Dettaglio Legge Regionale

Modifiche all'art. 35 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6, recante: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria Regionale 2009)" e altre disposizioni di adeguamento normativo. (13-1-2012)
Abruzzo
Legge n.3 del 13-1-2012
n.5 del 27-1-2012
Politiche economiche e finanziarie
16-3-2012 / Impugnata
La legge della regione Abruzzo 13 gennaio 2012, n. 3, recante “Modifiche all’art. 35 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (“Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2009) e altre disposizioni di adeguamento normativo”, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art.1, comma 1, lett. a) e b).

E’ opportuno premettere che la Regione Abruzzo, per la quale è stata verificata una situazione di disavanzi nel settore sanitario tale da generare uno squilibrio economico-finanziario che compromette l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ha stipulato il 6 marzo 2007 un accordo con i Ministri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, che prevede una serie di interventi da attivare nell’arco del triennio 2007-2009 finalizzati a ristabilire l’equilibrio economico e finanziario della Regione nel rispetto dei livelli assistenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 1 comma 180, della legge 311 del 2004 ( legge finanziaria 2005).
La Regione Abruzzo, non avendo realizzato gli obiettivi previsti dal Piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni di cui all’art. 1, comma 180, della legge n. 311/04, nonché dell’intesa Stato – Regioni del 23 marzo 2005, e dai successivi interventi legislativi in materia, è stata commissariata ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, in attuazione dell’art. 120 della Costituzione, nei modi e nei termini di cui all’art. 8, comma 1, della legge n. 131/2003.
Nella seduta dell’11 settembre 2008, infatti, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina di un Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Abruzzo, e nella seduta del 12 dicembre 2009 il Commissario è stato individuato nella persona del Presidente della Regione pro tempore.
Successivamente, ai sensi dell’art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Commissario ad acta, con la delibera n. 44/2010 del 3 agosto 2010, ha approvato il Programma operativo 2010 (successivamente integrato con la delibera n. 77/2010 del 22 dicembre 2010) con il quale viene data prosecuzione al Piano di Rientro 2007-2009.

Ciò premesso, la legge in esame presenta i seguenti profili d’illegittimità costituzionale:

1) L’art. 1, modifica l’art. 35 della legge regionale 6/2009, il quale prevedeva che le strutture pubbliche e private che alla data del 1° gennaio 2009 erogavano prestazioni socio–sanitarie a seguito di “Progetti obiettivo” erano provvisoriamente autorizzate, ai sensi dell’art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992, fino alla data del 31 dicembre 2011, a continuare ad erogare le stesse prestazioni in attesa della ridefinizione della normativa regionale che avrebbe consentito loro di accedere all’accreditamento istituzionale, fermo restando l’obbligo del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e di personale.
L’art. 1 della legge regionale in esame, modifica detto art. 35, aggiungendo, alla lett.a), dopo le parole “provvisoriamente autorizzate” le parole “ed accreditate”, e sostituendo, alla lett.b), le parole “31 dicembre 2011” con le parole “31 dicembre 2012”.
Così disponendo, l’art. 1 in esame eccede dalle competenze regionali in quanto stabilisce ex lege un accreditamento fino al 31 dicembre 2012 delle strutture socio-sanitarie indicate dal menzionato art. 35, che siano già state autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992. Essa contrasta quindi sia con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute riguardanti l’ accreditamento istituzionale, sia con le previsioni del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e del mandato commissariale del 12 dicembre 2009 in materia di accreditamento delle aziende sanitarie.
Tale disposizione regionale contrasta in particolare con i principi fondamentali in materia di accreditamento istituzionale fissati dall’art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992 secondo il quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, solo qualora esse rispondano ai requisiti ulteriori di qualificazione, siano funzionali rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e siano valutati positivamente circa l'attività svolta e i risultati raggiunti. L’art. 8-quater specifica inoltre che al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa.
Pertanto la disposizione regionale in esame, che prescinde dall’accertamento degli ulteriori requisiti di qualificazione delle strutture sanitarie, nonché dall’accertamento della compatibilità dell’attività per la quale si chiede l’accreditamento con la programmazione regionale e dalla verifica positiva dei risultati raggiunti, previsti dalla norma statale citata ai fini del rilascio dell’accreditamento, viola l’art. 117, terzo comma Cost., per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute.
La disposizione regionale in esame inoltre interferisce con l’attuazione del Piano di rientro e con il mandato commissariale del 12 dicembre 2009 che contengono specifiche indicazioni circa l’adeguamento della normativa regionale alle norme nazionali in tema di accreditamento e autorizzazione. Essa è pertanto incostituzionale sotto un duplice aspetto:
a) interferisce con le funzioni commissariali, in violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost. In particolare essa interferisce con le funzioni attribuite al Commissario ad acta dalla lett. a), n. 5) del mandato commissariale, che indica tra gli interventi prioritari l’“attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa statale”. Inoltre contrasta con quanto specificato alla lett. b) dello stesso mandato, che “incarica il Commissario di sospendere eventuali nuove iniziative regionali in corso per la realizzazione o l'apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche ovvero per l'autorizzazione e l'accreditamento di strutture sanitarie private fino all'avvenuta adozione del Piano di riassetto della rete ospedaliera, della rete laboratoristica e della rete di assistenza specialistica ambulatoriale, tranne quelle necessarie alla attuazione del Piano di rientro”.
Al riguardo la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 78 del 2011, richiamando i principi già espressi nella sentenza n. 2 del 2010, ha precisato che anche qualora non sia ravvisabile un diretto contrasto con i poteri del commissario, ma ricorra comunque una situazione di interferenza sulle funzioni commissariali, tale situazione è idonea ad integrare la violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost.
Secondo tale sentenza in particolare “l’operato del commissario ad acta, incaricato dell’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all’esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti – malgrado il carattere vincolante (art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007») dell’accordo concluso dal Presidente della Regione – ad un’attività che pure è imposta dalle esigenze della finanza pubblica. È, dunque, proprio tale dato – in uno con la constatazione che l’esercizio del potere sostitutivo è, nella specie, imposto dalla necessità di assicurare la tutela dell’unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual è quello alla salute – a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del commissario, ovviamente fino all’esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali”.

b) Inoltre la medesima disposizione, oltre ad effettuare senza alcuna legittimazione il menzionato intervento in materia di accreditamento delle strutture sanitarie, in luogo del Commissario ad acta, interviene in materia senza rispettare i vincoli posti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario.
In particolare tale disposizione contrasta le previsioni in materia di accreditamento contenute nell’Accordo per il Piano di rientro dal deficit della Regione Abruzzo del 6 marzo 2007, e nell’ Azione 4 del Programma operativo 2010. Ne consegue la lesione dei principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza di Piano di rientro è preclusa alla regione l’adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano, essendo le previsioni dell'Accordo e del relativo Piano vincolanti per la regione stessa. La disposizione regionale in esame pertanto viola l’art. 117, terzo comma Cost., in quanto contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. La Corte Costituzionale con le sentenze n. 100 e n. 141 del 2010 ha infatti ritenuto che le norme statali (quale l’art. 1, comma 796, lett. b, della legge n. 296 del 2006) che hanno “reso vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli atti di programmazione necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui all’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”, possono essere qualificate come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica. In particolare con la sentenza n. 141 del 2010 la Consulta ha giudicato incostituzionale la l. r. Lazio n. 9 del 2009, che istituiva nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale un nuovo tipo di distretti socio-sanitari, definiti "montani" (con rispettivi ospedali, servizio di eliambulanza, e possibilità di derogare alla normativa in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale e di contenimento della spesa pubblica) in quanto “l’autonomia legislativa concorrente delle regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell’ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa”.

Per i motivi esposti l’art. 1, comma 1, lett. a) e b) deve essere impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

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