Dettaglio Legge Regionale

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25). (23-12-2011)
Lazio
Legge n.19 del 23-12-2011
n.48 del 28-12-2011
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA TOTALE
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2012 è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Lazio n. 19 del 23/12/2011, pubblicata sul BUR n. 48 del 28/12/2011, recante “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)”
Nello specifico sono state impugnate, ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, le seguenti disposizioni che recano aumenti di tributi provinciali e regionali:
- l’art. 3, comma 2, che determina l’ammontare dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione;
- l’art. 5 che ridetermina l’ammontare delle tasse automobilistiche regionali.
Successivamente alla citata delibera, il Consiglio dei Ministri ha emanato il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che al comma 4 dell'art. 4 concernente la fiscalità locale, dispone l’abrogazione degli artt. 77 bis, comma 30, e 77 ter, comma 19, del decreto legge n. 112 del 2008, nonché l'articolo 1, comma 123, della legge n. 220 del 2010, prevedendo, in tal modo, che dall’entrata in vigore del suddetto decreto-legge n. 16/2012, le regioni e gli enti locali possono deliberare aumenti di tributi, e disponendo, altresì, che siano fatti salvi anche i provvedimenti normativi relativi all’anno d’imposta 2012, emanati prima dell'approvazione del medesimo decreto legge.
Il Ministero dell’economia e delle finanze – Ufficio Legislativo Finanze, con nota 3-3008 del 7 marzo 2012, ha comunicato che, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 4, comma 4, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44, sono da ritenere superati i rilievi di incostituzionalità precedentemente formulati dallo stesso Dicastero.
Per le ragioni sopra rappresentate si ritiene siano venuti meno i suesposti motivi del ricorso proposto innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e, pertanto, si propone la rinuncia totale all'impugnazione.
24-2-2012 / Impugnata

La legge regionale è censurabile per le seguenti motivazioni:
1) l’art. 3,comma 2, istituisce l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione con decorrenza dal 1° gennaio 2012 e l’art. 5 aumenta le tasse automobilistiche regionali a decorrere dall’anno 2012.
Occorre al riguardo premettere che, allo stato attuale, sono ancora vigenti le disposizioni che sospendono il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Tale disposizione contenuta nell’art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è stata nei fatti reiterata dall’art. 77-bis, comma 30, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in base al quale: “Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato», ed è stata successivamente rafforzata l’art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n.220, in base alla quale “Resta confermata, sino all’attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n.126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122».
Sulla scorta delle suesposte norme statali si ritiene, pertanto, vigente un principio generale di sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
Ad avvalorare tale tesi milita la circostanza che:
• ove richiesto da esigenze straordinarie sono stati previsti specifici interventi di deroga alla sospensione dei potere in esame, come è accaduto con l’art. 14, commi da 14 a 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha accordato al comune di Roma la possibilità di aumentare l’addizionale comunale all’IRPEF fino al limite massimo dello 0,4%, di aumentare la tariffa per il canone di istallazione dei mezzi pubblicitari di cui all’art, 62, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, di maggiorare fino al 3 per mille l’ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione, nonché di introdurre un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città ed un contributo straordinario nella misura massima del 66% del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generate, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale;
• una deroga implicita a tale blocco si trova nello stesso D. Lgs. n. 23 del 2011, in particolare nell’art. 4, che consente agli enti ivi indicati di istituire dal 2011 l’imposta di soggiorno;
• una deroga espressa era contenuta nell’art, 5 del D. Lgs. n. 23 del 2011 che aveva inizialmente consentito la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere in questione, ai comuni che non hanno istituito l’addizionale comunale all’lrpef di cui al D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 ovvero che l’hanno istituita in ragione di un’aliquota inferiore allo 0,4%, pur stabilendo il limite massimo dell’addizionale per i primi due anni nello 0,4% e precisando che l’addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2% annuo. Successivamente tale norma è stata abrogata dall’art. 1, comma 11 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha, però, accordato esplicitamente tale sblocco, a decorrere dall’anno 2012, all’addizionale comunale all’IRPEF;
• un’ulteriore deroga è stabilita espressamente dall’art. 1, somma 10 del citato decreto legge n. 138 deI 2011, che ha concesso alle regioni a statuto ordinario di aumentate l’addizionale regionale all’IRPEF a decorrere dall’anno 2012.
Deve, pertanto, concludersi che il potere di introdurre un nuovo tributo contrasta con le norme statali innanzi citate, finalizzate ad un riequilibrio finanziario complessivo, in assenza delle motivazioni richieste dalla legge statale per consentire aumenti o nuove forme di imposizione. La ratio di tali norme statali riposa, intatti, nel contenimento della pressione fiscale nel vigente sistema tributario. Dette disposizioni si inseriscono, infatti, in un complesso percorso di risanamento della finanza pubblica a cui tutti gli enti territoriali sono chiamati a partecipare, non potendo la garanzia costituzionale dell’autonomia finanziaria ad essi riconosciuta dall’art. 119 della Costituzione fungere da giustificazione per esentarli da tale partecipazione.
Sulla scorta delle suddette argomentazioni si ritiene che l’articolo 3, comma 2 e l’art. 5 della legge della regione Lazio n. 19/2011, nella misura in cui istituisce l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione a decorrere dal 1° gennaio 2012 e aumenta, sempre a decorrere dall’anno 2012, le tasse automobilistiche regionali, sono costituzionalmente illegittime per violazione dell’art. 117, comma 3 e dell’art.119 della Costituzione.

Per i suddetti motivi, la legge regionale deve essere impugnata ai sensi dell'art.127 della Costituzione.

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