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Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale. (30-11-2011)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.16 del 30-11-2011
n.49 del 7-12-2011
Politiche socio sanitarie e culturali
27-1-2012 /
Impugnata
La legge regionale in esame, recante “Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e personali”, presenta profili d’illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 2, all’art. 3, all’art. 5, all’art. 6, comma 1, all’art. 7, all’art. 8, comma 2, e all’art. 9.
Più in particolare:
1) l’art. 2, che sostituisce il comma 6 dell’art. 9 della legge regionale n. 9 del 2008 (assestamento di bilancio 2008), riconosce contributi economici straordinari in relazione a temporanee situazioni di emergenza individuali o familiari a favore dei soggetti di seguito indicati, a condizione che risiedano in territorio regionale da almeno ventiquattro mesi:
a) cittadini italiani,
b) cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,
c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 3,
d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
2) l’art. 3, che sostituisce l’art. 8-bis della l. r. n. 11 del 2006, prevede l’attribuzione di assegni una tantum, a sostegno della natalità e delle adozioni di minori, a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori risieda nel territorio regionale da ventiquattro mesi e che appartenga ad una delle categorie di soggetti indicati sub 1);
3) l’art. 5, che sostituisce l’art. 12-bis della legge regionale n. 11 del 2006, prevede che gli interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialità di cui agli art. 8-bis, 8-ter, 9, 10 e 11 della medesima l. r. n. 11 del 2006 - recanti rispettivamente interventi a sostegno delle nascite, soluzioni abitative per nuove famiglie, sostegno alla funzione educativa, istituzione della Carta Famiglia - sono attuati a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori risieda nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi e che appartenga ad una delle categorie di soggetti indicati sub 1);
3) l’art. 6, comma 1, che sostituisce il comma 1.1. dell’art. 12 della legge regionale n. 6 del 7 marzo 2003 (recante il riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), stabilisce che possono essere destinatari degli interventi di edilizia convenzionata, agevolata e di sostegno alle locazioni, purchè residenti da almeno ventiquattro mesi in territorio regionale, i seguenti soggetti: a) cittadini italiani, b) cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 30/2007, c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo n. 3/2007;
4) l’art. 7, che sostituisce l’art. 18 ante della legge regionale n. 6 del 2003 (recante disposizioni per l’edilizia sovvenzionata), prevede che possano essere destinatari di assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, a condizione di essere residenti da almeno ventiquattro mesi in territorio regionale, i seguenti soggetti: a) cittadini italiani, b) cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia , e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 30/2007, c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo n. 3/2007;
5) l’art. 8, comma 2, che aggiunge il comma 1-bis dopo il comma 1 dell’art. 2 della legge regionale n. 14 del 2 aprile 1991 (recante norme integrative in materia di diritto allo studio) prevede che possano accedere agli interventi regionali in materia di diritto allo studio gli alunni nel cui nucleo familiare almeno uno dei genitori risieda nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi e che appartenga ad una delle categorie di soggetti indicati sub 1);
6) l’art. 9 dispone che gli interventi previsti dalle norme regionali che sono state modificate dagli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge in esame siano attuati anche in favore dei soggetti di cui all’art. 41 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), vale a dire nei confronti degli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso non inferiore ad un anno, nonchè dei minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, a condizione che tali soggetti siano residenti da non meno di cinque anni in territorio nazionale e almeno da ventiquattro mesi in territorio regionale.
Gli artt. 2, 3, 5, 6, comma 1, 7 e 8, comma 2, che consentono l’accesso alle provvidenze sociali ai soggetti che risiedono nel territorio regionale almeno da ventiquattro mesi e l’art. 9 che, con riferimento ai cittadini extracomunitari, titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, subordina tali provvidenze all’ulteriore requisito della residenza nel territorio nazionale da cinque anni, introducono inequivocabilmente una preclusione destinata a discriminare, tra i fruitori delle provvidenze sociali fornite dalla Regione, i cittadini che non abbiano la residenza temporalmente protratta richiesta da tali articoli, nonché a discriminare gli extracomunitari di cui all'art. 9 dagli altri beneficiari.
Tali disposizioni eccedono dalla competenza legislativa integrativa in materia di “assistenza sociale” attribuita alla regione Friuli Venezia Giulia dall’art. 6, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (l. cost. n. 1 del 1963), nonché dalla più ampia competenza residuale in materia di servizi sociali riconosciuta alle regioni ordinarie dall’art. 117, quarto comma, Cost., da estendersi al Friuli Venezia Giulia in base alla clausola di equiparazione di cui all’art. 12 della l. cost. n. 3 del 2001. Inoltre, la previsione di cui all’art. 9 non è in linea con l’art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998 e con l’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), che, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, equiparano ai cittadini italiani gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.
Pertanto le previsioni regionali in esame, che subordinano l’attribuzione delle prestazioni assistenziali de quibus al possesso, da parte di chi risulti soggiornare legalmente nel territorio dello Stato, anche del particolare e ulteriore requisito della residenza sul territorio regionale per un periodo minimo di due anni, e, per gli extracomunitari di cui all'art. 9 di ulteriori cinque anni sul territorio nazionale, comporta l’ esclusione assoluta di intere categorie di persone fondata sulla mancanza di una residenza temporalmente protratta, nonché su una ulteriore discriminazione tra gli stessi extracomunitari. Tale previsione viola il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., in quanto - analogamente all’art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2006 (come modificato dall’art. 9, commi 51, 52, e 53 della l.r. n. 24 del 2009) recentemente giudicato incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 40 del 2011 - introduce nel tessuto normativo un elemento di distinzione arbitrario, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra la condizione positiva di ammissibilità al beneficio (quale la residenza protratta negli anni) e gli altri particolari requisiti (consistenti in situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale) che costituiscono il presupposto di fruibilità di una provvidenza sociale che, per la sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di residenza in grado di escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale.
Nella citata sentenza n. 40 del 2011 la Corte Costituzionale, infatti, conclude affermando che “tali discriminazioni contrastano con la funzione e la ratio normativa stessa delle misure che compongono il complesso e articolato sistema di prestazioni individuato dal legislatore regionale nell’esercizio della propria competenza in materia di servizi sociali, in violazione del limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)”.
Con particolare riferimento all’attribuzione delle prestazioni assistenziali alle persone straniere regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale la Corte Costituzionale ha inoltre precisato, con la sentenza n. 61 del 2011, che: «una volta che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini» ed ha inoltre aggiunto circa l’ individuazione delle condizioni per la fruizione delle prestazioni che : “la asserita necessità di uno specifico titolo di soggiorno per fruire dei servizi sociali rappresenta una condizione restrittiva che, in tutta evidenza, si porrebbe (dal punto di vista applicativo) in senso diametralmente opposto a quello indicato da questa Corte, i cui ripetuti interventi (n. d. r. sentenze n. 187 del 2010 e n. 306 del 2008) sono venuti ad assumere incidenza generale ed immanente nel sistema di attribuzione delle relative provvidenze”.
Per tali motivi si ritiene che le disposizioni regionali indicate debbano essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127, Cost.
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