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Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010, alla l.r. 49/1999, alla l.r. 56/2000, alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005. (17-2-2012)
Toscana
Legge n.6 del 17-2-2012
n.7 del 22-2-2012
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2012, il Governo ha impugnato la norma contenuta nell'articolo 34 della legge della Regione Toscana n 6 del 17/02/2012, che modificava l'articolo 41 della precedente legge regionale n. 10/2010 , concernente "Norme in materia di valutazione ambientale strategica "vas", di valutazione di impatto ambientale "via" e di valutazione di incidenza ". La disposizione regionale era stata in particolare censurata in quanto essa, nel dettare le definizioni, qualificava il progetto definitivo rimandando, ad eccezione delle sole opere pubbliche, alla definizione relativa al “progetto preliminare”. In proposito quindi era stato ravvisato un contrasto con le previsioni contenute nell’art. 5, comma 1, lett. h) del D.lgs. 152/06, secondo il quale il progetto definitivo è costituito dagli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche e negli altri casi, il progetto deve presentare almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale. La norma regionale, quindi, dando una definizione non conforme a quella data dal Codice dell’Ambiente, consentiva di sottoporre a VIA il “progetto preliminare” e non il “progetto definitivo”, ponendosi in netto contrasto con quanto stabilito dall’art. 23, dello stesso Codice che richiede la presentazione di un progetto definitivo per le valutazioni ambientali, in violazione della competenza statale in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» di cui all’art. 117, comma 2, lett s) della Costituzione.
Successivamente con l'articolo 135 della legge regionale n. 29/2012 "legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012 " il legislatore regionale ha provveduto a modificare la descritta disposizione precedentemente impugnata, fornendo la definizione di progetto definitivo ai fine della normativa di valutazione ambientale conforme alle previsioni statali in materia , ovvero come un progetto che presenta un livello di informazioni e di dettaglio almeno equivalente a quello degli elaborati tecnici predisposti in conformità ai criteri dettati dall'articolo 93, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, nonché dal D.P.R. 207/2010.
Poiché dunque appaiono venuti meno i motivi del ricorso, si propone la rinuncia all’impugnativa.
13-4-2012 /
Impugnata
Il provvedimento legislativo in esame, contenente modifiche a precedenti norme in materia di valutazioni ambientali, è censurabile relativamente alla disposizione di cui all’art. 34. La norma, che sostituisce l’art. 41 della l.r. 10/2010 rubricato “Definizioni”, al comma 1, lett. b) stabilisce, con riferimento alle opere diverse da quelle pubbliche, che il progetto definitivo deve presentare, ai fini delle procedure previste dalla legge stessa, “un livello di informazioni e di dettaglio almeno equivalente a quello degli elaborati tecnici di cui al primo periodo della lettera a)”, vale a dire al livello di dettaglio e di informazioni proprio degli elaborati caratterizzanti i progetti preliminari di opere pubbliche.
Tale definizione risulta difforme da quella data dall’art. 5, comma 1, lett. h) del D.lgs. 152/2006, in base al quale, ai fini della valutazione ambientale, è definitivo quel progetto che “presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente” al progetto definitivo di opere pubbliche.
L’attuale formulazione della disposizione regionale, difatti, consente di sottoporre a VIA il “progetto preliminare” e non quello “definitivo”, ponendosi in netto contrasto con quanto stabilito dall’art. 23, comma 1, del D.lgs. 152/2006, prevedente fra gli allegati all’istanza di VIA il progetto definitivo dell’opera. Ne deriva una valutazione effettuata in modo meno rigoroso e dettagliato rispetto a quanto richiesto dalla normativa statale di riferimento.
La norma regionale in oggetto, dettando disposizioni non conformi alla normativa statale afferente alla “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” di cui all’art. 117, comma 2, lett. s), per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, presenta profili di illegittimità costituzionale. Pertanto, si ritiene di dover proporre la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127 Costituzione.
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