Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali. (4-4-2012)
Umbria
Legge n.7 del 4-4-2012
n.15 del 5-4-2012
Politiche economiche e finanziarie
30-5-2012 / Impugnata
La legge in esame, presenta taluni profili di illegittimità costituzionale.

L’art. 5 della legge in esame, al comma 1 e al comma 2, definisce un modello procedimentale semplificato per la “proroga” (comma 1) delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2009 e per le quali è in corso, ovvero si è concluso positivamente, il procedimento di accertamento di giacimento di cava e (comma 2) delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2011, per le quali non sia stato completato il progetto autorizzato e non sia stata presentata richiesta di accertamento di giacimento di cava.
In entrambi i casi la norma regionale prevede espressamente che si tratti di una proroga ulteriore e cioè aggiuntiva rispetto ai termini di cui all' articolo 8, comma 4 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (2 anni) e di cui all' articolo 4, comma 1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9 (2 anni anche in tale caso).
Tali disposizioni regionali risultano in contrasto sia con le disposizioni della direttiva del 27 giugno 198585/337/CEE e s.m.i., concernente la valutazione dell’impatto ambientale (VIA), sia con la vigente normativa nazionale di settore recata dal d.lgs. 152/06, in quanto consentono che le autorizzazioni già scadute o in scadenza siano di fatto rinnovate senza alcuna condizione, verifica o procedura di natura ambientale.
La normativa statale vigente ammette un siffatto rinnovo soltanto per quei progetti che siano già stati sottoposti a VIA o alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA entro gli ultimi cinque anni (termine stabilito a pena di decadenza dall’art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/06), mentre lo esclude per quei progetti che in precedenza non siano mai stati sottoposti alle predette procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA.

La normativa regionale, pertanto, sottraendo tali progetti da dette procedure, determina la violazione delle disposizioni recate dagli articoli da 20 a 28 e dagli Allegati III, lettera s) e IV, punto 8, lettera i), dello stesso d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Nel rispetto dei ordinamentali è ammissibile sottrarre alla procedura VIA quei rinnovi di autorizzazione per progetti estrattivi autorizzati sulla base di una previa valutazione di impatto ambientale ovvero di una verifica di assoggettabilità a VIA (tenendo comunque presente il termine di decadenza quinquennale stabilito dall’art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.), tuttavia tale assunto non può trovare applicazione nel caso in cui l'originaria autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e la conseguente autorizzazione all'esercizio risultino rilasciate anteriormente all'entrata in vigore alla normativa nazionale in esame, di recepimento della disciplina comunitaria.

La Corte Costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 67/2010, in merito alla proroga in materia di attività estrattive, ha affermato “che risulterebbe sicuramente contrario all’effetto utile della direttiva 85/337/CEE un sistema che prorogasse automaticamente autorizzazioni rilasciate in assenza di procedure di VIA” o, comunque, in assenza di VIA, in ipotesi più volte già rinnovate.

Ne consegue che in entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 della legge in esame, la normativa regionale prevede che l’attività di estrazione di materiale di scavo possa avvenire senza la prescritta autorizzazione ambientale (coma la VIA), in contrasto con la competenza statale in materia di ambiente.

Conclusivamente, la norma regionale in oggetto presenta profili di illegittimità sotto un duplice aspetto e cioè con riferimento all’art. 117, comma 1 della Costituzione in quanto detta disposizioni difformi dalla normativa comunitaria e statale vigente in materia, ed al comma 2, lett. s) del medesimo art. 117, ai sensi del quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Si ritiene, pertanto, che il provvedimento in esame debba essere impugnato innanzi alla Corte Costituzionale.

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