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"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella regione Molise)" (9-9-2011)
Molise
Legge n.29 del 9-9-2011
n.25 del 16-9-2011
Politiche infrastrutturali
24-10-2011 /
Impugnata
La legge regionale in esame, che modifica ed integra la legge regionale 8 gennaio 1996, n.1 recante disciplina della professione di maestro di sci, presenta il seguente profilo di illegittimità costituzionale.
L'articolo 3 comma 5, prevede che i maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome, che intendono esercitare temporaneamente la professione in Molise, sono tenuti a praticare le tariffe determinate dalla Giunta regionale, in misura comunque non inferiore a quelle della locale scuola di sci, oltre a rispettare gli atri adempimenti relativi alla professione.
Tale disposizione non si applica ai sensi del successivo comma 6, ai maestri di sci che arrivano nella regione Molise, da altri Stati o regioni, con i loro allievi ed al fine di svolgere attività per periodi non superiori a quindici giorni. Nell'ambito di applicazione del comma 5 sembrano rientrare anche i maestri di sci provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea. Al riguardo si segnala che, seppure al comma 7 del medesimo articolo si richiama quale disciplina applicabile ai maestri di sci di altri Stati UE quella del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante attuazione della direttiva 2005/36/CE, la disposizione di cui al comma 5 si presenta come norma speciale e, dunque, prevalente rispetto a quella di cui al comma 7.
La norma regionale, pertanto, assoggetta l'esercizio della professione di maestro di sci (professione in regime di libera prestazione di servizi) al rispetto delle tariffe praticate nella regione Molise e ad altri non meglio specificati adempimenti, con l'evidente scopo di proteggere i maestri di sci locali dalla concorrenza di quelli provenienti da altre regioni i quali, se intendono svolgere la professione in Molise non possono praticare tariffe inferiori a quelle dei maestri di sci locali. La finalità "protezionistica" è palese se si legge la norma in combinato disposto con il successivo comma 6, ove sono esonerati da ogni obbligo i maestri che giungano nella regione con i propri allievi e che, quindi, "non sottraggono clienti" a quelli locali. E’ evidente che la norma regionale ha l'effetto di limitare la concorrenza, offrendo agli allievi una più ristretta possibilità di scelta tra le diverse offerte dei maestri di sci. La disposizione prevede restrizioni all' esercizio della professione che non sono ammesse dal diritto dell’Unione europea, in quanto contrastanti con i principi di libera prestazione dei servizi e di tutela della concorrenza garantiti dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e con le norme di diritto derivato (in particolare, quelle della direttiva n. 2005/36/CE e della direttiva n. 2006/123/CE – c.d. direttiva servizi). Le restrizioni previste dalla legge regionale non appaiono, peraltro, giustificate da motivi imperativi di interesse generale nè proporzionate rispetto all'obiettivo che si intende conseguire.
Inoltre la disposizione regionale viola, il riparto di competenze legislative stabilito dalla Costituzione. Essa, oltre ad incidere, per quanto sopra detto, sulla concorrenza, interviene anche su aspetti del contratto di prestazione professionale quale quello della libera pattuizione del compenso, che rientrano nella materia dell' ordinamento civile, di esclusiva competenza statale.
La suddetta disposizione è, pertanto, illegittima perché contrasta con l’articolo 117, comma l e comma 2, lettera l), della Costituzione.
Per questi motivi la sopra evidenziata norma regionale deve essere impugnate di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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