Dettaglio Legge Regionale

Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale. (16-1-2012)
Veneto
Legge n.5 del 16-1-2012
n.7 del 20-1-2012
Politiche ordinamentali e statuti
13-2-2012 / Impugnata
La legge regionale del Veneto n. 5/2012 disciplina l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale.

La legge regionale è censurabile per le seguenti motivazioni:


1) articolo 2 e correlato articolo 27, prevede che "Il numero dei Consiglieri regionali è determinato dalla popolazione residente nella Regione, nella misura di uno ogni centomila con esclusione della parte frazionaria del quoziente ottenuto." Tale norma
non appare conforme a quanto espresso nell’articolo 14, comma 1, lettera a) del recente d.l. n.138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), il quale prevede che, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni debbano adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alla previsione che il numero dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 50 per le regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti (la Regione Veneto da rilevazioni statistiche ha 4.937.854), non prevedendo come parametro l'individuazione di un consigliere ogni centomila abitanti.
Tale norma, pertanto, contrasta con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione. Il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, è vincolante per le Regioni, al fine di soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

Si ritiene, pertanto di promuovere la questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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