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"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione (Legge Finanziaria 2012)". (28-12-2011)
Marche
Legge n.28 del 28-12-2011
n.116 del 30-12-2011
Politiche economiche e finanziarie
24-2-2012 /
Impugnata
La legge regionale è impugnabile per i seguenti motivi:
1. L’articolo 10, prevede che ”a decorrere dall’anno 2012, la disposizione del fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati non esenta dall’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale”.
Si premette, al riguardo, che il predetto tributo, istituito con DPR 5 febbraio 1953, n. 39 è stato, nei tempo, disciplinato da diverse disposizioni normative statali.
In particolare, tra queste, il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 ha attribuito a ciascuna regione, la facoltà di determinare, con propria legge, gli importi della tassa in argomento (art. 24).
Il quadro normativo generale di riferimento sulla tassa automobilistica, per lo meno sino all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 68 del 2011( all’art. 8, comma 2), ha consolidato l’orientamento della Corte Costituzionale nel senso di attribuirne la natura di tributo derivato delle Regioni: la disciplina rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali e, contestualmente, le Regioni possono, nei limiti previsti dalla norma statale, variarne l’importo e riscuoterne il gettito (Corte Costituzionale sent. n. 296 del 2003 e n. 455 del 2005).
Tutto ciò premesso, si rappresenta che l’art. 10 della legge regionale in esame, nell’escludere l’esenzione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale per i beni mobili registrati sottoposti a fermo amministrativo o giudiziario, contrasta con l’articolo 5, comma 27, del decreto legge n.953 del 30 dicembre 1983, concernente “Misure in materia tributaria”, ai sensi del quale viene meno l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica, per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione, nel caso di perdita di possesso del veicolo per forza maggiore, per fatto del terzo o per effetto di provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione.
La ratio della predetta disposizione statale è da rinvenire nel presupposto dell’applicazione del tributo che, ai sensi dell’art. 1 del DPR n. 39 del 1953 è “la circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli autoveicoli e dei relativi rimorchi”.
Pertanto, la previsione dell’obbligo di pagamento del tributo, anche in caso di perdita di possesso del veicolo per effetto di fermo amministrativo o giudiziario - e dunque anche in assenza del presupposto per l’applicazione della tassa automobilistica – rende la norma regionale in contrasto normativa statale e con i principi generali del sistema tributario nazionale.
Si ritiene, pertanto, che l’art. 10 viola l’art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione che riserva allo Stato la materia del sistema tributario e l’art. 119, comma 2, della Costituzione che subordina la possibilità per le regioni e gli enti locali di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie al rispetto dei principi (statali) di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
2. Ulteriori illegittimità presenta l’art. 22, comma 1 della legge in esame , che reca modifiche al comma 1 dell’art. 18 “Tutela della biodiversità”, della l.r. n. 11 del 2003 “Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne”, consentendo l’immissione nei corsi d’acqua della “trota iridea”. La trota iridea “Oncorhynchus mykiss” è una specie non autoctona, originaria della costa pacifica di tutto il continente nordamericano.
La previsione regionale è illegittima in quanto si pone in netto contrasto con l’art. 12 comma 3 del DPR 357/97 che dispone il divieto alla reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone. La richiamata norma statale costituisce espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, competenza che risulta dunque violata dalla norma regionale.
Si ritiene che la legge in questione debba essere impugnata presso la Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127, della Costituzione.
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