Dettaglio Legge Regionale

Norme per il sostegno di persone non autosufficienti - Fondo per la non autosufficienza (20-12-2011)
Calabria
Legge n.44 del 20-12-2011
n.23 del 22-12-2011
Politiche socio sanitarie e culturali
14-2-2012 / Impugnata
La legge regionale in esame, che prevede interventi per il sostegno delle persone non autosufficienti e istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza, presenta i seguenti profili d’illegittimità costituzionale:

1) l’art. 2, comma 3, individua quali beneficiari degli interventi volti alla tutela delle persone non autosufficienti “i cittadini europei o extracomunitari con regolare carta di soggiorno residenti nella Regione Calabria”. Tale disposizione, nella parte in cui circoscrive l’accesso alle provvidenze destinate ai cittadini extracomunitari ai soli titolari della ‘carta di soggiorno’ introduce inequivocabilmente una preclusione destinata a discriminare tra i soggetti extracomunitari che possono beneficiare di tali provvidenze coloro che non siano titolari della carta di soggiorno.
Si rileva innanzitutto che la disposizione in esame, indicando la carta di soggiorno quale titolo legittimante, fa riferimento ad un documento che è stato sostituito – in virtù dell’art. 1, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 3/2007 (recante modifiche, in attuazione della direttiva CE 2003/109/CE/, all’art. 9, comma 1, del d.lgs 286/1998) - con il “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”, il cui rilascio è subordinato al possesso per cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità sul territorio nazionale. La disposizione in esame, pertanto, che restringe l’accesso alle provvidenze sociali ai soli extracomunitari soggiornanti di lungo periodo, eccede dalla competenza legislativa residuale in materia di servizi sociali riconosciuta alle regioni ordinarie dall’art. 117, quarto comma, Cost., e non è in linea con l’art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998, che equipara gli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata annuale ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale.
Pertanto le previsioni regionali in esame, che subordinano l’attribuzione delle prestazioni assistenziali de quibus al possesso, da parte di chi risulti soggiornare legalmente nel territorio dello Stato, anche del particolare e ulteriore requisito della titolarità di un “permesso di soggiorno CE di lungo periodo”, comporta l’esclusione assoluta d’intere categorie di persone fondata su una ingiustificata discriminazione nell’ambito dei cittadini extracomunitari derivante dalla mancanza di un permesso di soggiorno protratto per cinque anni sul territorio nazionale.
Tale previsione viola il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., in quanto - analogamente all’art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2006 (come modificato dall’art. 9, commi 51, 52, e 53 della l.r. n. 24 del 2009) recentemente giudicato incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 40 del 2011 - introduce nel tessuto normativo un elemento di distinzione arbitrario, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra la condizione positiva di ammissibilità al beneficio (quale il “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”,) e gli altri particolari requisiti ( consistenti in situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale) che costituiscono il presupposto di fruibilità di una provvidenza sociale che, per la sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di soggiorno in grado di escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale.
Nella citata sentenza n. 40 del 2011 la Corte Costituzionale infatti conclude affermando che “tali discriminazioni contrastano con la funzione e la ratio normativa stessa delle misure che compongono il complesso e articolato sistema di prestazioni individuato dal legislatore regionale nell’esercizio della propria competenza in materia di servizi sociali, in violazione del limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)”.
Con particolare riferimento alla attribuzione delle prestazioni assistenziali alle persone straniere regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale la Corte Costituzionale ha inoltre precisato, con la sentenza n. 61 del 2011, che: «una volta che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini» ed ha inoltre aggiunto, circa l’ individuazione delle condizioni per la fruizione delle prestazioni, che : “la asserita necessità di uno specifico titolo di soggiorno per fruire dei servizi sociali rappresenta una condizione restrittiva che, in tutta evidenza, si porrebbe (dal punto di vista applicativo) in senso diametralmente opposto a quello indicato da questa Corte, i cui ripetuti interventi (n. d. r. sentenze n. 187 del 2010 e n. 306 del 2008) sono venuti ad assumere incidenza generale ed immanente nel sistema di attribuzione delle relative provvidenze”.

2) L’art. 11 indica quale principale fonte di finanziamento del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall’art. 10 della legge in esame, i trasferimenti di risorse economiche dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di cui all’art. 20 della legge 328 del 2000.
Al riguardo si rileva che, nell’ambito del complesso procedimento di attuazione del federalismo fiscale, che è stato delegato al Governo dalla legge n. 42 del 5 maggio 2009, l’art. 14, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010 (convertito in legge n. 122 del 2010), concernente il patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali, ha effettuato consistenti riduzioni per gli anni 2012 e 2013 alle risorse statali afferenti il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, rendendo di conseguenza indisponibili eventuali trasferimenti di risorse alle Regioni a statuto ordinario. Tale circostanza rende pertanto gli interventi sociali disposti dalla legge in esame privi di copertura finanziaria in violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost.

Per tali motivi si ritiene che le disposizioni regionali indicate debbano essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127, Cost.

« Indietro