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Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della regione Basilicata legge finanziaria 2012. (30-12-2011)
Basilicata
Legge n.26 del 30-12-2011
n.44 del 30-12-2011
Politiche economiche e finanziarie
24-2-2012 /
Impugnata
La legge in questione presenta profili di illegittimità per i seguenti motivi:
1) l'articolo 19 della legge in esame, relativo al contributo per la stabilizzazione del personale dei lavoratori ASU Autofinanziati, sostiene che per le finalità di cui all'art. 14 della L.R. n. 31/2008, come modificato dall'art. 33 della legge regionale 27/2009, è destinata, per l'eserciizo finanziario 2012, una somma pari ad 1 milione di euro, stanziata alla UPB 0412.03 "Azioni in favore dei lavoratori socialmente utili" del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario.
La disposizione regionale, così come formulata, prevede un contributo per la stabilizzazione del personale precario ASU di cui al comma 1 dell’art. 14 della citata l.r. n.31/2008. A tal fine, si fa presente che la Corte Cost. con sentenza n. 67/2011, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’ articolo 11 della l.r. n. 42/2009 e dell’articolo 1 della l.r. n. 10/2010, ha esteso detta illegittimità anche all’art. 14, comma 1 della citata l.r. n. 31/2008, in quanto non è stata esplicitamente prevista una procedura selettiva per il personale ivi indicato oggetto delle procedure di stabilizzazione, in violazione dell’art. 97 Cost.
La disposizione in esame, pertanto, finanziando nuovamente per l’anno 2012 procedure di stabilizzazione del personale precario dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale,viola i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli art. 3 e 97 della Costituzione nonché l’art.136 della Costituzione;
2) l'articolo 32, rubricato “Disposizioni veterinarie in materia di movimentazione di animali da vita”, prevede che tra gli allevamenti della Regione è consentita la movimentazione di animali domestici della specie bovina ed ovicaprina per motivi di compravendita, con documentazione di scorta e senza la vidimazione del Servizio Veterinario ufficiale dell'ASL competente per territorio in ordine all'avvenuta vaccinazione degli animali stessi. Tale movimentazione viene subordinata, dal comma 2 del medesimo articolo, al rispetto, da parte dei detentori degli animali, degli obblighi previsti in materia di controlli e qualifiche sanitarie, nonché degli obblighi in materia di registrazione ed identificazione degli animali. Nel documento di scorta (modello 4) utilizzato per la movimentazione, l'allevatore deve annotare le indicazioni relative alla condizione dell'allevamento rispetto alla malattia (accreditato/indenne) e alle date di esecuzione del controllo sanitario e della profilassi vaccinale per BT.
A tal riguardo, si evidenzia, preliminarmente, che le misure afferenti al Regolamento CE/1266/2007 – che viene richiamato dall’art. 32 della legge regionale in esame – “relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale” (Blue tongue) e ss. mm. ii., sono riconducibili alla materia di legislazione esclusiva statale "profilassi internazionale" ai sensi dell’art. 117, comma 2 lett. q), della Costituzione e toccano profili incidenti sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, anch’essa riservata alla legislazione statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione. Non è, pertanto, ammissibile l'adozione, sul territorio, di interventi difformi rispetto alle disposizioni contenute nella normativa nazionale, perché ciò si porrebbe in netto contrasto con le esigenze di carattere unitario (Cfr. Corte Cost. sentenza n. 12/2004).
La normativa comunitaria sopra richiamata, inoltre, va integrata con la normativa nazionale relativa alla movimentazione degli animali anche ai fini della compravendita (D.M. il 453 del 2/07/1992 -Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini; D.M. n. 651 del 27/08/1994 - Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini; D.M. n. 592 del 15/12/1995 - Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini; D.M. n. 358 del 02/05/1996 - Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della leucosi bovina enzootica e D.P.R. 30/04/1996 n. 317 s.m.i.).
La citata normativa nazionale prevede il rilascio di “attestazioni sanitarie”, aventi carattere di documentazione sanitaria ufficiale, da parte del Servizio veterinario dell’ASL competente per territorio. Tali attestazioni sono state unificate in un unico documento di accompagnamento (modello 4) previsto dall'art. 10 del citato D.P.R. n. 317/96 (allegato IV) al fine di consentire l'efficace svolgimento delle attività di vigilanza veterinaria permanente sul territorio.
L'attestazione delle qualifiche sanitarie di “allevamento ufficialmente indenne da…” o di “allevamento indenne da...(malattia)” compete esclusivamente al suddetto Servizio veterinario dell'ASL, tramite il rilascio di appositi certificati conformi ai modelli previsti dalla normativa vigente in materia di controllo ed eradicazione delle malattie animali, oppure tramite annotazione sul riquadro E del modello 4 della qualifica dell’allevamento con indicazione della data degli ultimi accertamenti relativi sia all'allevamento che ai capi oggetto di movimentazione.
Inoltre, è necessario evidenziare che le informazioni richiamate al comma 2 dell’art. 32 della legge regionale in esame non rientrano tra quelle che la normativa vigente pone in capo ai detentori degli animali, bensì tra quelle contenute nel riquadro E del modello 4, di competenza esclusiva del veterinario ufficiale, essendo subordinate al controllo sanitario degli animali ed alla disamina della documentazione ufficiale di controllo diagnostico detenuta agli atti d’ufficio e, quindi, non trasferibili in capo a soggetti privati.
Per le ragioni esposte, l’art. 32 della legge in esame contrasta la suddetta normativa comunitaria e statale e, conseguentemente, viola l’art. 117, comma 1 e l’art.117, comma 2, lettere q) ed s) della Costituzione, che riservano alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le materie, rispettivamente, della profilassi internazionale e della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Per le motivazioni esposte, le disposizioni sopra indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.
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