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Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali. (13-12-2011)
Abruzzo
Legge n.43 del 13-12-2011
n.75 del 16-12-2011
Politiche infrastrutturali
3-2-2012 /
Impugnata
La legge regionale, che detta disposizioni in materia di riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche, è censurabile relativamente alla disposizione, contenuta nell’articolo 5, comma 1, che prevede che il prelievo venatorio del cinghiale (sus scrofa), per la stagione venatoria 2011/2012, sia prorogato fino al 5 gennaio 2012.
Essa presenta aspetti di illegittimità per i seguenti motivi:
1) La disposizione contenuta nell'articolo 18, comma 1 della legge n. 157/1992 prevede che il cinghiale (sus scrofa) sia cacciabile dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio (con un arco temporale massimo di 90 giorni) e al successivo comma 2, nell'autorizzare le Regioni a modificare i termini indicati al comma 1, ribadisce il necessario rispetto dell'arco temporale massimo. La Regione Abruzzo, quindi, avendo dato inizio alla caccia al cinghiale il 18 agosto 2011 avrebbe dovuto porre come termine il 18 dicembre 2011. La prevista proroga, pertanto, eccede dall’arco temporale massimo consentito.
2) Inoltre, la disposizione regionale, prevedendo una modifica del calendario venatorio con legge regionale, anziché in via amministrativa con delibera di Giunta regionale, viola le disposizioni contenute nell'articolo 18, commi 2 e 4 della legge 157/1992, che disciplina i poteri regolamentari delle Regioni per l'esercizio dell'attività di caccia nell'annata venatoria e prevede che le Regioni possano autorizzare ed apportare modifiche alle norme generali sui "periodi di attività venatoria" per particolari specie, tenendo conto della propria situazione ambientale, a seguito di apposito procedimento che contempla l'acquisizione del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora I.S.P.R.A.).
L'adozione del calendario venatorio attraverso lo strumento legislativo, non solo non garantisce la possibilità di adattare il periodo venatorio alla verifica dello status della fauna di volta in volta presa in considerazione, ma contrasta con la norma statale che attribuisce in capo alla Regione una competenza non legislativa ma meramente "autorizzatoria", legittimando per la disciplina di tali aspetti l'adozione di provvedimenti amministrativi e non legislativi.
Appare quindi evidente che, se fosse ipotizzabile l'adozione del calendario venatorio con legge regionale, risulterebbe pregiudicato il profilo della essenziale verifica tecnica affidata all'ISPRA sullo stato delle specie interessate ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 4 della L. 157/1992 e si prospetterebbe una sorta di controllo preventivo di legittimità, attribuito ad un organo tecnico dello Stato nei confronti dell'esercizio di una pretesa competenza legislativa della Regione.
La norma regionale in esame si pone quindi in contrasto con le disposizioni statali per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio che stabiliscono standard minimi e uniformi di tutela in tutto il territorio nazionale e, conseguentemente, viola l'articolo 117, comma 2, lett. s) della Costituzione che riserva alla Stato la competenza esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema".
Su analoga questione, infatti, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 191 del 2011, ha ribadito che "la disciplina statale, che delimita il periodo entro il quale è consentito l'esercizio venatorio, è ascrivibile al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando nella materia della tutela dell'ambiente, vincolante per il legislatore regionale (sentenze 272/2009, 313/2006,233/2010 e 193/2010).
Si propone quindi la questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale della norma in esame, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, nonostante essa abbia cessato di produrre effetti in data 6 gennaio 2012, in quanto, come affermato dalla Corte stessa con sentenza n. 310 del 2011, "il venir meno degli effetti della norma non esclude il sindacato di costituzionalità della stessa, che trova una specifica ragion d'essere nell'esigenza di ristabilire il corretto riparto di competenze tra Stato e Regioni."
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