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Misure urgenti per assicurare la funzionalità dell'amministrazione regionale. (2-11-2011)
Puglia
Legge n.28 del 2-11-2011
n.172 del 4-11-2011
Politiche ordinamentali e statuti
23-12-2011 /
Impugnata
Con la legge in esame, la Regione Puglia intende attuare misure urgenti per assicurare la funzionalità dell'amministrazione regionale, stabilendo all'articolo 1 che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010, "in via eccezionale, e all'esclusivo fine di garantire la continuità dell'attività amministrativa e la funzionalità degli uffici regionali, nelle more dell'esperimento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti resi vacanti per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 354/2010, i dipendenti della regione Puglia interessati dagli effetti di tale sentenza sono adibiti alle mansioni proprie della categoria in cui erano inquadrati alla data di pubblicazione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana." (15 dicembre 2010).
Per comprendere appieno il contesto normativo in cui si inquadra la suddetta disposizione occorre evidenziare l'antefatto.
La regione Puglia nel 1998 e nel 1999, in conformità a quanto allora previsto dall'articolo 32 della l.r. n. 7/1997, ha bandito due concorsi per la copertura di n.482 posti di VIII qualifica funzionale e di n.381 posti di VII qualifica funzionale interamente riservati agli impiegati regionali inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della procedura concorsuale, ha promosso la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 della legge n.7/1997 che autorizzava l’espletamento delle procedure concorsuali con le suddette modalità (riservate solo al personale interno). La Corte Costituzionale, investita in via incidentale della questione di legittimità costituzionale della citata disposizione, la dichiarava illegittima, nella parte in cui essa riservava il 100% dei posti messi a concorso al personale interno, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione (sentenza n. 373/2002). Conseguentemente il Tar Puglia, con diverse sentenze (nn. 2610, 2842, 2836 e 5227 del 2004) ha annullato le procedure concorsuali indette sulla base delle norme dichiarate costituzionalmente illegittime.
La regione Puglia, preso atto delle suddette sentenze, approvava la l.r. n.14/2004 che, all'articolo 59, comma 3, faceva salvi gli inquadramenti effettuati all’esito delle procedure concorsuali annullate dal giudice amministrativo.
Successivamente, il Consiglio di Stato ha sollevato, sempre in via incidentale, la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo 59, comma 3, della l.r. n.14/2004, prospettando la violazione (ancora una volta) degli articoli 3 e 97 della Costituzione e, ponendosi la suddetta norma regionale in contrasto con i precedenti giudicati, prospettava, altresì, la violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dagli articoli 24 e 113 della Costituzione. La questione di costituzionalità sollevata dal Consiglio di Stato è stata accolta dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 354/2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 59, comma 3, della l.r. n. 14/2004, affermando che la disciplina censurata ha riprodotto il medesimo vizio delle precedenti norme, cioè "la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, determinata dalla previsione di una riserva al personale interno della totalità dei posti messi a concorso dalla pubblica amministrazione".
Tutto ciò premesso, le stesse censure prospettate in passato avverso le suddette disposizioni regionali, possono essere mosse anche con riguardo all’art. 1 della legge regionale in esame in quanto, nell’adibire tutti i dipendenti interessati dagli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 354/2010 alle mansioni della categoria in cui erano inquadrati alla data di pubblicazione della medesima sentenza, ne annulla sostanzialmente gli effetti, determinando una violazione dei citati principi costituzionali sanciti dagli artt. 3, 97 e 136 Cost. nonché, possedendo essa i caratteri della legge provvedimento e incidendo sugli effetti di precedenti giudicati, interferisce con l’esercizio della funzione giurisdizionale determinando la violazione anche degli artt. 24 e 113 Cost. (sentenze Corte Costituzionale n. 24/2009 e n. 267/2007).
Peraltro, tale orientamento è stato più volte affermato dalla Corte Costituzionale, secondo la quale una riserva integrale ai dipendenti già in servizio dei posti messi a concorso, di cui la disposizione censurata ha fatto salvi gli esiti, contraddice il carattere aperto della selezione come elemento essenziale del concorso pubblico, il cui difetto costituisce lesione degli articoli 3 e 97 della Costituzione (sentenze n. 169/2010 e n. 100/2010).
Si ritiene pertanto di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte Costituzionale.
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