Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (26-4-2012)
Basilicata
Legge n.8 del 26-4-2012
n.13 del 1-5-2012
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
La l.r. Basilicata n. 8 del 26 aprile 2012, recante disposizioni urgenti in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è stata impugnata con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2012 sulla base di alcuni rilievi critici formulati dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (in merito al divieto generalizzato di localizzazione di determinati impianti introdotto dall’art. 12 e ritenuto in contrasto con l’allegato 3, punto 17, del D.M. 10 settembre 2010, in merito all’individuazione delle aree non idonee per la localizzazione degli impianti) e del Ministero dello sviluppo economico.

I profili di illegittimità costituzionale rilevati dal Governo riguardavano gli artt. 10, co. 5 e 6; 12 e 13, ritenuti in contrasto con l'art. 117, co. 1, 2 lett. e) ed s) e 3 della Costituzione. In particolare, le censure concernevano:

- l’art. 10, comma 6, in materia di metodo di determinazione degli oneri istruttori da corrispondere alla Regione per l’istruttoria delle istanze per il rilascio dell’autorizzazione unica, per contrasto con il citato DM 10 settembre 2010,

- l'art. 10, comma 5, in materia di esenzione della Società Energetica Lucana S.p.A. (il cui capitale è interamente pubblico) dal versamento dei previsti oneri istruttori.

- l’art. 12, che consentiva la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in sostituzione di impianti alimentati da fonti fossili, ponendo la condizione che i nuovi impianti non fossero alimentati da rifiuti e loro derivati e non avessero una potenza superiore a quella del sostituendo impianto. Tale norma è stata ritenuta in contrasto con il principio di libertà dell’attività di produzione dell’energia elettrica, sancito all’art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e con l’art. 13, par. 1, lett. d) della direttiva 2009/28/CE e con la normativa internazionale (Protocollo di Kyoto addizionale alla Convenzione - quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato l’11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120). Il contrasto era ravvisato, oltre che nel sostanziale divieto all’uso di biomasse, nel fatto che la riconversione degli impianti era consentita unicamente nei limiti di potenza del sostituendo impianto.

- l’art. 13, relativo alle misure compensative, ritenuto sotto vari profili in contrasto con i criteri per la fissazione di misure compensative introdotti dall’Allegato 2 del DM 10 settembre 2010. In particolare, la norma è stata considerata invasiva della potestà legislativa statale: nella parte in cui prevede misure di compensazione a carattere automatico; nella parte in cui non prevede alcun limite di valore massimo delle misure di compensazione; laddove consente monetizzazione delle misure compensative; nella parte in cui introduce un meccanismo che condiziona la validità e l’efficacia dell’autorizzazione unica alla corresponsione delle misure compensative.

La Regione Basilicata, con l.r. n. 17/2012, ha apportato le seguenti modifiche alla l.r. n. 8/2012:

- ha abrogato l’articolo 10 della legge regionale n. 8/2012, concernente gli oneri da corrispondere alla Regione per l’istruttoria delle istanze per il rilascio dell'autorizzazione unica e quelli da corrispondere ai Comuni per l'istruttoria delle dichiarazioni presentate in regime di procedura abilitativa semplificata.

- ha sostituito interamente l’articolo 12 della legge n. 8/2012. La nuova norma, che fa salvo il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, prevede che “Fermo restando quanto prescritto dal PIEAR [Piano di indirizzo energetico ambientale regionale], gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sostitutivi di impianti alimentati da fonti fossili in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, non concorrono al raggiungimento delle potenze installabili di cui alla parte III, paragrafo 1.2.3. tabella 1-4 del PIEAR a condizione che la potenza nominale dell'impianto sostitutivo non sia superiore a quella dell'impianto sostituito o da sostituire.”

- ha sostituito l’articolo 13 della legge n. 8/2012 in materia di misure compensative.

Inoltre, all’articolo 6, ha dichiarato che “sono, comunque, nulli gli effetti eventualmente prodotti dagli articoli 10, commi 5 e 6, 12 e 13 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge”.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge regionale n. 17/2012, questo Ufficio ritiene che siano venuti meno i motivi oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale e che, pertanto, ricorrano i presupposti per rinunciare all'impugnativa.
26-6-2012 / Impugnata
La legge in esame, recante norme in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione a diverse norme.
Si premette che la legge regionale disciplina la materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’ energia” che, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, è materia rimessa alla potestà legislativa concorrente. Lo Stato ha dettato i principi fondamentali in detta materia con il d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità e con il successivo d.lgs. 3 marzo 2011. n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
L’art. 12, comma 10, del citato d. lgs n. 387/2003 ha, inoltre, rimesso alle Linee Guida nazionali l’individuazione delle modalità di svolgimento del procedimento sotteso al rilascio dei titoli autorizzativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Tali Linee Guida, approvate con D.M. 10 settembre 2010 (dalla Conferenza Unificata su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali), sono, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sent. n. 275/2011, “norme finalizzate a disciplinare, in via generale ed astratta, il procedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, alle quali sono vincolati tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attività in questione”.
La Consulta ha inoltre affermato che mediante le Linee Guida il legislatore statale ha «inteso trovare modalità di equilibrio» tra la competenza esclusiva statale in materia di ambiente e paesaggio e quella concorrente in materia di energia, precisando inoltre che il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi ambientali impone una preventiva ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione» (sentenza n. 192/2011).
In questa prospettiva si giustifica l‘attribuzione alla Conferenza unificata della competenza ad approvare le Linee Guida” (Corte Costituzionale sentenza n. 308/2011).

Risultano quindi censurabili le seguenti disposizioni regionali :

1) La norma contenuta nell’articolo 10 reca disposizioni in materia di oneri istruttori da corrispondere alla Regione per l’istruttoria delle istanze per il rilascio dell’autorizzazione unica, ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003 e quelli da corrispondere ai Comuni per l’istruttoria delle dichiarazioni presentate in regime di procedura abilitativa semplificata (PAS) prevista dall’art 6 del d.lgs. n. 28/2011. La disposizione in parola, al comma 1, rinvia all’art.12 del disciplinare approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 2260 del 29 dicembre 2010 per la determinazione degli oneri. L’art. 12 del disciplinare introduce un sistema per il calcolo degli oneri istruttori che si basa sulla potenza nominale dell’impianto e prevede il pagamento di 1 euro per ogni kw di potenza da installare fino a 1,00 MW e 0.50 euro per ogni kw di potenza da installare per la potenza eccedente a 1,00 MW.
Il successivo comma 6 del medesimo articolo 10 della legge in esame stabilisce che gli oneri versati alla Regione sono vincolati, per la parte eventualmente eccedente la copertura delle spese istruttorie, al perseguimento degli obiettivi definiti nel Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR) ivi compreso il miglioramento della sostenibilità ambientale dei trasporti.
La disciplina regionale si pone in contrasto con le indicazioni contenute nelle Linee Guida nazionali di cui al citato DM 10 settembre 2010 in primo luogo, per quel che riguarda il metodo di calcolo degli oneri istruttori previsto dall’art. 12 del disciplinare, che attraverso l’esplicito richiamo operato dal comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale, viene legificato. Secondo le Linee Guida nazionali gli oneri istruttori debbono essere rapportati al costo del progetto e non possono superare in ogni caso lo 0.03 per cento del costo totale dell’investimento. La disposizione regionale viola tale dettame, introducendo un meccanismo di calcolo basato sulla potenza (e non sul costo) dell’impianto senza peraltro prevedere alcun limite massimo come invece prescritto dalle Linee Guida nazionali (il generico richiamo ai limiti stabiliti nel paragrafo 9 delle Linee Guida sembrerebbe riferito unicamente ad un’eventuale modifica del valore degli oneri da introdurre mediante delibera della Giunta Regionale). Il risultato di tale contrasto si riflette sulla previsione contenuta all’art. 10, comma 6, secondo la quale la parte eventualmente eccedente la copertura delle spese istruttorie per il procedimento di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, deve essere vincolata al perseguimento degli obiettivi definiti nel P.I.E.A.R. e per il miglioramento della sostenibilità ambientale dei trasporti. L’illegittimità della disposizione emerge con chiarezza ove si consideri che le Linee Guida nazionali prevedono il versamento di oneri istruttori unicamente finalizzati a coprire le spese istruttorie connesse allo svolgimento del procedimento unico e, dunque senza che possano derivare eccedenze di nessuna sorta.
Le citate norme regionali, quindi, ponendosi in contrasto con le disposizioni di principio contenute nelle Linee Guida nazionali di cui al DM 10 settembre 2010, violano l’articolo 117, comma 3, della Costituzione con riferimento alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’ energia”.

2) La disposizione contenuta nel medesimo articolo 10, comma 5, prevede che la Società Energetica Lucana S.p.A. (il cui capitale è interamente pubblico) è esentata dal versamento dei previsti oneri istruttori. Tale previsione è suscettibile di alterare il regime di libero mercato e quindi i principi di tutela della concorrenza .Infatti, come già affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 310/2011, sono da ritenersi illegittime previsioni regionali che prevedono privilegi “per gli enti pubblici, gli enti locali ed i consorzi di sviluppo industriale, che intendano proporre iniziative energetiche da fonti rinnovabili” Nell’occasione la Consulta ha chiarito che “l’esigenza che la produzione e la distribuzione dell’energia siano realizzate in regime di libera concorrenza è particolarmente avvertita nel caso di energia prodotta da fonti rinnovabili, sia perché la quantità di energia prodotta è di gran lunga inferiore rispetto a quella derivante da altre fonti, sia perché la normativa comunitaria ha imposto precise quote minime produzione, che, in assenza di libera concorrenza, rischierebbero dì essere assorbite da pochi operatori, in grado di realizzare veri e propri monopoli nei diversi territori. Una conferma della necessità che la produzione di energia sia svolta in regime di libera concorrenza si trae dalla giurisprudenza di questa Corte sulle misure di compensazione in materia di energia prodotta da fonti rinnovabili. In particolare, è stato precisato che «la costruzione e l’esercizio dì impianti per l’energia eolica sono libere attività d’impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione», e che sono illegittime le previsioni di «oneri e condizioni a carico del richiedente l’autorizzazione che si concretizzano in vantaggi economici per la Regione e per gli altri enti locali».
La previsione regionale, dunque, risulta violare la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza di cui all’articolo 117 , comma 2, lettera e), della Costituzione.

3) L’articolo 12 della legge in esame, rubricato “riconversione”, prevede che “è comunque consentita la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione dei rifiuti di qualsiasi genere e loro derivati sostitutivi di impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge alimentati da fonti fossili a condizione che la potenza nominale dell'impianto sostitutivo non sia superiore a quella dell'impianto sostituito o da sostituire”.
La disposizione, quindi, consente di effettuare la sostituzione di impianti alimentati da fonti fossili con impianti alimentati da fonti rinnovabili, purché i nuovi impianti non siano alimentati da rifiuti e loro derivati e non abbiano una potenza superiore a quella del sostituendo impianto.
La generica formulazione della norma, ponendo limiti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, presenta aspetti di illegittimità costituzionale sotto diversi profili .
In primo luogo deve considerarsi che nella locuzione rifiuti vanno ricomprese anche le “biomasse”, posto che l’art. 2, del d. lgs. 28/2011, di attuazione della direttiva 2009/28/CE in materia di fonti rinnovabili, definisce la fonte rinnovabile “biomassa”, affermando che essa può essere costituita dalla frazione biodegradabile dei rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché dalla parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
La norma regionale quindi, introducendo un sostanziale divieto all’uso di biomasse in caso di riconversione di vecchi impianti alimentati da fonti fossili, che non trova riscontro nella normativa di livello comunitario e nazionale, contrasta con il principio di libertà dell’attività di produzione dell’energia elettrica, sancito all’art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica). Si precisa che eventuali restrizioni o divieti di utilizzo, per essere compatibili con il principio comunitario di libera circolazione delle merci, devono fondarsi su criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità in relazione a problemi di salute pubblica o ambientali, da valutarsi nell’ambito dell’istruttoria per i singoli procedimenti amministrativi e, dunque, in concreto. Le condizioni apposte dalla Regione Basilicata, previste in astratto, non rispondono ad alcuno dei predetti criteri e recano un indubbio contenuto discriminatorio a detrimento degli operatori che intendono realizzare impianti a biomassa (rifiuto) in sostituzione di impianti alimentati da fonti fossili. Ciò in evidente contrasto con l’art. 13, par. 1, lett. d) della citata direttiva 2009/28/CE, secondo il quale gli Stati membri debbono assicurare che le norme in materia di autorizzazione siano oggettive, trasparenti, proporzionate, non contengano discriminazioni tra partecipanti e tengano pienamente conto delle specificità di ogni singola tecnologia per le energie rinnovabili.
La disposizione regionale, inoltre, contrasta con la normativa internazionale (Protocollo di Kyoto addizionale alla Convenzione - quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato l’11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120) e con quella comunitaria (direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE e direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE), che manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili, individuando soglie minime di produzione che ogni Stato si impegna a raggiungere entro un determinato periodo di tempo.
Tale contrasto emerge ulteriormente dal fatto che si ammette la riconversione degli impianti unicamente nei limiti di potenza del sostituendo impianto, determinando così la violazione delle citate norme internazionali e comunitarie che incentivano il ricorso alle fonti di energia rinnovabile. Sul punto si ricorda che la Corte Costituzionale ha recentemente dichiarato l’illegittimità costituzionale di disposizioni regionali che introducevano limiti massimi di potenza installabile nel settore della produzione elettrica da fonti rinnovabili (cfr Corte Costituzionale, sentenza n. 85 del 2012 che richiama la sentenza della stessa Corte Costituzionale n. 124 del 2010).
Per le ragioni sopra esposte l’articolo 12 della legge regionale viola l’art. 117, commi 1 e 2, lettere a), e) ed s) della Costituzione , per contrasto con le norme internazionali e comunitarie, invadendo altresì la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e dell’ambiente.
Essa, inoltre, viola le sopracitate norme statali di riferimento, che costituiscono, come affermato anche dalla Corte Costituzionale (cfr sentenza n. 332 del 2010) principi fondamentali in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, e risulta, pertanto, in contrasto con l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

4 ) L’articolo 13 detta la disciplina delle misure di compensazione.
In particolare, i commi da 1 a 5 prevedono che il soggetto proponente presenti un progetto di sviluppo locale, che, ai fini della sua quantificazione è redatto nella forma del progetto preliminare ex d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (art 13, comma 2). I Comuni, il cui territorio è interessato dalla realizzazione degli impianti concorrono alla definizione dei predetti progetti di sviluppo locale nell’ambito della Conferenza di servizi prevista dall’art. 12. d.lgs. n. 387/2003 (art. 13,comma 1). Il proponente è tenuto a versare l’importo quantificato nel progetto di sviluppo locale entro 90 giorni dal rilascio dell’autorizzazione unica (art. 13, comma 4) e gli importi versati (ai Comuni) sono vincolati al perseguimento degli obiettivi definiti nel progetto di sviluppo locale (art. 13, comma 5).
Il medesimo articolo 13, commi da 6 a 8, stabilisce ulteriori modalità per l’individuazione delle misure compensative. Il comma 6 prevede che “fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, i proponenti, sia nel caso di istanze di autorizzazione unica aventi ad oggetto potenze superiori ad 1 MW ed inferiori a quelle contemplate nel paragrafo 1.2.1.10., lettera o), e nel paragrafo 2.2.3.3., punto 1, dell'appendice A del PIEAR pari, rispettivamente, a 20 MW per gli impianti eolici ed a 10 MW per quelli fotovoltaici, sia nel caso di istanze aventi ad oggetto potenze superiori a quelle prima indicate, concordano con i Comuni, nel cui territorio devono essere realizzati gli stessi impianti, le necessarie misure di compensazione e di miglioramento ambientale nel rispetto di quanto stabilito nell'Allegato 2 delle linee guida”. Il valore delle misure è quantificato in non meno di 10.000,00 euro per MW di potenza nominale sino a 20 MW per gli impianti eolici e sino 10 MW per quelli fotovoltaici ed è versato entro 90 giorni dal rilascio dell’autorizzazione unica per metà ai Comuni e per metà alla Regione (art. 13, comma 7).
La norma prevede infine la decadenza dall’autorizzazione in caso di inosservanza delle prescrizioni in essa contenute (art. 13, comma 9).
La descritta disciplina regionale delle misure compensative risulta in contrasto con i criteri per l’eventuale fissazione di misure compensative introdotti dall’Allegato 2 dalle linee Guida nazionali di cui al DM 10 settembre 2010. Tale normativa nazionale ha, tra l’altro, stabilito che :
- l’autorizzazione unica non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province (Linee Guida Allegato 2,paragrafo 1);
- per l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, l’autorizzazione unica può prevedere l’individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi (linee Guida, Allegato 2, paragrafo 2);
- le misure compensative sono solo eventuali e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali dì attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale (Linee Guida,Allegato 2, paragrafo 2, lett. d);
- possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale non meramente patrimoniali o economiche solo se ricorrono tutti i presupposti indicati nel citato articolo 1, comma 4, lettera f) della legge n.. 239/2004 (Linee Guida, Allegato 2, paragrafo 2, lett. e);
- le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto (Linee Guida, Allegato 2, paragrafo 2, lett. h).
La norma regionale contenuta nell’art 13 è illegittima in quanto prevede misure di compensazione a carattere automatico e, quindi, non eventuale. L’automaticità delle misure compensative si rinviene sia nel procedimento per l’ individuazione dei progetti di sviluppo locale richiamati dalla norma (commi 1-5), sia nel differente procedimento disciplinato dai commi 6 e ss.. Le misure di compensazione infatti devono essere solo eventuali e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale (Linee Guida, Allegato 2, paragrafo 2, lett. d).
La disposizione è altresì illegittimità nella parte in cui non prevede alcun limite di valore massimo delle misure di compensazione, mentre secondo le Linee Guida il valore delle stesse non può eccedere il 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto (Allegato 2, paragrafo 2. lett. h).
Sotto un ulteriore profilo, la norma regionale contrasta con le Linee Guida perché postula una illegittima monetizzazione delle misure compensative vietata dall’ Allegato 2, paragrafo 2, lett. e) delle Linee Guida. La monetizzazione delle misure di compensazione emerge chiaramente dalla lettera dell’art 13, comma 7, ma anche l’art. 13, comma 1- il quale richiama i progetti di sviluppo locale previsti dall’art. 13 del disciplinare sopra richiamato, dove è previsto che “la realizzazione dei progetti ed i relativi oneri finanziari sono a carico del proponente e sono quantificati per un valore commisurato alla potenza installata in misura non inferiore ad euro 50. 000,00 a MW per ciascun MW eccedente la soglia prevista dal P.I.E.A.R.”)- introduce surrettiziamente forme di compensazione a carattere meramente economico e patrimoniale. Giova ricordare, peraltro. che la Corte Costituzionale ha statuito l’illegittimità costituzionale di quelle disposizioni regionali che prevedono l’imposizione di un corrispettivo quale condizione per il rilascio dei titoli abilitativi all’esercizio degli impianti, perché vietati dalla legge statale in quanto prevedono oneri e condizioni a carico del richiedente l’autorizzazione che si concretizzano in vantaggi economici per la Regione e per gli altri enti locali e quindi, si configurano quali compensazioni di carattere economico espressamente vietate dal legislatore statale” (cfr. Corte Costituzionale sentenze n. 282/2009 e n. 124/2010).
Si palesa infine illegittimo il comma 9 del medesimo articolo 13.
La disposizione prevede che “l’ingiustificata inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza dell’autorizzazione unica”. Il disposto contravviene alle previsioni delle Linee Guida nazionali perché introduce un meccanismo che condiziona la validità e l’efficacia dell’autorizzazione unica alla corresponsione delle misure compensative. A tal proposito, si deve rappresentare che le Linee Guida, Allegato 2, paragrafo 1, contengono espressamente il divieto di subordinare il rilascio dell’autorizzazione unica alla corresponsione delle misure di compensazione.
Le citate norme regionali, quindi, violando le disposizioni di principio contenute nelle Linee Guida nazionali di cui al DM 10 settembre 2010, si pongono in contrasto con l’articolo 117, comma 3, della Costituzione con riferimento alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”.

Per questi motivi le norme regionali indicate devono essere impugnate ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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