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Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico. (21-9-2011)
Sardegna
Legge n.19 del 21-9-2011
n.29 del 1-10-2011
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011, il Governo ha impugnato la legge della Regione Sardegna n.19 del 21/09/2011 recante: Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico.
In particolare , la questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, era stata sollevata relativamente a diverse norme : l’art. 3 , l’art. 5, commi 4 e 5, l’ articolo 8, lettera b) e l’articolo 9.
- La norma contenuta nell’art.3, che ricomprendeva tra i destinatari delle agevolazioni previste le società di capitali e consorzi di società con capitali misto pubblico/privato aventi sede legale nella Regione Sardegna, contrastando con il principio di libertà di stabilimento di cui all’art. 49 TFUE e violando l’art. 3, nonché gli articoli 117, comma 1 e 120, comma 1 della Costituzione, è stata poi abrogata con l'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 21/2011 " Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011.”
Il Governo ha già deliberato, in data 27 gennaio 2012 la rinuncia all’impugnazione relativamente a tale punto.
- L’articolo 5, comma 4, prevedeva che la Giunta regionale fosse autorizzata ad adeguare il Piano paesaggistico regionale nel senso di consentire la realizzazione nella fascia costiera, e solo oltre la fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia (500 metri per le isole minori) di nuove strutture residenziali e ricettive connesse ai campi da golf, disponendo , al comma 5 si applicasse la procedura relativa all’aggiornamento e revisione del Piano paesaggistico regionale, con i termini ridotti della metà , senza alcuna partecipazione dell’Amministrazione statale.
Il Governo aveva osservato che la deroga alla disciplina dettata dalla vigente pianificazione paesaggistica non potesse essere legittimamente introdotta se non attraverso l’intesa e l’accordo, previsti dall’articolo 143 del decreto legislativo n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), essendo quello della pianificazione congiunta un principio cardine del sistema di tutela del paesaggio, assicurato dal suddetto Codice in diretta attuazione del principio fondamentale espresso dall’articolo 9, secondo comma, della Costituzione.
Pertanto, la norma regionale presentava, ad avviso del Governo, profili di incostituzionalità, eccedendo dalle competenze statutarie , in contrasto con gli articoli 117, comma 2, lettera s), e con l'art. 118, terzo comma, Cost., che rimanda alla legge statale la disciplina delle "forme di intesa e di coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali";
-Gli articoli 8, lettera b) e l’articolo 9 prevedevano che la progettazione preliminare fosse sottoposta alle valutazioni della Conferenza istruttoria, con la previsione della partecipazione, per quanto concerne il MiBAC, della (sola) Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici. Il previsto iter autorizzativo interferiva con l’organizzazione delle competenze interne al Ministero per i beni e le attività culturali, materia riservata allo Stato, in contrasto con gli articoli 97 e 117, comma 2, lettera g), della Costituzione.
La Regione Sardegna , con l’articolo 44, comma 5, della legge regionale n. 8/2015 “Disposizioni generali e norme di semplificazione e riordino in materia urbanistico-edilizia”, ha disposto che “La legge regionale 21 settembre 2011, n. 19 (Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico), e successive modifiche e integrazioni, è abrogata” .
Si ritiene, quindi, su parere conforme del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo , che possano ritenersi venuti meno i motivi del contendere e che quindi ricorrano i presupposti per rinunciare al ricorso di fronte alla Corte Costituzionale avverso la legge regionale della Regione Sardegna n. 19/2011.
21-11-2011 /
Impugnata
La legge regionale in esame, recante “Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico”
presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
1) L’ articolo 3 ricomprende tra i destinatari delle agevolazioni finalizzate alla promozione e realizzazione di un sistema di campi da golf gli enti locali territoriali, gli enti pubblici e le loro forme associative e le società di capitali e consorzi di società con capitali misto pubblico/privato aventi sede legale nella Regione Sardegna.
Si premette che alla regione Sardegna , in applicazione della clausola contenuta nell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001, che ha modificato il titolo V della Costituzione, è attribuita, al pari di tutte le altre Regioni e province autonome, competenza esclusiva di tipo residuale in materia di commercio. Tuttavia, detta competenza trova i suoi limiti nei principi di trasparenza del mercato, di concorrenza, della libertà d'impresa, di libera circolazione dei servizi.
In proposito, si evidenzia che la previsione normativa risulta discriminatoria in ragione della limitazione posta con riferimento al requisito della sede legale nella regione Sardegna per la partecipazione alla procedura per la concessione delle agevolazioni. In tal caso, la norma comporta l’esclusione di società aventi sede legale in altri stati dell’Unione europea, così come di società italiane con sede legale in altre regioni, dalla ammissione alla agevolazione ed ha l’effetto di precludere l’accesso ai benefici previsti dalla norma a tutte le società che non abbiano sede legale in Sardegna.
Per quanto precede, la disposizione in esame presenta profili di incostituzionalità, in quanto eccede dalle competenze statutarie di cui all’articolo 3 dello statuto speciale di autonomia della Regione Sardegna di cui alla legge costituzionale n. 3 del 1948 e viola il diritto dell’Unione europea, in particolare contrastando con il principio di libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) in quanto le misure risultano discriminatorie e quindi in contrasto con l’art. 3, nonché con gli articoli 117, comma 1 e 120, comma 1 della Costituzione.
- 2) L’articolo 5, comma 4, della legge regionale in esame, prevede, che la Giunta regionale <<è autorizzata ad adeguare il Piano paesaggistico regionale nel senso di consentire la realizzazione nella fascia costiera, e solo oltre la fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia (500 metri per le isole minori) di nuove strutture residenziali e ricettive connesse ai campi da golf>>. Il successivo comma 5, dispone che <>. Detta ultima disposizione disciplina, appunto, il procedimento di <>, che si conclude con una deliberazione della Giunta, senza alcuna partecipazione dell’Amministrazione statale.
Premesso che la Regione Sardegna ha potestà esclusiva in materia di «piani territoriali paesistici», in base all’articolo 6, comma 2, del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, di approvazione delle Nuove norme di attuazione dello Statuto, emanato con l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3, tuttavia, come è noto, le potestà esclusive regionali incontrano, oltre ai limiti generali previsti dagli stessi Statuti, il limite del rispetto delle disposizioni statali costituenti norme fondamentali di riforma economico-sociale.
In particolare, l’articolo 3 del citato d.P.R. n. 480 del 1975, nel prevedere le materie attribuite alla potestà legislativa regionale della Sardegna, richiama il rispetto dei <>.
Questo principio è invero evincibile agevolmente dalle eseguenti pronunce della Consulta: Corte cost. n. 51 del 2006 [nella quale, proprio con riferimento alla Regione Sardegna, la Corte ha chiarito che il legislatore statale conserva il potere di vincolare la potestà legislativa primaria della Regione speciale attraverso l’emanazione di leggi qualificabili come “riforme economico-sociali”: e ciò anche sulla base del titolo di competenza legislativa nella materia “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali o culturali; con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali emanati in tale materia potranno continuare ad imporsi al necessario rispetto del legislatore della Regione Sardegna che eserciti la propria competenza statutaria nella materia “edilizia ed urbanistica” (v. sentenza n. 536 del 2002)]; Corte cost. n. 164 del 2009 (che ha accolto il ricorso in via d’azione dello Stato avverso una legge della Regione autonoma della Valle d’Aosta in materia di tutela paesaggistica ricordando che la potestà normativa della Regione autonoma deve esercitarsi «in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento, nonché delle norme fondamentali e di riforma economico-sociale», qualificando norme «di grande riforma economico-sociale» le disposizioni della legge Galasso e all’elencazione delle aree tutelate per legge contenuta nell’odierno art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004.
Va sottolineato che, ai sensi dell’articolo 19 delle norme tecniche di attuazione del PPR vigente, la “fascia costiera”, così come perimetrata nella cartografia del PPR, rientra nella categoria dei beni paesaggistici d’insieme ed è considerata risorsa strategica fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio sardo. L’articolo 20, comma 1, lett. b), n. 1), delle stesse N.T.A, stabilisce che nella fascia costiera <>.
Ora, una deroga alla disciplina dettata dalla vigente pianificazione paesaggistica, non sembra potersi legittimamente introdurre, se non attraverso l’intesa e l’accordo, previsti dall’articolo 143 del Codice, essendo quello della pianificazione congiunta un principio cardine del sistema di tutela del paesaggio, assicurato dal Codice in diretta attuazione del principio fondamentale espresso dall’articolo 9, secondo comma, della Costituzione.
In sostanza, la Regione Sardegna, con la previsione normativa censurata, pretende di modificare unilateralmente, con lo strumento legislativo, le misure di tutela concordate con lo Stato e consacrate, in attuazione degli artt. 135 e 143 del Codice di settore, nel previgente piano paesaggistico del 2006, lì dove, invece, avrebbe dovuto, se del caso, concordare le modifiche nella appropriata sede della nuova concertazione di riforma e modifica congiunta del piano medesimo. La scelta di consentire i campi da golf e annesse strutture ricettiva doveva, in altri termini, tradursi e operarsi attraverso una modifica congiunta del piano paesaggistico, con l’accordo dello Stato, mentre viene ad essere anticipata e compiuta unilateralmente dalla legge regionale censurata.
Pertanto, la disposizione in esame presenta profili di incostituzionalità, in quanto eccede dalle competenze statutarie di cui all’articolo 3 dello statuto speciale di autonomia della Regione Sardegna di cui alla legge costituzionale n. 3 del 1948 contastando con gli articoli 117, comma 2 lettera s, e con l'art. 118, terzo comma, Cost., che rimanda alla legge statale la disciplina delle "forme di intesa e di coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali"
-3) Gli articoli 8, lettera b e l’articolo 9 prevedono che la progettazione preliminare sia sottoposta alle valutazioni della Conferenza istruttoria, con la previsione della partecipazione, per quanto concerne il MiBAC, della (sola) Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici.
Tale iter autorizzativo, interferisce con l’organizzazione delle competenze interne al Ministero per i beni e le attività culturali, materia evidentemente riservata alla normativa statale e ciò perché, nella sua formulazione, la legislazione regionale, da un lato, sembra escludere la partecipazione della Soprintendenza archeologica, dall’altro, interferisce con la norma organizzativa statale che prevede, in taluni casi, la partecipazione della Direzione regionale.
Inoltre, la formulazione delle disposizioni regionali (articoli 8 e 9) è tale da ingenerare l’equivoco che l’espressione del parere nell’ambito della conferenza da parte della Soprintendenza, faccia venir meno il parere (ad oggi, vincolante) che deve essere reso dalla Soprintendenza, ai sensi dell’articolo 146 del Codice, in ordine ai singoli progetti delle opere: opere, la cui compatibilità paesaggistica (essendo i vincoli vigenti ancora sprovvisti delle “prescrizioni d’uso”, richieste dagli articoli 140, 141, 141-bis, e 143, del Codice) non può essere compiutamente valutata sulla base di un mero “progetto preliminare” (nei fatti, poco più di una localizzazione e di una descrizione tipologica dell’intervento), ma richiede, quanto meno, l’elaborazione da parte del proponente e la valutazione da parte delle Amministrazioni di tutela, della documentazione prevista dall’articolo 146, comma 3 del Codice.
Quindi, la disposizione in esame presenta profili di incostituzionalità, in quanto eccede dalle competenze statutarie di cui all’articolo 3 dello statuto speciale di autonomia della Regione Sardegna di cui alla legge costituzionale n. 3 del 1948, contrastando con gli articoli 97 e 117, comma 2, lettera g della Costituzione.
Per questi motivi le sopra evidenziate norme regionali devono essere impugnate di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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