Dettaglio Legge Regionale

Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione. (18-4-2012)
Lombardia
Legge n.7 del 18-4-2012
n.16 del 20-4-2012
Politiche socio sanitarie e culturali
15-6-2012 / Impugnata
La legge della Regione Lombardia n. 7 del 18.04.2012, recante “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

1)l’art. 8, che modifica l’art. 3 della legge regionale n. 19/2007 (reclutamento del personale docente da parte delle istituzioni scolastiche), prevede che le istituzioni scolastiche “Al fine di realizzare l’incrocio diretto tra domanda delle istituzioni scolastiche autonome e l’offerta professionale dei docenti, a titolo sperimentale, nell’ambito delle norme generali o di specifici accordi con lo Stato (…) possono organizzare concorsi differenziati, a seconda del ciclo di studio, per reclutare il personale docente con incarico annuale necessario a svolgere le attività didattiche annuali e di favorire la continuità didattica”. Tale disposizione, che consente, seppure in via sperimentale, alle istituzioni scolastiche di procedere all’organizzazione di concorsi e al reclutamento diretto del personale docente a seguito di accordi tra lo Stato e la Regione, ovvero “nell’ambito” di non meglio definite “norme generali”, eccede dalle competenze regionali. Essa, infatti, prevedendo, con formulazione poco chiara, che il reclutamento diretto dei docenti sia effettuato da parte delle istituzioni scolastiche anche in assenza di accordo tra lo Stato e la Regione, purchè nel rispetto delle norme generali vigenti, presenta vari profili d’incostituzionalità in quanto le norme generali in materia di istruzione, riservate alla competenza statale, non consentono tale metodo di reclutamento del personale docente statale.
La disposizione regionale in esame contrasta in particolare con le seguenti norme della legislazione statale in materia di reclutamento del personale docente statale:
-Con l’art. dell’art.138, lett. b), del d.lgs. n.112 del 1998, secondo il quale la determinazione delle dotazioni organiche della rete scolastica è di competenza esclusiva dello Stato (come confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n.200 del 2009, punto 34 delle motivazioni).
-Con gli artt. 399, 400, 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 (c.d. T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124), secondo i quali l’assunzione del personale docente avviene mediante concorsi per titoli ed esami (le cui prove sono dettagliatamente descritte nel citato art. 400), riservando annualmente il 50 per cento dei posti ai vincitori delle procedure concorsuali ed il rimanente 50 per cento ai docenti idonei al concorso collocati in posizione utile nelle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento. Queste ultime graduatorie sono soggette ad aggiornamento ogni due anni, in base ai titoli culturali e di servizio nel frattempo maturati dai docenti e consentono l’attribuzione degli incarichi al docente con migliore formazione scolastica in base al principio del merito. (sent. C.Cost. n. 41 del 2011). Detti concorsi per l’assunzione degli insegnanti sono indetti dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sono banditi e svolti dagli uffici scolastici regionali quali articolazioni periferiche del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che li ha costituiti, ai sensi dell’art. 75, comma 3, del d. lgs. n. 300 del 1999, come uffici di livello dirigenziale generale ed autonomi centri di responsabilità amministrativa.
-Con l’art. 4, commi 1, 2 e 3, della l. n. 124 del 1999 e con l’art. 1 del d. m. n. 131 del 2007, secondo i quali nei casi in cui non sia possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo si provvede con supplenze annuali o temporanee, utilizzando le graduatorie ad esaurimento sopra menzionate.

Ciò premesso, la disposizione regionale in esame, che introduce unilateralmente, in assenza della previa intesa con lo Stato, un metodo di reclutamento dei docenti statali diverso e ulteriore rispetto a quello stabilito dalle leggi nazionali, incorre nei seguenti vizi di incostituzionalità:
a)contrasta con i principi fondamentali in materia d’istruzione, violando in tal modo l’art. 117, terzo comma, Cost.,
b)incide sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti dalla legislazione statale su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera m), Cost. Infatti, la materia del reclutamento del personale docente rientra nell’assetto organizzativo della scuola, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 279 del 2005, ascrive alla categoria dei livelli minimi delle prestazioni, concernenti i diritti civili, che devono essere garantiti uniformemente sull’intero territorio nazionale.
c)viola l’art. 117, comma 2, lettera n.), Cost., riguardante le norme generali sull’istruzione. Le norme sul reclutamento del personale docente definiscono infatti, come sottolineato dalla Consulta nella sentenza n. 200 del 2009, la struttura portante del sistema nazionale dell’istruzione e richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale). Secondo la Corte, deve ritenersi che il sistema generale dell'istruzione, per sua stessa natura, riveste carattere nazionale, non essendo ipotizzabile che esso si fondi su un’autonoma iniziativa legislativa delle Regioni, con inevitabili differenziazioni che in nessun caso potrebbero essere giustificabili sul piano della stessa logica. Si tratta, dunque, di conciliare, da un lato, basilari esigenze di “uniformità” di disciplina della materia su tutto il territorio nazionale, e, dall'altro, esigenze autonomistiche che, sul piano locale-territoriale, possono trovare soddisfazione mediante l'esercizio di scelte programmatiche e gestionali rilevanti soltanto nell'ambito del territorio di ciascuna Regione. La Consulta aggiunge che solo con legge dello Stato, approvata con le modalità previste dall’art. 116 Cost., su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princípi di cui all'art. 119 Cost., possono essere attribuite alle Regioni a statuto ordinario ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti, tra l'altro, le “norme generali sull'istruzione”.
d)viola altresì l’art.117, secondo comma, lett. g), sull’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici, in quanto il reclutamento dei docenti rientra nella più ampia materia dell’accesso al pubblico impiego, che è di competenza esclusiva dello Stato secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 279 del 2005 sulla figura del tutor e dei suoi incarichi , che è fattispecie analoga al reclutamento.


Per i motivi esposti si ritiene che la disposizione indicata debba essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

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