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Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri. (28-10-2011)
Bolzano
Legge n.12 del 28-10-2011
n.45 del 8-11-2011
Politiche socio sanitarie e culturali
23-12-2011 /
Impugnata
La legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 12 del 2011, recante disposizioni per l’integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
1) L’art. 6, che istituisce la Consulta provinciale per l’immigrazione, stabilisce, al comma 3, lett. c), che è chiamato a fare parte di detta Consulta, tra numerosi altri soggetti, “un rappresentante unico della Questura di Bolzano e del Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano”; lo stesso art. 6 specifica inoltre, al comma 6, che detto rappresentante può essere sostituito da un suo delegato. Le disposizioni contenute in tali commi, attribuendo un nuovo compito ad un ufficio statale e configurando ex lege il suo rappresentante come componente necessario di un organo regionale, al quale esso dovrebbe pertanto partecipare obbligatoriamente, eccede dalle competenze legislative attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano dagli artt. 8, 9 e 10 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) e viola la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali di cui all’art. 117, secondo comma, lett. g). A tale proposito la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 134 del 2004 e n. 30 del 2006, ha sottolineato che, pur nell’auspicio che “si sviluppino forme di collaborazione tra apparati statali, regionali, provinciali, tali forme di collaborazione e di coordinamento non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalla Regioni, nemmeno nell’esercizio della loro potestà legislativa, ma devono trovare fondamento e presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordo tra gli enti interessati”.
2) l’art. 10, comma 2, riguardante l’“assistenza sociale”, individua quali beneficiari delle prestazioni sociali di natura economica i cittadini stranieri di Stati non appartenenti all’unione europea che versino in situazione di bisogno e che siano residenti in Provincia di Bolzano per un periodo minimo ininterrotto di cinque anni. Tale disposizione, nella parte in cui circoscrive l’accesso alle provvidenze sociali ai cittadini extracomunitari che risiedano in Provincia di Bolzano per un periodo minimo ininterrotto di cinque anni (comma 2), introduce inequivocabilmente una preclusione destinata a discriminare tra i soggetti che possono beneficiare delle provvidenze sociali fornite dalla Provincia i cittadini extracomunitari che non vi risiedono da almeno cinque anni.
Detta disposizione eccede dalla competenza legislativa esclusiva in materia di “assistenza e beneficenza pubblica”attribuita alla Provincia autonoma di Bolzano dall’art. 8, n. 25, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) e non appare in linea con l’art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998 e con l’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), che, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, equiparano ai cittadini italiani gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.
Pertanto la previsione regionale in esame, che subordina l’attribuzione delle prestazioni assistenziali de quibus al possesso, da parte di chi risulti soggiornare legalmente nel territorio dello Stato, anche del particolare e ulteriore requisito della residenza in Provincia di Bolzano per un periodo minimo ininterrotto di cinque anni, comporta l’ esclusione assoluta di intere categorie di persone fondata sulla mancanza di una residenza temporalmente protratta. Tale previsione viola il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., in quanto - analogamente all’art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2006 (come modificato dall’art. 9, commi 51, 52, e 53 della l.r. n. 24 del 2009) recentemente giudicato incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 40 del 2011 - introduce nel tessuto normativo un elemento di distinzione arbitrario, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra la condizione positiva di ammissibilità al beneficio (quale la residenza protratta da almeno cinque anni) e gli altri particolari requisiti ( consistenti in situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale) che costituiscono il presupposto di fruibilità di una provvidenza sociale che, per la sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di residenza in grado di escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale.
Nella citata sentenza n. 40 del 2011 la Corte Costituzionale infatti conclude affermando che “tali discriminazioni contrastano con la funzione e la ratio normativa stessa delle misure che compongono il complesso e articolato sistema di prestazioni individuato dal legislatore regionale nell’esercizio della propria competenza in materia di servizi sociali, in violazione del limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)”.
Con particolare riferimento alla attribuzione delle prestazioni assistenziali alle persone straniere regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale la Corte Costituzionale ha inoltre precisato, con la sentenza n. 61 del 2011, che: «una volta che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini» ed ha inoltre aggiunto circa l’ individuazione delle condizioni per la fruizione delle prestazioni che : “la asserita necessità di uno specifico titolo di soggiorno per fruire dei servizi sociali rappresenta una condizione restrittiva che, in tutta evidenza, si porrebbe (dal punto di vista applicativo) in senso diametralmente opposto a quello indicato da questa Corte, i cui ripetuti interventi (n. d. r. sentenze n. 187 del 2010 e n. 306 del 2008) sono venuti ad assumere incidenza generale ed immanente nel sistema di attribuzione delle relative provvidenze”.
3) L’art. 12, riguardante le politiche abitative e di accoglienza, prevede, al comma 4, ai fini del ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri, che i requisiti igienico-sanitari e quelli di idoneità abitativa degli alloggi, nonché quelli inerenti al reddito minimo annuo “sono quelli applicati per le cittadine e i cittadini residenti nel territorio provinciale”. Tale disposizione provinciale eccede dalle competenze legislative attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano dagli artt. 8, 9 e 10 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) e viola la competenza esclusiva statale di cui l’art. 117, comma 2, lettera b), della Costituzione in materia di immigrazione. La disposizione provinciale contrasta in particolare con i principi fondamentali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale di cui all’art. 29, comma 3, del D.lgs. 286/98, che impone allo straniero che richiede il ricongiungimento di dimostrare la disponibilità di un reddito minimo annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato sulla base di parametri specificamente indicati nello stesso comma, e stabilisce inoltre che i requisiti relativi all’alloggio siano accertati dai competenti uffici comunali.
4) L’art. 13, comma 3, riguardante la formazione professionale per adulti e le politiche del lavoro, nel prevedere che la Provincia favorisce il soggiorno e la permanenza sul territorio di cittadine e cittadini stranieri che, in possesso di un titolo di studio universitario, di istruzione superiore o di particolari specializzazioni professionali, svolgano periodi di addestramento professionale oppure partecipino a programmi di ricerca scientifica presso istituti di ricerca pubblici o privati, stabilisce in particolare che “la Provincia promuove, per quanto di sua competenza, la piena attuazione sul suo territorio della Direttiva 2005/71/CE relativa alla procedura per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, la relativa stipula di convenzioni di accoglienza e la conseguente parità di trattamento”.
Tale disposizione provinciale, che prevede l’applicazione diretta sul territorio provinciale della Direttiva 2005/71/CE, eccede dalle competenze legislative attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano dagli artt. 8, 9 e 10 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) e viola la competenza esclusiva statale di cui l’art. 117, comma 2, lettera b), della Costituzione in materia di immigrazione. La menzionata direttiva è stata infatti già recepita a livello nazionale dal d. lgs. n. 17 del 2008 (Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica), che ha aggiunto al d. lgs. n. 286 del 1998 un nuovo articolo, il 27-ter, recante una dettagliata e specifica regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno per ricerca scientifica degli stranieri sul territorio. Pertanto la disposizione provinciale in esame, che non rispetta tale disposizione statale in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri per ricerca scientifica incorre nella violazione costituzionale sopra richiamata.
5) L’art. 14, riguardante il diritto allo studio, al comma 3, circoscrive l'accesso alle agevolazioni per la frequenza di una scuola situata fuori dalla provincia agli alunni e alunne stranieri di Stati non appartenenti all'Unione europea che risiedano in provincia di Bolzano per un periodo minimo di cinque anni. Il requisito della residenza protratta per cinque anni è inoltre richiesto all'alunno o all'alunna o a uno dei genitori nel caso in cui la scuola frequentata si trova nel territorio della Repubblica italiana o della Repubblica austriaca. Il medesimo art. 14, comma 5, prevede inoltre, analogamente all’art. 16 (che modifica alcune leggi provinciali), comma 3, lett. e), e comma 4, lett. e) che per l'accesso alle prestazioni di natura economica per la realizzazione del diritto allo studio da parte delle cittadine e dei cittadini stranieri di Stati non appartenenti all'Unione europea è richiesto il requisito di un periodo minimo di cinque anni di residenza ininterrotta in provincia di Bolzano. L’art. 16, comma 2, stabilisce infine che sono ammessi alle sovvenzioni per la partecipazione ai corsi per l’apprendimento delle lingue straniere i cittadini dell'Unione europea residenti ininterrottamente per un anno in provincia di Bolzano e che abbiano assolto l'obbligo scolastico. Tali disposizioni che introducono inequivocabilmente una preclusione destinata a discriminare tra i soggetti che possono beneficiare delle provvidenze sociali fornite dalla Provincia i cittadini che non vi risiedono da almeno un determinato numero di anni, sono incostituzionali per gli stessi motivi esposti sub 2), nei confronti dell’art. 10, comma 2.
Per i motivi esposti si ritiene che le disposizioni indicate debbano essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.
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