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Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2011)". (14-12-2011)
Campania
Legge n.23 del 14-12-2011
n.78 del 19-12-2011
Politiche economiche e finanziarie
14-2-2012 /
Impugnata
La legge in esame che apporta modifiche alla legge regionale n. 4 del 15 marzo 2011, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011”, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale :
1) l’art. 1, comma 1, nel modificare l’art. 1, c. 237 undecies della l.r. n. 4/2011, prevede che la conferma dell’accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie e sociosanitarie private che hanno presentato tale domanda utilizzando l’apposita piattaforma applicativa informatica, avviene mediante decreto commissariale di presa d’atto. Si evidenzia che la concessione dell’accreditamento non può avvenire sulla base di una presa d’atto ma è subordinata, necessariamente, alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti della normativa vigente e ciò a tutela della sicurezza dei pazienti; a tal proposito, l’art. 1, comma 237-duodecies, prevede anche l’espletamento dei controlli diretti a verificare la sussistenza dei requisiti prescritti per l’accreditamento, ma il termine previsto per l’espletamento di detti controlli è successivo al termine di adozione dei provvedimenti di presa d'atto di cui al comma 237-undecies. Tale prassi, pertanto, di fatto “espone” il cittadino-paziente ad affidarsi ad una struttura che reca un riconoscimento di qualità sulla cui validità non è stato espletato alcun controllo e verifica da parte della regione, mentre tali controlli, ai sensi della normativa statale, avrebbero dovuto essere effettuati e conclusi già da tempo .
La disposizione regionale nella parte in cui prevede che la conferma dell’accreditamento istituzionale avviene mediante decreto commissariale di presa d’atto, si pone in contrasto con l’art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992, secondo cui l’accreditamento istituzionale può essere rilasciato alle strutture autorizzate che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti. La disposizione regionale, inoltre, si pone in contrasto con l’art. 1, comma 796, lettera t), della legge n. 296/2006, in base al quale le procedure per il passaggio dal regime di accreditamento provvisorio a quello di accreditamento istituzionale definitivo avrebbero dovuto concludersi, per le strutture private ospedaliere e ambulatoriali, il 31 dicembre 2010.
La disposizione regionale in esame pertanto, contrastando con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute sopra menzionati, viola l’art. 117, comma 3, della Costituzione.
2) ) l’art. 1, comma 1, nel modificare l’art. 1, c. 237 sexdecies della l.r. n. 4/2011, prevede una ulteriore dilazione della tempistica per la definizione delle procedure di accreditamento.
Tale disposizione regionale si pone in contrasto con l’art. 1, comma 796, lettera t), della legge n. 296/2006, in base al quale le procedure per il passaggio dal regime di accreditamento provvisorio a quello di accreditamento istituzionale definitivo avrebbero dovuto concludersi, per le strutture private ospedaliere e ambulatoriali, entro il 31 dicembre 2010.
La disposizione regionale in esame pertanto, contrastando con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute sopra menzionati, viola l’art. 117, comma 3, della Costituzione.
3) l’art. 1, comma 1, nel modificare l’art. 1, c. 237 vicies della l.r. n. 4/2011, prevede che le strutture di Fisiokinesiterapia, provvisoriamente accreditate per tale attività, possono, in deroga a quanto previsto dal comma 237 quater della stessa legge, presentare domanda di accreditamento istituzionale per l’intera area sociosanitaria.
Tale disposizione regionale, che prevede la possibilità per le strutture sanitarie di Fisiokinesiterapia di conseguire l’accreditamento istituzionale per un’area sanitaria diversa e più ampia rispetto a quella per la quale era stato rilasciato l’accreditamento provvisorio, contrasta con i principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui al combinato disposto dell’art. 8-quater del D.Lgs. n.502/1992 con gli articoli 8-bis e 8-ter del medesimo decreto, riguardanti la regolamentazione degli istituti dell’autorizzazione e dell’accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie.
La disciplina dettata da tali disposizioni statali prevede, infatti, che sia la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie, sia l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione e presuppongono il possesso di requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi (artt. 8-bis e 8-ter). Qualora poi dette attività sanitarie e sociosanitarie siano esercitate per conto del Servizio sanitario nazionale, tale esercizio è subordinato al rilascio dell’accreditamento istituzionale (art. 8-quater), il quale presuppone, oltre alla sopra menzionata autorizzazione, anche la rispondenza delle strutture sanitarie agli ulteriori requisiti di qualificazione e di funzionalità richiesti dagli indirizzi di programmazione regionale, nonché la verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti.
Dal complesso di tali disposizioni emerge che il passaggio di una struttura dal regime di accreditamento provvisorio a quello di accreditamento definitivo può avvenire solo con riguardo alla medesima tipologia di attività, che deve essere stata previamente autorizzata. In altri termini, la struttura interessata può ottenere l’accreditamento definitivo solo con riferimento alla stessa attività per la quale già operava in regime di accreditamento provvisorio. Qualora poi la struttura già accreditata per lo svolgimento di alcune attività sanitarie volesse svolgere attività di nuova realizzazione potrebbe ottenere l’accreditamento per tali nuove funzioni solo previa autorizzazione allo svolgimento delle nuove attività e previo accertamento degli ulteriori requisiti di qualificazione e di funzionalità richiesti dalla programmazione regionale per tali nuove attività.
Ciò premesso, la disposizione regionale in esame, laddove consente alle strutture di fisiokinesiterapia, che operano in regime di accreditamento provvisorio limitatamente alle attività da esse svolte, di presentare domanda di accreditamento istituzionale per l’intera area socio-sanitaria, quindi anche per attività ulteriori rispetto a quelle per le quali già operavano in regime di accreditamento provvisorio, contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute sopra menzionati, in violazione dell’art. 117, comma 3, Cost.
4) L’art. 1, comma 1, nella parte in cui modifica l’art. 1, comma 237 vicies ter, della l.r. n. 4/2011, prevede la possibilità di attivare automaticamente, negli ambiti territoriali delle comunità montane, l’accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie e sociosanitarie in possesso del solo titolo autorizzativo e dei requisiti per l’accreditamento richiesti dai soli regolamenti regionali.
Tale disposizione regionale che consente alle strutture sanitarie dei territori montani prive di accreditamento, di operare ex lege in regime di accreditamento, senza la previa verifica del possesso dei relativi requisiti, contrasta con l’art. 8-quater del decreto legislativo 502/1992, secondo il quale l’accreditamento è rilasciato solo al termine dei processi relativi alle strutture già in possesso di accreditamento provvisorio, compatibilmente con i fabbisogni regionali, e in linea con i programmi operativi e le risorse finanziarie.
La disposizione regionale in esame pertanto, contrastando con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute sopra menzionati, viola l’art. 117, comma 3, della Costituzione.
Per i motivi esposti le disposizioni regionali sopra indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.
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