Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012). (27-12-2011)
Liguria
Legge n.37 del 27-12-2011
n.24 del 28-12-2011
Politiche economiche e finanziarie
24-2-2012 / Impugnata
La legge in esame, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)” presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale :

1) l’art. 11, comma 4, relativo alla riduzione della spesa per le trasferte del personale dirigente e dipendente della Regione, prevede che si possa utilizzare il mezzo proprio, previa autorizzazione, e che il relativo rimborso delle spese sostenute può essere effettuato solo nei casi in cui vi sia la necessità di raggiungere luoghi non serviti adeguatamente da mezzi pubblici ovvero non sia possibile utilizzare l’auto di servizio.
Tale disposizione regionale contrasta con l’art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, concernente la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, in base al quale per il personale contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165/2001, compreso il personale di cui trattasi, non trovano applicazione le norme relative al trattamento economico di missione contenute nell’art. 15 della legge n. 836/73 (l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio per il personale che svolge funzioni ispettive) e nell’ art. 8 della legge n. 417/78 (determinazione dell’indennità chilometrica).
Pertanto, la norma regionale, nella parte in cui deroga ai principi generali del citato d.lgs. n. 165/2001 determina la violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, nonché la violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile. Inoltre, la norma regionale de quo, nella parte in cui deroga ai principi di stabilizzazione della finanza pubblica determina la violazione dell’art. 117, comma 3, della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Per le motivazioni esposte, le disposizioni sopra indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costitizionale ai sensi dell'art. 127 Cost.

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