Dettaglio Legge Regionale

Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino. (2-12-2011)
Abruzzo
Legge n.42 del 2-12-2011
n.73 del 7-12-2011
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA IMPUGNATIVA

Il Governo , con delibera del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 2012, ha impugnato la legge regionale in oggetto, che dispone una nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente-Velino.
Si era infatti rilevato che essa presentasse aspetti di illegittimità costituzionale relativamente ad alcune previsioni difformi dalle norme statali di riferimento di cui al d.lgs. 42/2004 recante il " Codice dei beni culturali e del paesaggio", che costituiscono standards minimi ed uniformi di tutela validi sull'intero territorio nazionale, considerato che la disciplina dei parchi naturali, per i profili attinenti la tutela del paesaggio e dell'ambiente, è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale di tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, co. 2, lett. s) della Costituzione.
Erano apparse quindi illegittime, perché non conformi alle norme statali di riferimento, alcune disposizioni regionali, in particolare:
- l'art. 5, comma 1 che prevede che "Il Piano del Parco ha valore di Piano paesistico e di Piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici, territoriali e urbanistici di qualsiasi livello …"
- il successivo e collegato art. 9, comma 1 che dispone che "All'interno del Parco naturale regionale del Sirente - Velino sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano per il Parco, gli interventi previsti dai Piani paesistici."
Era stato rilevato il contrasto delle citate disposizioni regionali con l'art. 145, comma 3, del d.lgs. 42/2004 che prescrive che " per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette".
Tale contrasto sostanziava conseguentemente la violazione dell’articolo 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, nonché la violazione della legislazione di principio in materia di "governo del territorio" e "valorizzazione dei beni culturali", di cui all'articolo 117, comma 3 Cost.
Successivamente, la Regione Abruzzo, con gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 14 del 29 marzo 2012, esaminata favorevolmente nel Consiglio dei Ministri del 25 maggio scorso, è intervenuta sulle norme impugnate della l.r. n. 42 del 2011, modificandole nel senso indicato dal Governo.
Si ritiene quindi, su conforme parere del competente Ministero dei Beni e le attività culturali , che siano venuti meno i motivi oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale e che, pertanto, ricorrano i presupposti per rinunciare all'impugnativa.
27-1-2012 / Impugnata
La legge regionale in esame "Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino", presenta profili di illegittimità costituzionale.
Si premette che, nonostante le Regioni abbiano una competenza legislativa concorrente in materia di "governo del territorio", la materia della disciplina dei parchi naturali rientra nella potestà esclusiva statale per i profili attinenti la tutela del paesaggio e dell' ambiente, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), Cost. Sono, pertanto, vincolanti per i legislatori regionali le disposizioni di cui al d.lgs. 42/2004 recante il " Codice dei beni culturali e del paesaggio", che costituiscono standards minimi ed uniformi di tutela validi sull'intero territorio nazionale, come confermato da una consolidata giurisprudenza costituzionale.
Sulla base di tali premesse è censurabile in quanto in contrasto con alcune disposizioni del succitato codice, l'art. 5, comma 1 del provvedimento in esame. Tale norma prevede che "Il Piano del Parco ha valore di Piano paesistico e di Piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici, territoriali e urbanistici di qualsiasi livello …"
E' censurabile anche il successivo e collegato art. 9, comma 1 che dispone che "All'interno del Parco naturale regionale del Sirente - Velino sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano per il Parco, gli interventi previsti dai Piani paesistici."
Le citate disposizioni regionali contrastano, come affermato più volte dalla corte Costituzionale, con l'art. 145, comma 3, del d.lgs. 42/2004 che prescrive che " per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette".
Il contrasto della normativa regionale succitata con l'art. 145, comma 3 del Codice dei beni culturali, sostanzia conseguentemente la violazione dell’articolo 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, nonché la violazione della legislazione di principio in materia di "governo del territorio" e "valorizzazione dei beni culturali", di cui all'articolo 117, comma 3 Cost.
Si segnala che identica questione è stata già definita di recente dalla Corte Costituzionale la quale, con sentenza n. 180 del 2008, ha annullato analoghe previsioni contenute nella legge regionale n. 3/2007 del Piemonte.

Per le ragioni esposte si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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