Così disponendo, il legislatore regionale non prevedendo adeguata copertura finanziaria alla disposizione contenuta nell'art.3, comma 2, lett.b), viola l'articolo 81, comma 4, della Costituzione, ai sensi del quale ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farne fronte.
- L'articolo 11 modifica l'art.15 della l.r. n.1/2011. In particolare, al comma 1, prevede che la dotazione del fondo di cui all'art. 4, comma 5 della l.r. n.77/2000 recante "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" è stabilita presuntivamente per l'anno 2011 in euro 4.000.000,00.
Tale fondo viene finanziato anche con le risorse già utilizzate per la copertura finanziaria prevista all'articolo 3, comma 2, lettera a), pari ad euro 1.200.000,00.
Di conseguenza il Fondo risulta coperto soltanto per una somma pari ad euro 2.800.000,00.
Il legislatore regionale, pertanto, non prevedendo adeguata copertura finanziaria, viola l'articolo 81, comma 4, della Costituzione, ai sensi del quale ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farne fronte.
- L'articolo 31 prevede interventi a favore dei malati oncologici. Il comma 4, nel disporre, le variazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa determina un saldo netto negativo di 1,9 milioni di euro.
Così disponendo, il legislatore regionale, determinando un saldo netto negativo, viola l'art. 81, comma 4, della Costituzione, ai sensi del quale ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farne fronte.
Per i suddetti motivi, la legge regionale deve essere impugnata ai sensi dell'art.127 della Costituzione.
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