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La legge regionale è illegittima per i motivi che di seguito si espongono.
- L'articolo 2, nel modificare l'articolo 3 della l.r. n.35/2010 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" dispone, al comma 2, lett.b) e c), che le economie di spesa, ivi previste, pari a 2,8 milioni di euro e utilizzate a parziale copertura degli oneri complessivi di 4 milioni di euro, sono necessarie al fine di valorizzare l'aeroporto d'Abruzzo.
Tuttavia, allo stato attuale, non risulta approvato dalla Regione il rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2010.
Pertanto, il legislatore regionale, ponendosi in contrasto con l'art. 25 del D.Lgs.n.76/2000, lede i princìpi fondamentali e le norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni.
Infatti, l'art. 25 del suddetto decreto disciplina il rendiconto generale annuale della regione prevedendo che tale rendiconto generale comprende il conto del bilancio relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio.
Non riscontrando tale approvazione relativa all'esercizio finanziario 2010, la norma regionale viola l'art.81, comma 4 della Costituzione il quale prevede che ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicarne i mezzi per farne fronte.
Si segnala, al riguardo, che l’art.3, comma 2, lett.b) della l.r. n.35/2011 è oggetto di impugnazione pendente dinanzi la Corte Costituzionale. Infatti, tale disposizione prevede che, allo scopo di valorizzare l'aeroporto d'Abruzzo, si provvede tramite riprogrammazione delle economie di spesa derivanti dall'attuazione della convenzione denominata "Agensud 78/88".
Tale stanziamento non prevedendo adeguata copertura finanziaria, viola l'articolo 81, comma 4, della Costituzione, ai sensi del quale ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farne fronte.
Con la modifica attuale prevista dall’art.2 della L.r. n.39/2011, pur modificando la programmazione delle economie di spesa, non prevede, per la valorizzazione dell’aeroporto della Regione Abruzzo, adeguata copertura finanziaria.
Tanto premesso, l’art.2, nella parte in cui modifica l’art.3, comma 2, lett. b) e c) della l.r. n.35/2011, viola l’art.81, comma 4 della Costituzione.
- L’art.5 prevede modifiche all’art. 31 della l.r. n.35/2011, il quale dispone interventi a favore dei malati oncologici.
Si premette che l’art.31, comma 4 della l.r. n.35/2011 è oggetto di impugnazione pendente dinanzi la Corte, in quanto, nel disporre, le variazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa determina un saldo netto negativo di 1,9 milioni di euro in violazione dell'art. 81, comma 4, della Costituzione.
Con l’attuale modifica legislativa, la disposizione regionale, oltre ad essere censurata per le stesse motivazioni di cui sopra, prevede, al comma 1, che il finanziamento degli interventi in materia sociale, quantificato in euro 200.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 2011, risulta coperto con equivalenti ed eventuali risorse derivanti da entrate disciplinate dall'art. 85 della l.r. n.15/2004 ( norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti).
A tal riguardo, considerata l'aleatorietà delle predette entrate, si ritiene che, in fase gestionale, l'attività di impegno per gli interventi in parola dovrà essere subordinata all'effettivo accertamento delle citate entrate.
Pertanto, il legislatore regionale rinviando ad un provvedimento della Giunta regionale la copertura finanziaria (art.31, comma 5 della l.r. n.35/2011, come da ultimo modificato) viola l’art.81, comma 4 della Costituzione.
Per i suddetti motivi, la legge regionale deve essere impugnata ai sensi dell'art.127 della Costituzione.
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