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Disposizioni in materia di risorse idriche. (27-4-2012)
Veneto
Legge n.17 del 27-4-2012
n.35 del 4-5-2012
Politiche infrastrutturali
2-7-2012 /
Impugnata
La legge regionale del Veneto n. 17/2012, recante «Disposizioni in materia di risorse idriche», presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
1) L’art. 4, comma 2, lett. e), e l’art. 7, comma 4, attribuiscono ai Consigli di bacino la funzione di approvare le tariffe (ed i relativi aggiornamenti) del servizio idrico integrato. Tali disposizioni, intervenendo sulla definizione delle tariffe relative ai servizi idrici, esulano dalla competenza regionale e incidono nelle materie della tutela dell’ambiente e in quella della tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusiva dello Stato, alle quali la determinazione delle tariffe è ascrivibile. Esse violano pertanto dell’art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), della Costituzione.
Tale invasione nelle competenze esclusive statali si evince in particolare dal contrasto delle disposizioni regionali in esame con le seguenti norme statali interposte: - artt. 154 e 161 del d.lgs. n. 152 del 2006, dalla cui interpretazione si desume che la determinazione delle tariffe in oggetto è di competenza esclusiva statale, - art. 10, comma 14, lett. e), del d.l. n. 70/2011, secondo il quale l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua (ora sostituita dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ai sensi dell’art 19, comma 21 del d.l. n 210 del 2011) «approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti».
La Corte Costituzionale, che si è più volte soffermata su tale argomento, ha affermato (con le sentenze n. 29 del 2010 e n. 246 del 2009) che attraverso la determinazione della tariffa il legislatore statale ha fissato livelli uniformi di tutela dell’ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l’uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell’ambiente e le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale e le altre finalità tipicamente ambientali. Sotto altro - ma connesso - profilo, sempre secondo la Consulta, nella determinazione della tariffa viene poi in rilievo la materia della tutela della concorrenza; ciò in quanto la determinazione della tariffa è volta ad ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e ad assicurare all’utenza efficienza ed affidabilità del servizio. L’uniforme metodologia tariffaria, adottata con l’interposta legislazione statale, è finalizzata, dunque, a preservare il bene giuridico “ambiente” dai rischi derivanti da una tutela non uniforme ed a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore del servizio idrico integrato.
Le disposizioni regionali in esame, pertanto, invadendo la potestà esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente, violano l’art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost.
2) L’art. 7, co. 4, presenta un ulteriore profilo di incostituzionalità nella parte in cui, nel definire la tariffa del servizio idrico integrato, ne prevede l’articolazione per fasce territoriali, per tipologia di utenza, per scaglioni di reddito e per fasce progressive di consumo. Infatti, la determinazione della tariffa per i servizi idrici, con riferimento all’individuazione delle quote e delle componenti di costo ambientale della risorsa, rientra nella competenza statale, sia ai sensi dell’art. 154, comma 2, d.lgs. 152/2006, secondo il quale “il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (…) definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici”, sia ai sensi dell’art. 10, comma 14, lett. c) e d), d.l. n. 70/2011, secondo il quale l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua - ora sostituita dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ai sensi dell’art 19, comma 21 del d.l. n 210 del 2011 - definisce le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività. Essa Predispone inoltre il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia.
Anche sotto tale profilo la disposizione regionale in esame, pertanto, analogamente a quanto descritto al punto precedente, incidendo sulla determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici che, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale, è ascrivibile alla materia della tutela dell’ambiente e a quella della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, viola l’art. 117, secondo comma, lett. e) ed s) della Costituzione.
3) L’art. 7, co. 5, attribuisce ai Consigli di bacino il compito di determinare “nell’ambito della propria politica volta alla salvaguardia delle risorse idropotabili, una quota di investimento, individuata nella previsione annuale dei proventi da tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua, di cui al piano economico e finanziario. La quota, non inferiore al 3 per cento degli introiti da tariffa relativi all’anno precedente, è destinata alle comunità montane e, in subordine, ai comuni interessati, per la realizzazione di specifici interventi di tutela dell’assetto idrogeologico del territorio montano a difesa della qualità delle risorse idropotabili destinate alla alimentazione dei sistemi acquedottistici del territorio regionale”.
La disposizione regionale in esame, che vincola una quota non inferiore al 3 % sugli effettivi introiti derivanti dalla tariffa, alla realizzazione di interventi di tutela dell’assetto idrogeologico del territorio regionale, incide sulle componenti tariffarie, ponendosi in contrasto con gli artt. 154 e 161 del codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) e con il richiamato art. 10, co. 14, del d.l. n. 70/2011, che attribuiscono alle autorità statali la determinazione delle componenti di costo delle tariffe.
Infatti, l’art. 154, co. 2, d.lgs. n. 152/2006 dispone che «il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (…) definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici (…)», mentre l’art. 161, d.lgs. n. 152/2006 attribuisce al Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche (ora, per effetto del combinato disposto dell’art. 10, co. 15, d.l. 70/2011 e dell’art. 19, comma 21, d.l. n. 201/2011, all’Autorità per l’energia elettrica e il gas) il compito di predisporre con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all’art. 154 e le modalità di revisione periodica, e di trasmetterlo al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, che lo adotta con proprio decreto. Inoltre l’art. 10, co. 14, lett. c) e d), del d.l. n. 70/2011, prevede che l’Autorità per l’energia e per il gas definisca le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività; e che predisponga il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga".
Dalla normativa statale richiamata emerge che spetta allo Stato determinare le componenti di costo che concorrono a determinare la tariffa e che tali componenti comprendono le modalità di recupero dei costi ambientali e delle risorse. La disposizione regionale in esame, pertanto, fissando con legge una quota minima della tariffa da destinare a specifiche finalità ambientali, è invasiva della competenza legislativa statale nelle materie della tutela dell’ambiente e della tutela della concorrenza, alle quali la determinazione delle tariffe è ascrivibile, come, del resto affermato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 29/2010.
Le disposizioni regionali in esame pertanto invadendo la potestà esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e in materia di tutela della concorrenza, violano l’art. 117, comma 2, lettera e) e s), della Costituzione.
4) L’art. 11, comma 1, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere sostitutivo in caso di inerzia dei Consigli di bacino nella approvazione delle tariffe e dei relativi aggiornamenti è parimenti invasiva della competenza statale esclusiva in materia di tariffe del servizio idrico integrato.
Ciò da un lato perché il potere di approvazione delle tariffe, come illustrato nei punti precedenti, è di competenza della Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua ai sensi dell’art. 10, co. 14, lett. e) del d.l. n. 70/2011 (ora sostituita dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in virtù dell’art 19, comma 21 del d.l. n 210 del 2011) e quindi la regione non può disciplinare il potere sostitutivo relativamente ad una funzione che non gli compete. Dall’altro lato, perché l’art. 10, co. 14, lett. c) del d.l. n. 70/2011 attribuisce espressamente tale potere sostitutivo all’Autorità statale, laddove prevede che la stessa «nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l’adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità competenti (…) provvede nell’esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all’autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni».
Di conseguenza, anche detta disposizione regionale è invasiva della competenza statale in materia di ambiente e di tutela della concorrenza, considerato che a tali competenze, come sopra detto, è ascrivibile l’esercizio delle funzioni amministrative riguardanti la determinazione delle tariffe cui si riferisce il potere sostitutivo. Ne consegue la violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e) ed s) della Costituzione.
Per i motivi esposti la disposizioni regionali indicate debbono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.
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