Dettaglio Legge Regionale

Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale). (22-12-2011)
Sardegna
Legge n.27 del 22-12-2011
n.38 del 29-12-2011
Politiche ordinamentali e statuti
24-2-2012 / Impugnata
Con la legge in esame la Regione Sardegna intende apportare delle modifiche alla legge regionale n. 15/1965 recante l' "Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiscenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale".
La legge regionale in esame prevede la modifica delle regole del Fondo pensionistico
integrativo per i dipendenti regionali (FITQ) istituito dalla legge regionale n. 15 del 1965. Tale fondo è preesistente alla definizione della disciplina organica della previdenza complementare, di cui al d.lgs n. 124 del 1993, come modificato dal d.lgs n. 252 del 2005 e, quindi, è sottoposto a regole sostanzialmente differenti rispetto a quelle previste per la previdenza complementare.
Detta legge regionale, nel ridefinire il Fondo, opera, all'articolo 2, una sostanziale
distinzione tra il personale già iscritto al FITQ e quello non iscritto al fondo, nonché assunto a decorrere dal 1 gennaio 2012. Infatti, si prevede che per i neoassunti e i non iscritti si applichi la disciplina generale del d.lgs. n. 124 del 1993.
Tuttavia, la legge regionale è censurabile in quanto eccede dalla competenza legislativa concorrente in materia di "previdenza complementare ed integrativa", prevista per le regioni ordinarie dall'art. 117, comma 3, Cost., ed estesa ex art. 10 della l. cost. n. 3 del 2011, quale forma di autonomia più ampia alla regione Sardegna alla quale è riconosciuta al riguardo, dall'articolo 5 lettera b)dello statuto speciale di autonomia di cui alla legge costituzionale n. 3/1948, competenza integrativo-attuativa nonché viola la competenza esclusiva statale in materia di "previdenza sociale" di cui all'articolo 117, comma 2, lettera o) Cost.

In particolare la legge in oggetto presenta profili di illegittimità costituzionale in ordine alle seguenti disposizioni:

1) L'articolo 4, comma 2, prevede l'erogazione di un contributo specifico da parte della regione per il raggiungimento dell'equilibrio finanziario determinato dall'entrata a regime del sistema contributivo di cui all'articolo 3, comma 1. Per la copertura dei predetti oneri, si fa rinvio a successivi provvedimenti da assumere con legge finanziaria (art 16, comma 2). La predetta modalità di copertura, riferita ad una spesa collegata a diritti soggettivi in capo a soggetti beneficiari di prestazioni pensionistiche integrative, non tiene conto dei principi della vigente normativa contabile (articolo 17 della legge n. 196 del 2009) che, in attuazione dell’art. 81 della Costituzione, prevede che ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri (e ciò assume ovviamente una maggiore rilevanza per provvedimenti come quello in esame, che determinano diritti soggettivi in capo ai beneficiari), deve indicare espressamente le previsioni di spesa per ciascun anno, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione delle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni. Inoltre, i principi della citata normativa contabile prevedono la necessità di individuare, sulla base di una dettagliata relazione tecnica, la puntuale copertura degli oneri di regime, non potendosi in alcun caso prevedere il rinvio a successive disposizioni ai fini della copertura finanziaria.
Pertanto, la disposizione si pone in contrasto con l'articolo 81, comma 4, della Costituzione;

2) L'articolo 7, comma 5, che prevede la possibilità di liquidazione in capitale delle prestazioni, con conseguente applicazione di un più favorevole regime di imposizione fiscale è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di minori entrate fiscali, in violazione della materia del sistema tributario e contabile dello Stato di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e) Cost., nonché del principio di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all'articolo 117, comma 3 Cost.. Inoltre, il rinvio al regolamento di gestione, in assenza di qualsiasi criterio direttivo stabilito dalla legge regionale, non è sufficiente a chiarire che la predetta liquidazione in capitale non possa essere effettuata per intero. Pertanto, la disposizione si pone in contrasto con l'articolo 11, comma 3, del d.lgs. N. 252/2005, il quale prevede che le prestazioni pensionistiche integrative possono essere erogate in capitale fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato;


Infine, si fa presente che il complesso delle disposizioni recate dalla legge regionale,
pur modificando in termini restrittivi la previgente normativa della legge regionale n. 15 del 1965, non sembra tenere conto in modo sufficiente delle inderogabili e urgenti esigenze di contenimento della spesa pensionistica, conseguenti agli impegni intemazionali del nostro Paese, assunti in sede di Unione Europea, nonché alle richieste esplicitamente formulate all'Italia dagli organismi economici a livello internazionale.

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che la legge regionale in oggetto debba essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 Cost.

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