Dettaglio Legge Regionale

Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022– 2024. (30-11-2022)
Puglia
Legge n.30 del 30-11-2022
n.131 del 1-12-2022
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa

RINUNCIA APPROVATA NEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 23/10/2023
Nella seduta del 30 gennaio 2023 il Consiglio dei ministri ha deliberato l’impugnativa della legge Puglia n. 30/2022 la quale prevede, all’art. 23, che - in relazione alle condizioni orografiche, morfologiche e demografiche della Regione – il valore soglia di efficienza delle 200mila prestazioni che le strutture private accreditate devono garantire per essere contrattualizzate sia riferito all’aggregazione nel suo complesso e non alla singola struttura.
Ciò si discosta dalla normativa statale (art. 29 del decreto-legge n. 73/2021 convertito dalla legge n. 106/2021 e relativa disciplina applicativa di cui al DM del Ministro della salute del 30 dicembre 2021) che fissa invece tale soglia minima (200mila esami di laboratorio complessivamente erogati nell’anno) come riferita all’attività di ciascuna struttura sanitaria erogante prestazioni di diagnostica di laboratorio.
La disposizione regionale, discostandosi dalla normativa statale, viola quindi i principi fondamentali posti dal legislatore statale nella materia concorrente della tutela della salute ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. ed è stata pertanto impugnata.
In pendenza del giudizio ed in vigenza dell’art. 23 impugnato, la Regione redigeva la D.D. n. 47 del 27 febbraio 2023, quale atto ricognitivo delle reti laboratoristiche private accreditate esistenti in Puglia nell’esercizio 2023 che prevedeva una clausola risolutiva espressa nel caso di accoglimento del ricorso innanzi la Corte costituzionale. Si segnala che nel ricorso avverso tale art. la Regione Puglia non risulta essersi mai costituita.
Successivamente l’art. 23 della legge Puglia n. 30/2022 è stato abrogato dall’art. 6 comma 1 della legge Puglia n. 9/2023. In relazione a tanto, il Ministero della Salute ha comunicato il proprio nulla osta alla rinuncia all’impugnativa.
Circa la mancata applicazione medio tempore della normativa impugnativa, va segnalato che l’art. 6 comma 2 della legge Puglia n. 9/2023 ha disposto che “la Giunta regionale con successivi provvedimenti annulla gli atti che costituiscono applicazione della stessa norma abrogata”.
Purtuttavia, prima di dare attuazione all’annullamento degli atti derivati, l’art. 29 del decreto-legge n. 73/2021, in materia di incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del SSN, veniva modificato dall'art. 4, comma 9-quinquies, del decreto-legge n. 198/2022, convertito dalla legge n. 14/2023. La norma ora dispone che per gli anni 2021 e 2022, le Regioni possono riconoscere un contributo alle strutture che entro il 31 dicembre 2023 si adegueranno progressivamente ai predetti standard, per garantire la soglia minima di efficienza di 200mila esami di laboratorio e di prestazioni specialistiche.
La novella ha così differito dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per completare il processo di efficientamento della rete laboratoristica pubblica e privata accreditata, processo rimasto subordinato alla volontà delle singole Regioni (cfr. nota della Direzione Generale del Ministero della Salute del 26 aprile 2023) le quali devono manifestare la volontà di avvalersene, rimodulando l’applicazione del crono-programma - già approvato dal comitato LEA, nel caso della Regione Puglia, nella seduta del 6 maggio 2022.
Quindi, il 29 maggio 2023 la Regione trasmetteva alla Direzione Generale del Ministero della Salute il nuovo crono-programma. Le determinazioni inviate al Ministero erano già state partecipate il 4 maggio 2023 alle strutture private accreditate ed il 19 maggio 2023 alle Direzioni Generali delle ASL.
Da tutto quanto sopra, la Regione ha confermato che il completamento dell’efficientamento della rete dei laboratori verrà conseguito in conformità alla normativa statale succitata, e non già, della normativa impugnata ed abrogata.
Pertanto, si ritiene possibile procedere alla rinuncia totale all’impugnativa avverso la legge Regione Puglia n. 30/2022.

23-10-2023 / Impugnata
La Legge n° 30 del 30/11/2022 BUR n°131 del 01/12/2022 "Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022– 2024." presenta aspetti illegittimi per quanto di seguito evidenziato.

L'art. 23, rubricato "Indirizzi applicativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 736 del 16 maggio 2017", prevede quanto segue: "Vista la conformazione morfologica della Regione Puglia che presenta un territorio lungo e densamente popolato solo in alcuni centri, con diverse realtà territoriali ubicate in zone disagiate e scarsamente popolate, il valore soglia di efficienza delle duecentomila prestazioni che le strutture private accreditate devono garantire ai fini della contrattualizzazione all'interno dell'aggregazione secondo il Modello A) è riferito alla aggregazione e non già alla singola struttura".

In sintesi, l’art. motiva l'applicazione per aggregazione, anziché per singola struttura, del valore soglia pari a 200.000 prestazioni/anno per i laboratori di analisi, facendo riferimento alle condizioni orografiche e demografiche della regione.

La questione coinvolge il più ampio tema della riorganizzazione della rete di offerta di diagnostica di laboratorio, finalizzata ad attivare meccanismi di reale aggregazione fra strutture per realizzare un miglioramento della qualità complessiva, oltre che un incremento dell'efficienza delle strutture coinvolte, nonché l'uso ottimale delle risorse pubbliche. È in tale contesto che la soglia minima diviene al tempo stesso presupposto per la riorganizzazione della rete e requisito per mantenere l'accreditamento istituzionale. La soglia minima prevista dal legislatore statale è di un volume di attività di 200.000 esami di laboratorio complessivamente erogati/anno ed è da intendersi come riferita alla attività di ciascuna struttura sanitaria erogante prestazioni di diagnostica di laboratorio.

In tal senso depone il vigente quadro normativo; il riferimento va, da ultimo, alle previsioni dell'art. 29 del decreto-legge n. 73/2021 (convertito dalla legge n. 106/2021) e alla relativa disciplina applicativa di cui al decreto del Ministro della salute del 30 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. n. 50/2022, laddove si chiarisce espressamente che i criteri di riorganizzazione di cui all'accordo 61/CSR in Conferenza Stato Regioni del 23 marzo 2011 (sulla base di quanto previsto dall’art. 1 comma 796 lettera o) della legge n. 296/2007) "prevedono il raggiungimento della soglia minima di efficienza operativa di 200.000 prestazioni (al netto dei prelievi), sulla base della quota di produzione resa dalle singole strutture di laboratorio, sia rendicontate in proprio che fornite in service". Il medesimo decreto, a tali fini, specifica all'art. 2 che per "produzione di una struttura pubblica o privata accreditata e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale" debba intendersi: "il volume di esami analizzati, sia rendicontati in proprio che forniti in service, comprensiva anche di esami erogati in regime privatistico e non posti a carico del SSN".

La disposizione regionale, discostandosi dalla normativa statale sopracitata, viola i principi fondamentali posti dal legislatore statale nella materia concorrente della tutela della salute ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., cui è da ascriversi il principio secondo cui la soglia di attività va riferita a ciascuna struttura sanitaria in ragione delle ripercussioni, in sede applicativa, che lo stesso principio ha in termini di efficienza del sistema, ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse strumentali e risparmio sui costi di gestione.

Per quanto esposto la norma indicata deve essere impugnata ex art. 127 della Costituzione.

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