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Modifica della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 "Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici". (27-2-2012)
Bolzano
Legge n.5 del 27-2-2012
n.10 del 6-3-2012
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2012 , il Governo ha deliberato l'impugnativa della legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 5 del 27/2/2012 , recante:" Modifica della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 "Norme per l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici"", in relazione alla disposizione di cui al comma 5 dell’art. 1 che, sostituendo il comma 3 dell’art. 54 della legge provinciale 17 giugno 1998, n.6, negava la possibilità per le imprese aggiudicatarie di accordare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici condizioni più sfavorevoli di quelle che esse stesse concordano con le amministrazioni committenti. Detta previsione era apparsa in contrasto con quanto stabilito dal d.lgs. 163/2006 all’art. 118, comma 4, primo periodo, in base al quale “l’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento”.
Sebbene la Provincia autonoma di Bolzano sia dotata di prerogative speciali derivanti dallo Statuto speciale di autonomia , le competenze legislative devono però essere esercitate in armonia con la Costituzione e quindi rispettare gli ambiti di competenza esclusiva dello Stato: La norma provinciale quindi, prevedendo una disciplina diversa da quella fornita dal Codice dei contratti in contrasto con l’art. 118, comma 4, primo periodo, del d.lgs. n. 163/2006, determinava la violazione dell’art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione.
Successivamente, la Provincia Autonoma di Bolzano, con l’articolo 1 della legge provinciale n. 14 del 13 luglio 2012 (Modifica della legge provinciale 27 febbraio 2012, n. 5, recante modifica della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, "Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici"), ha provveduto ad abrogare il comma 5 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 5/2012, con espressa reviviscenza del previgente testo di tale articolo, recante la stessa disciplina prevista, sul punto, dal Codice dei Contratti Pubblici. Per tali motivi si ritiene che siano venuti meno i motivi di impugnativa.
30-4-2012 /
Impugnata
Il provvedimento legislativo in esame, contenente modifiche a precedenti norme in materia di appalto ed esecuzione di lavori pubblici, è censurabile relativamente alla disposizione di cui al comma 5 dell’art. 1 che, sostituendo il comma 3 dell’art. 54 della legge provinciale 17 giugno 1998, n.6, nega la possibilità per le imprese aggiudicatarie di accordare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici condizioni più sfavorevoli di quelle che esse stesse concordano con le amministrazioni committenti. Detta previsione si pone in contrasto con quanto stabilito dal d.lgs. 163/2006 all’art. 118, comma 4, primo periodo, in base al quale “l’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento”.
È utile rammendare che l’istituto del subappalto afferisce alla disciplina di esecuzione del rapporto contrattuale e si connota per l’esercizio di autonomia negoziale. Per tali ragioni, esso va ascritto all’ambito materiale dell’“ordinamento civile”, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione.
Sebbene la Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige sia dotata di uno Statuto speciale, dal mutato assetto costituzionale - a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione - non si ritiene che la stessa possa dettare e regolamentare materie di competenza esclusiva dello Stato, prevedendo, in questo caso, una disciplina diversa da quella fornita dal Codice dei contratti pubblici. Nella specie, lo Statuto di autonomia, all’art. 8, punto 17, attribuisce alla Provincia una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, materia alla quale non appartengono le norme concernenti l’esecuzione del rapporto contrattuale e, quindi, il subappalto.
Sul punto, peraltro, è intervenuta, con sentenza 411/2008, la Corte costituzionale, la quale, in un simile caso riguardante la Regione Sardegna, ha chiarito che “l’art. 4, comma 5 del d.lgs. n.163/2006, nella parte in cui stabilisce che “le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione”, impone anche ad esse (in assenso di norme statutarie attributive di competenze nelle materie cui afferiscono le norme del codice dei contratti) di conformare la propria legislazione in materia di appalti pubblici a quanto stabilito dal Codice stesso".
In conclusione, il contrasto con l’art. 118, comma 4, primo periodo, del d.lgs. n. 163/2006, determina l’adozione del dettato legislativo provinciale in violazione dell’art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione, ragion per cui si propone la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 127, comma 1, della Costituzione.
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