Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni in materia di organizzazione del Sistema sanitario regionale. (28-3-2012)
Piemonte
Legge n.3 del 28-3-2012
n.13 del 30-3-2012
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Piemonte n. 3 del 28.03.2012, recante "Disposizioni in materia di organizzazione del Sistema sanitario regionale".
E' stata sollevata questione di illegittimità costituzionale in quanto la disposizione che prevede interventi anche finanziari per il raggiungimento della coincidenza territoriale tra i distretti sanitari e gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali, omettendo di quantificare gli oneri da essa derivanti e non disponendo riguardo alla loro copertura, contrasta con l'art. 81, quarto comma Cost, che dispone che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Successivamente la Regione Piemonte, con nota del 23 maggio 2012 n. 7687/SB0100/145 class.001.030.010 a firma del Presidente della Regione, ha precisato che l'incentivazione relativa alla ripartizione dei finanziamenti destinata agli enti gestori trova copertura finanziaria nell'UPB DB19021 "trasferimenti agli enti gestori dell'attività socio assistenziale" e che non vi è aumento di spesa rispetto agli stanziamenti già previsti in bilancio. Contestualmente, la Regione si è impegnata ad inserire la suddetta disposizione di copertura finanziaria nel primo disegno di legge utile.

Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa dell'art. 2, comma 2 della legge della Regione Piemonte n. 3 del 2012, si ritiene che sussistano i presupposti per la rinuncia al ricorso.
22-5-2012 / Impugnata
La legge della Regione Piemonte n. 3 del 28.03.2012, recante “ Disposizioni in materia di organizzazione del Sistema sanitario regionale “ presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 2 , comma 2.

E’ necessario premettere che la Regione Piemonte ha sottoscritto l’Accordo per il Piano di rientro dai disavanzi sanitari il 29 luglio 2010. La Regione ha successivamente presentato un programma analitico di dettaglio per l’operatività degli interventi da effettuarsi per la realizzazione degli obiettivi individuati dal Piano di rientro. Tale programma è stato poi integrato con un ulteriore addendum. Pertanto nella Regione Piemonte vige ed opera il Piano di rientro sottoscritto con l’accordo del 29 luglio 2010 e il Programma attuativo così come integrato dal successivo addendum.

Ciò premesso, la legge regionale in esame, che interviene in materia di organizzazione del Sistema sanitario regionale senza porsi in contrasto con il vigente Piano di rientro e il successivo Programma attuativo, presenta tuttavia i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
- L’art. 2, comma 2, che sostituisce il comma 2 dell’art. 22 (riguardante l’ articolazione territoriale degli enti gestori dei servizi socio-sanitari) della legge regionale n. 18/2007 (recante “Norme per la programmazione socio – sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale”), prevede che la Regione promuova ed incentivi, anche finanziariamente, il raggiungimento della coincidenza territoriale tra i distretti sanitari e gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali, destinando in particolare una significativa incentivazione finanziaria agli enti gestori dei servizi socio-assistenziali che si adoperino per il raggiungimento di detta coincidenza. La disposizione regionale in esame, tuttavia, nel prevedere gli interventi finanziari sopra menzionati, omette di quantificare gli oneri da essa derivanti e nulla dispone riguardo alla loro copertura. Essa viola pertanto il principio secondo il quale ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte di cui all’art. 81, quarto comma, Cost. Al riguardo la giurisprudenza costituzionale ha più volte precisato che il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l’art. 81 Cost. si ispira (ex plurimis, sentenze n. 106 del 2011, nn. 141 e 100 del 2010, n. 386 del 2008 e n. 359 del 2007); ed ha anche chiarito che la copertura di nuove spese «deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri» (tra le più recenti, si vedano le sentenze n. 272 del 2011, n. 100 del 2010 e n. 213 del 2008).

Per i motivi esposti la disposizione sopra indicata deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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