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"Procedure per l'autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica" (9-9-2011)
Molise
Legge n.25 del 9-9-2011
n.25 del 16-9-2011
Politiche infrastrutturali
24-10-2011 /
Impugnata
La legge regionale in esame, che detta le procedure per l'autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica, presenta il seguente profilo di illegittimità costituzionale:
- l’articolo 4, comma 3, prevede, con riferimento agli atti progettuali di cui all’articolo 3, che in caso di modifica architettonica che comporti aumento dei carichi superiore al 20 per cento rispetto al progetto depositato debba essere oggetto di variante progettuale da denunciare preventivamente con espresso riferimento al progetto principale, mentre le modifiche che restano al di sotto o nell’ambito di tali limiti comportino soltanto l’obbligo del deposito della verifica strutturale.
La richiamata norma regionale si pone in contrasto con quanto previsto dal DM 14 gennaio 2008 , poiché prevede, a priori e in via generale, l’obbligo di redigere una variante progettuale al progetto originario nella sola ipotesi di modifica architettonica che comporti aumento dei carichi superiore al 20 per cento. Mentre il citato decreto ministeriale al paragrafo 8.4.1, lett. c), sancisce l’obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all'adeguamento della costruzione, a chiunque intenda, “apportare variazioni di classe e/o di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%; resta comunque fermo l'obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione”.
In sostanza, la citata disposizione regionale assume portata derogatoria rispetto alle prescrizioni contenute nel DM 14 gennaio 2008.
Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 88 del d.P.R. n. 380 del 2001, prevede la possibilità di concedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche “quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici”, ma rimette questo potere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti “previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici”.
Il conferimento al Ministro del suddetto potere di deroga ha un contenuto precettivo, valevole erga omnes, ai fini della garanzia di applicazione in maniera uniforme sul territorio nazionale di una normativa avente particolari e delicati riflessi sulla tutela della pubblica incolumità. La disposizione contenuta nell’art. 88 del testo unico costituisce un principio che trascende anche l’ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile (Corte Costituzionale, sentenza n. 182 del 2006).
In proposito, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 254 del 2010, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16, ha già avuto modo di soffermarsi sulla questione affermando che “Con l’affidare al Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, e con il previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il potere di riconoscere le ragioni particolari che impediscono, in nome della salvaguardia delle caratteristiche ambientali dei centri storici, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche, il legislatore statale ha inteso dettare una disciplina unitaria a tutela dell’incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale, in un settore nel quale entrano in gioco sia l’alta tecnicità dei provvedimenti in questione, sia l’esigenza di una valutazione uniforme dei casi di deroga. In questo contesto, il citato art. 88 – completando la disciplina statale che rimette a decreti del Ministro l’approvazione delle norme tecniche per le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche (art. 83 del d.P.R. n. 380 del 2001) – costituisce la chiara espressione di un principio fondamentale.”
Si ritiene, pertanto, che la disposizione regionale in questione prevedendo una deroga a quanto previsto dal menzionato paragrafo delle norme tecniche per le costruzioni, sia lesiva del principio fondamentale contenuto nell’articolo 88 del d.P.R. n. 380 del 2001, che attribuisce tale potere derogatorio al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità ivi indicate, invadendo la potestà legislativa statale riguardante la determinazione dei principi fondamentali in materia di protezione civile, di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Per questi motivi la sopra evidenziata norma regionale deve essere impugnata di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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