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Ulteriori modifiche alla Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria". (10-4-2012)
Marche
Legge n.7 del 10-4-2012
n.37 del 19-4-2012
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 , il Governo ha deliberato l'impugnativa della legge della Regione Marche n. 7 del 10/4/2012, pubblicata nel BUR n. 37 del 19/4/2012 , recante:"Ulteriori modifiche alla Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria", relativamente agli articoli 9, comma 1, e 19 comma 2. Il Governo aveva infatti rilevato che dette norme si presentavano in contrasto con la normativa statale di riferimento, invadendo quindi la sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di cui all’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione. In particolare, la prima disposizione (art. 9, comma 1 che sostituiva il comma 5 bis dell’art. 27 della l.r. n. 7/1995) stabiliva la possibilità, per i cacciatori che avevano scelto la forma di caccia da appostamento fisso, ai sensi del comma 3, lett. b), di esercitare la caccia da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria per un massimo di dieci giornate nell’intera stagione venatoria. In proposito si evidenziava il contrasto con il c.d. “principio di specializzazione”, introdotto dall’art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992, in base al quale, fatta eccezione per l’esercizio venatorio con l’arco o con il falco, ciascun cacciatore può praticare la caccia in una sola delle tre forme ivi indicate (“vagante in zona Alpi”; “da appostamento fisso”; “nelle altre forme”).
L’art. 19, comma 2, modificando l’art. 39, comma 1, lett. m) della l.r. 7/1995, prevedeva la possibilità di esercitare la caccia di selezione agli ungulati nei terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve. Anche in questo caso si rilevava la difformità con la legge n. 157 del 1992 e, in particolare, con l’art. 21, comma 1, lett. m) che vieta la caccia sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi.
Successivamente, con la legge regionale n. 27 del 1° agosto 2012, il legislatore regionale ha provveduto ad abrogare le descritte disposizioni della l.r. n. 7/2012 , precedentemente impugnate.
Poiché sono dunque venuti meno i motivi del ricorso si propone la rinuncia all’impugnativa.
30-5-2012 /
Impugnata
Il provvedimento legislativo in esame, attraverso il quale la Regione Marche apporta ulteriori modifiche alla l.r. n. 7/1995 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”, presenta vizi di legittimità costituzionale.
È opportuno premettere che, secondo principi costantemente affermati, in tema di rapporto tra la normativa statale e regionale in materia di caccia, la Corte costituzionale ha riconosciuto l’esistenza di limiti alla competenza regionale, ritenendo che la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale, debba essere considerata un valore costituzionalmente protetto in relazione al quale si rinviene l'esigenza insopprimibile di garantire su tutto il territorio nazionale soglie di protezione della fauna che si qualificano come «minime», nel senso che costituiscono un vincolo rigido sia per lo Stato sia per le Regioni – ordinarie e speciali – a non diminuire l'intensità della tutela.
1. L’art. 9, comma 1, che sostituisce il comma 5 bis dell’art. 27 della citata l.r. n. 7/1995, stabilisce la possibilità, per i cacciatori che abbiano scelto la forma di caccia da appostamento fisso, ai sensi del comma 3, lett. b), di esercitare la caccia da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria per un massimo di dieci giornate nell’intera stagione venatoria.
Tale previsione contrasta con il c.d. “principio di specializzazione”, introdotto dall’art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992, in base al quale, fatta eccezione per l’esercizio venatorio con l’arco o con il falco, ciascun cacciatore può praticare la caccia in una sola delle tre forme ivi indicate (“vagante in zona Alpi”; “da appostamento fisso”; “nelle altre forme” consentite dalla citata legge “e praticate sul restante territorio destinato all’attività venatoria programmata”). Il cacciatore è tenuto, di conseguenza, ad optare per la modalità che ritiene più congeniale, fermo restando che l’una forma esclude l’altra.
Sul punto è intervenuta, di recente, la Corte costituzionale la quale, con sentenza n. 116/2012, ha dichiarato illegittima una norma del medesimo tenore, anch’essa della Regione Marche, in quanto “La disposizione regionale impugnata, nel consentire l’esercizio cumulato di diverse forme di caccia – sebbene solo ai sessantacinquenni ed a coloro che abbiano scelto la forma di caccia da appostamento fisso – deroga, per converso, alla disciplina statale nella direzione opposta, introducendo una regolamentazione della materia che implica una soglia inferiore di tutela”.
2. L’art. 19, comma 2, che modifica l’art. 39, comma 1, lett. m) della citata l.r. 7/1995, prevede la possibilità di esercitare la caccia di selezione agli ungulati nei terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve.
Anche in questo caso la normativa regionale si pone in difformità con la legge n. 157 del 1992 e, in particolare, con l’art. 21, comma 1, lett. m) che vieta la caccia sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate.
Al riguardo, la Corte costituzionale con la recente sentenza n. 106/2012 ha dichiarato illegittima un’analoga disposizione della Regione Liguria affermando “Non è dubbio, pertanto, che la legislazione regionale non possa consentire la caccia, nei casi in cui essa sia invece preclusa dalla normativa statale, e dunque anche nel caso dei terreni innevati, nei quali l’art. 21, comma 1, lettera m), esclude l’attività venatoria, salvo che nella zona faunistica delle Alpi. L’ulteriore previsione della norma appena citata, che rinvia alle disposizioni emanate dalle regioni interessate, non ha certo l’effetto di permettere a ogni regione di «modulare il divieto di caccia su terreni innevati», con la possibilità così di eluderlo sostanzialmente, come vorrebbe la Regione Liguria, ma, con l’espressione “regioni interessate” fa chiaramente intendere di riferirsi alle sole regioni al cui interno si trova la “zona faunistica delle Alpi” e alle disposizioni da emanare per disciplinare, in questa zona, la caccia sui terreni innevati”.
In conclusione, le norme sopra descritte si pongono in contrasto con la normativa statale vigente in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di cui all’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva. Per tale ragione si ravvisa la necessità di proporre la questione di legittimità costituzionale, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 127, comma 1, della Costituzione.
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