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Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012) (15-3-2012)
Sardegna
Legge n.6 del 15-3-2012
n.11 del 16-3-2012
Politiche economiche e finanziarie
11-5-2012 /
Impugnata
Con la legge in esame la Regione Sardegna approva le disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2012).
La legge regionale è censurabile in quanto eccede dalle competenze legislative statutarie di cui agli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto Speciale della Regione, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 , e successive modificazioni e integrazioni.
In particolare la legge in oggetto presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
1) Articolo 2, comma 3 – La norma in esame autorizza l’assessore competente in materia di bilancio a prelevare, previa autorizzazione della commissione consiliare competente, risorse dal fondo sanitario regionale, sino all’importo di 10 milioni di euro, per integrare il Fondo per la non autosufficienza, qualora quest’ultimo risulti carente.
Tale disposizione, sottraendo risorse al fondo sanitario regionale destinato esclusivamente all’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, oltre ad eccedere dalla competenza legislativa concorrente in materia di assistenza pubblica di cui all’art. 4, lettera h) dello Statuto speciale, viola l’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, incidendo sulla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, fra i quali sono ricompresi i livelli essenziali di assistenza.
2) Articolo 3, comma 4 - La norma, che sostituisce l’articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali), dispone, al comma 8, lettera d), del novellato articolo 1, che “Il ricorso alla trattativa diretta, ossia la facoltà dell’amministrazione di negoziare la vendita direttamente con un unico soggetto è ammesso”, tra l’altro, “ nel caso di beni immobili o di porzioni di fabbricati che su istanza dei privati sono stati sdemanializzati e passati al patrimonio dello Stato e successivamente della Regione e che siano detenuti da privati cittadini che hanno già presentato istanza di sdemanializzazione e, quindi, non suscettibili di diversa utilizzazione produttiva”.
La disposizione in esame, così come formulata, non consente di comprendere se il diritto di prelazione è riconosciuto ai privati ai fini dell’acquisizione del bene ovvero ai fini dell'acquisizione del diritto reale d’uso del bene stesso. Tuttavia, risultando privilegiati i cittadini detentori dei beni rispetto a quelli che non si trovano nelle medesime condizioni, la disposizione normativa è incostituzionale in quanto prevedendo un diritto di prelazione di alcuni privati cittadini a discapito di altri, viola il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., nonché l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione che riserva allo Stato la materia della tutela della concorrenza.
3) Articolo 3, comma 6 - La disposizione in esame stabilisce che “A decorrere dall'anno 2012 la spesa annua per missioni, anche all'estero, con esclusione di quelle relative al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nonché di quelle connesse alle attività di presidio del territorio e servizio di piena (Geni civili) nonché di quelle connesse alle attività di espletamento del servizio pubblico essenziale per la fornitura idrica svolte dall'ENAS, nonché di quelle strettamente connesse all'attuazione di accordi nazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, non può essere superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di personale”.
Tale disposizione, che consente al personale regionale la spesa annuale per missioni nella misura massima dell’ 80% della spesa sostenuta nell'anno 2009, contrasta con quanto stabilito dall’articolo 6, comma 12, del d.l. n. 78/2010 in base al quale, a decorrere dall’anno 2011, tali spese non possono essere superiori al 50 per cento di quelle sostenute nel 2009.
Pertanto, la disposizione in esame, eccede dalla competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento di finanza pubblica, prevista per le Regioni ordinarie dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed estesa, ex art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, alla Regione Sardegna quale forma di autonomia più ampia, cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare. Come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi agli obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni ad autonomia ordinaria in base all’art. 119 della Costituzione, si impone anche alle Regioni a statuto speciale nell’esercizio della propria autonomia finanziaria.
Ne consegue una violazione dei principi stabiliti dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.
4) Articolo 3, comma 7 - La norma in esame consente, per lo svolgimento di missioni del personale dell'Amministrazione regionale, degli enti e agenzie regionali, l’utilizzo del mezzo proprio qualora tale utilizzo risulti economicamente più conveniente.
Tale disposizione regionale, che consente al personale regionale di utilizzare il mezzo proprio per le missioni, contrasta con l’art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 (concernente la riduzione dei costi degli apparati amministrativi) in base al quale per il personale contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165/2001, compreso il personale di cui trattasi, non trovano applicazione le norme relative al trattamento economico di missione contenute nell’art. 15 della legge n. 836/73 (che autorizza l’uso del mezzo proprio per il personale che svolge funzioni ispettive) e nell’ art. 8 della legge n. 417/78 (relativo alla determinazione dell’indennità chilometrica).
Pertanto, la norma regionale, nella parte in cui deroga ai principi generali del citato d.lgs. n. 165/2001 applicabile nei confronti di tutti i dipendenti pubblici, compresi i dipendenti regionali, creando una disparità di trattamento con il restante personale pubblico, eccede dalla competenza legislativa primaria in materia di ordinamento del personale di cui all’art. 3, lettera a), dello Statuto speciale. Essa viola sia il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, sia l'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile. Inoltre, la norma regionale in argomento, nella parte in cui deroga ai principi di stabilizzazione della finanza pubblica, viola l’art. 117, terzo comma, della Costituzione contrastando con i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art 117, terzo comma, Cost., estesi alla Regione per i motivi sub 3.
5) Articolo 4, comma 48 – La disposizione in esame prevede, a favore delle imprese sarde iscritte all’Albo regionale degli appaltatori, la proroga del termine per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici regionali, anche se non in possesso della qualificazione attestata secondo le modalità fissate dalla legge regionale 9 agosto 2002, n.14.
Al riguardo, si segnala che la Corte costituzionale, con sentenza 7 dicembre 2011, n. 328, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della menzionata legge regionale n. 14/2002, in quanto “tali norme recano una disciplina dei sistemi di qualificazione delle imprese per la partecipazione alle gare per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale difforme da quella nazionale di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, alla quale avrebbero invece dovuto adeguarsi”. Ne discende, secondo la Consulta, la lesione del principio di tutela della concorrenza “garantito dalla normativa statale e strumentale a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti (sentenza n. 114 del 2011)”.
L’art. 4, comma 48, in esame, nella parte in cui proroga i termini previsti dall’art. 35 della legge regionale n. 14/2002, consente alle imprese in questione di partecipare agli appalti di lavori pubblici di interesse regionale, pur non essendo in possesso della prescritta qualificazione attestata in conformità alla disciplina nazionale vigente in materia.
Così disponendo, la norma in esame, analogamente alle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale n.14/2002 dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n.328/2011, eccede dalla competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale di cui all’art. 3, lettera e) dello Statuto speciale e, privilegiando le imprese con sistemi di qualificazione diversi e meno rigorosi rispetto a quelli richiesti sul territorio nazionale, viola l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione che riserva allo Stato la materia della tutela della concorrenza.
Per le motivazioni esposte, le disposizioni sopra indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.
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