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Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e alla legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico). (31-1-2012)
Toscana
Legge n.4 del 31-1-2012
n.5 del 3-2-2012
Politiche infrastrutturali
23-3-2012 /
Impugnata
La legge in parola presenta profili di illegittimità costituzionale.
Le disposizioni di cui all’art. 5 della legge de qua, ove sostituiscono l’art. 118, commi 1 e 2, della l.r. 1/2005, stabiliscono la possibilità di ottenere il permesso in sanatoria per le opere ivi previste che risultano conformi alla normativa tecnica vigente soltanto al momento della loro realizzazione (comma 1) o al momento dell’inizio dei lavori (comma 2) e non anche al momento della presentazione dell’istanza.
Lo stesso art. 5 (comma 3) novella, altresì, il comma 3 dell’art. 118, prevedendo la possibilità di accedere all’accertamento di conformità anche per le opere realizzate in difformità dalla normativa tecnica vigente al momento della loro realizzazione.
Tali disposizioni si pongono in palese contrasto con quanto previsto dall’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 che subordina il rilascio del permesso in sanatoria alla conformità degli interventi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, conformità che deve sussistere sia al momento della presentazione della domanda, che al momento della realizzazione dell’intervento stesso.
Sul punto si segnala che con sentenza n. 182/2006, pronunciata, peraltro, nel giudizio di legittimità costituzionale di alcune norme contenute nella l.r. Toscana n. 1/2005 in seguito a ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Corte Costituzionale ha ribadito che “l’intento unificatore della legislazione statale è palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l’ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali”.
L’art. 5 della legge in esame è, pertanto, incostituzionale, per violazione dell’art. 117, comma 3 (governo del territorio), della Costituzione, in considerazione del mancato rispetto della norma statale di principio sull’accertamento di conformità prevista nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. Le medesime considerazioni si riverberano sugli articoli 6 e 7 della legge regionale che rinviano, esplicitamente, al contenuto dell’articolo 5.
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