Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria). (14-12-2011)
Trentino Alto Adige
Legge n.8 del 14-12-2011
n.51 del 20-12-2011
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia parziale
RINUNCIA PARZIALE

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3 febbraio 2012 ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, la legge della Regione Trentino-Alto Adige n. 8/2011, per l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli tra i quali l’art. 7, recante norme in materia di personale.
In particolare tale articolo, al comma 1, stabiliva che dal 1° luglio 2012 i trattamenti economici conseguenti ai passaggi all’interno dell’area sono corrisposti nei limiti delle risorse del fondo per il finanziamento del sistema di classificazione del personale, compreso quello delle Camere di commercio.
La disposizione regionale contrastava con l’articolo 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010 in base al quale per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte per gli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto ai fini esclusivamente giuridici.
La norma si poneva, pertanto, in contrasto con i principi in materia di coordinamento della finanza pubblica che l’art. 117, comma 3, della Costituzione riserva allo Stato.
Successivamente, la suddetta Regione, al fine di superare gli specifici rilievi governativi in materia di personale, ha emanato la legge regionale n.3/2012 che modifica la normativa censurata di cui al citato articolo 7 della l.r. n. 8/2011.
L’articolo 1 della legge regionale n.3 del 18 giugno 2012, in particolare, ha sostituito il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 14 dicembre 2011, n. 8 (legge finanziaria) prevedendo, analogamente alla normativa statale (articolo 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010), che i trattamenti economici conseguenti alla progressione economica ed ai passaggi all’interno dell’area maturati nel triennio 2011, 2012 e 2013, non competono per i periodi fino al 31 dicembre 2013.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno determinato l'impugnativa delle disposizioni della legge provinciale sopra indicate, sussistono i presupposti per rinunciare al ricorso nei confronti della suddetta disposizione.
Si propone pertanto la rinuncia parziale all'impugnazione della legge indicata in oggetto limitatamente all’art.7, comma 1.
Permangono ancora validi gli ulteriori motivi di impugnativa di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2012.
3-2-2012 / Impugnata
La legge è censurabile per i motivi che di seguito si espongono:
1) l’art. 3 che introduce modifiche alla copertura previdenziale per i periodi di assistenza ai figli e ai familiari non autosufficienti, al comma 3, modifica l’articolo 3, comma 1 della legge regionale n. 1/2005, ai fini dell’erogazione dell’assegno regionale al nucleo familiare, operando una distinzione tra cittadini italiani per i quali è richiesta la sola residenza nella regione Trentino Alto Adige e cittadini stranieri extracomunitari per i quali è richiesto, invece, il possesso della residenza in regione da almeno cinque anni.
Tale previsione non appare in linea con l’art.41 del d.lgs. n. 286/98(T.U. immigrazione) e con l’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), che, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, equiparano ai cittadini italiani gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.
Inoltre l’articolo 9 del citato d.lgs. prevede, tra i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, il possesso di un permesso di soggiorno di almeno cinque anni. I cinque anni necessari per il rilascio del permesso CE non dipendono dalla residenza ma solo dalla regolare presenza sul territorio nazionale.
Pertanto la previsione regionale in esame, nella misura in cui subordina l’attribuzione delle prestazioni assistenziali de quibus al possesso, da parte dei cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti sul territorio statale, dell’ulteriore requisito della residenza in regione per un periodo minimo ininterrotto di cinque anni, comporta l’ingiustificata e assoluta esclusione dalle provvidenze in esame di intere categorie di persone fondata, oltre che sulla discriminazione tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari, sulla mancanza per questi ultimi di una residenza temporalmente protratta. Tale previsione viola il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.
Già la Corte Costituzionale con sentenza n. 40 del 9 febbraio 2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, commi 51, 52 e 53, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 2009, modificativi dell’art.4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2006 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), laddove prevedeva il diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali a tutti i cittadini comunitari residenti in Regione da almeno trentasei mesi.
La Consulta ha inoltre affermato che tale norma è illegittima perché contraria ai principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto l’esclusione dei cittadini extracomunitari fondata sull’esclusivo criterio della nazionalità, così come dei cittadini comunitari e italiani fondata sul criterio dell’anzianità di residenza, crea delle distinzioni arbitrarie in relazione alla natura e agli scopi dei benefici sociali previsti, volti ad affrontare situazioni di bisogno e di disagio riferibili alla persona in quanto tale. Proprio, dunque, la natura e le funzioni dei benefici sociali interessati dalla normativa discriminatoria, fa sì che non possono essere tollerate distinzioni fondate sulla cittadinanza o su particolari tipologie di residenza, nel momento in cui l’applicazione di tali requisiti finirebbe proprio per escludere i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio dal sistema di prestazioni e di servizi che deve, invece, perseguire finalità eminentemente sociali e di integrazione.
Con particolare riferimento alla attribuzione delle prestazioni assistenziali alle persone straniere regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale la Corte Costituzionale ha inoltre precisato, con la sentenza n. 61 del 2011, che: «una volta che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini» ed ha inoltre aggiunto, circa l’ individuazione delle condizioni per la fruizione delle prestazioni, che : “la asserita necessità di uno specifico titolo di soggiorno per fruire dei servizi sociali rappresenta una condizione restrittiva che, in tutta evidenza, si porrebbe (dal punto di vista applicativo) in senso diametralmente opposto a quello indicato da questa Corte, i cui ripetuti interventi (n. d. r. sentenze n. 187 del 2010 e n. 306 del 2008) sono venuti ad assumere incidenza generale ed immanente nel sistema di attribuzione delle relative provvidenze”.
2) l’art. 7, recante norme in materia di personale, al comma 1 stabilisce che dal 1° luglio 2012 i trattamenti economici conseguenti ai passaggi all’interno dell’area sono corrisposti nei limiti delle risorse del fondo per il finanziamento del sistema di classificazione del personale, compreso quello delle Camere di commercio.
La disposizione regionale contrasta con l’articolo 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010 in base al quale per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte per gli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto ai fini esclusivamente giuridici.
La norma si pone, pertanto, in contrasto con dall’art. 117, comma 3, della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Per i suddetti motivi si ritiene che le disposizioni indicate debbano essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

« Indietro