Dettaglio Legge Regionale

Legge finanziaria per l'anno 2012. (27-12-2011)
Toscana
Legge n.66 del 27-12-2011
n.61 del 28-12-2011
Politiche economiche e finanziarie
14-2-2012 / Impugnata
La legge in esame è impugnabile per i seguenti motivi:
gli articoli 88 e 89, introducendo dei limiti agli orari di apertura degli esercizi di commercio al dettaglio, si pongono in contrasto con quanto previsto dall'articolo 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214 del 2011, secondo il quale dal 1° gennaio 2012 gli esercizi commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva anche nel caso in cui le Regioni e i Comuni non abbiano provveduto ad adeguare le proprie disposizioni legislative o regolamentari in materia.
Le suddette norme regionali si pongono,pertanto, in contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione che attribuisce la tutela della concorrenza alla competenza esclusiva dello Stato.

Per i suddetti motivi, la legge regionale deve essere impugnata ai sensi dell'art.127 della Costituzione.

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