Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia. (30-12-2011)
Puglia
Legge n.38 del 30-12-2011
n.201 del 30-12-2011
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA TOTALE IMPUGNATIVA


La legge regionale Puglia n.38/11, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia", è stata oggetto di impugnazione dinanzi la Corte Costituzionale, con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2012, per il seguente motivo:
L'art. 7, comma 21, disciplina l'accertamento ed irrogazione della sanzione relativa al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, prevedendo che il contribuente, nel caso di presentazione di deduzioni difensive in ordine alle contestazioni del tributo, possa proporre l'impugnazione davanti alle Commissioni tributarie, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento definitivo di irrogazione delle sanzioni, che deve essere adottato, dalla Regione, entro un anno dalla data di presentazione delle deduzioni difensive.
La disposizione in esame è in contrasto con l'art. 21 del Dlgs n. 546/92, che, in materia di termini processuali, consente di ricorrere alle Commissioni tributarie entro sessanta giorni dalla notifica dell'irrogazione della sanzione, e, conseguentemente, viola l'art.117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla potestà legislativa esclusiva statale la competenza in materia di giurisdizione e norme processuali ed ordinamento civile.

Successivamente alla delibera del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e Finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, preso atto delle controdeduzioni ai rilievi pervenute dalla Regione Puglia, con nota del 28 febbraio u.s. ha comunicato che “ancorché la normativa regionale non ricalchi esattamente le previsioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 472/1997, non sussistono profili di illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 21, della legge regionale Puglia 38/2011, stante la sostanziale coerenza con la disciplina statale richiamata”.

Per le ragioni sopra esposte si ritiene siano venuti meno i motivi del ricorso proposto innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e, pertanto, si propone la rinuncia all'impugnazione.
24-2-2012 / Impugnata
La legge regionale è censurabile per i seguenti motivi:



L'art. 7, comma 21, disciplina l'accertamento ed irrogazione della sanzione relativa al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, prevedendo che il contribuente, nel caso di presentazione di deduzioni difensive in ordine alle contestazioni del tributo, possa proporre l'impugnazione davanti alle Commissioni tributarie, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento definitivo di irrogazione delle sanzioni, che deve essere adottato, dalla Regione, entro un anno dalla data di presentazione delle deduzioni difensive.
La disposizione in esame è in contrasto con l'art. 21 del Dlgs n. 546/92, che, in materia di termini processuali, consente di ricorrere alle Commissioni tributarie entro sessanta giorni dalla notifica dell'irrogazione della sanzione, e, conseguentemente, viola l'art.117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla potestà legislativa esclusiva statale la competenza in materia di giurisdizione e norme processuali ed ordinamento civile.


Si ritiene che la legge in questione debba essere impugnata presso la Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.

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