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Misure urgenti per l’accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale. (15-5-2012)
Puglia
Legge n.11 del 15-5-2012
n.73 del 21-5-2012
Politiche socio sanitarie e culturali
5-7-2012 /
Impugnata
La legge della Regione Puglia n. 11 del 15.05.2012, recante “Misure urgenti per l’accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale”, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 1, comma 2,
E’ opportuno premettere che la Regione Puglia, a causa del mancato rispetto del Patto di stabilità interno per gli anni 2006 e 2008, è stata dichiarata inadempiente dal Tavolo politico istituito a seguito dell’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e conseguentemente alla Regione non è stato consentito l’accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale a carico dello Stato per quegli stessi anni. Alla Regione è stata tuttavia data la possibilità di recuperare le suddette somme (pari a circa 500 milioni di euro) con l’invio di una proposta di Piano di rientro, da sottoscriversi con Accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 180 della legge 311/2004, secondo quanto disposto dalla legge finanziaria 2008 (legge 244/2007, art. 2, comma 49). Tale legge infatti prevede la possibilità per le Regioni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno in uno degli anni precedenti il 2007 di recuperare la quota premiale con la sottoscrizione di un Accordo su un Piano di rientro dai disavanzi sanitari.
La Regione Puglia ha pertanto stipulato il 29 novembre 2010, nei termini previsti dall’art. 2, comma 2, del d. l. n. 125 del 2010, convertito in l. n. 163 del 2010, l'Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario (“Piano di rientro e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2010-2011”) che individua gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
Detto Accordo con l’allegato Piano di rientro dal disavanzo sanitario è stato successivamente approvato dalla regione Puglia con la l. r. n. 2 del 2011.
Ciò premesso, l’art. 1, comma 2, della legge in esame, prevedendo con formulazione generica e poco chiara, che gli enti del SSR, nelle more del completamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti, “si avvalgono a tempo determinato” del personale della dirigenza sanitaria (medico veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa) selezionato in base all’esito delle procedure indicate dall’art. 3, comma 40, della legge regionale n. 40 del 2007, articolo dichiarato incostituzionale dalla Consulta (con la sentenza n. 42 del 2011), esula dalle competenze regionali per i seguenti motivi:
- la disposizione regionale in esame prevede che, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 2/2011 (concernente “Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012”), gli enti del SSR, nelle more del completamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti, sono autorizzati, al fine di assicurare i livelli essenziali di tutela assistenziale, ad avvalersi a tempo determinato del personale selezionato all’esito delle procedure di cui all’art. 3, comma 40, della LR n. 40/2007 “senza oneri aggiuntivi sul livello di spesa sostenuto per la medesima voce di costo nell’esercizio 2011”.
In via preliminare si segnala che, proprio in attuazione del predetto Piano di rientro sanitario ed ai sensi dell’art. 2 della LR n. 12/2010, per il triennio 2010-2012, opera, nell’ambito del servizio sanitario della regione Puglia, il blocco del turn over, nonché la previsione, per quanto riguarda il personale con rapporto di lavoro flessibile, recata dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 , secondo la quale le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le regioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Quanto sopra fermo restando il vincolo di contenimento della spesa complessiva di personale previsto dall’articolo 2, comma 71, della legge n. 191/2009, secondo il quale gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento.
Ciò posto, la norma regionale in esame contrasta con le norme e i principi di coordinamento della finanza pubblica sopra indicati. Infatti, la clausola di invarianza finanziaria in essa contenuta, sopra riportata testualmente, non offre idonee garanzie circa il rispetto dei predetti vincoli in quanto fa riferimento solo alla spesa relativa alla specifica voce di costo, peraltro solo in termini di invarianza e non di riduzione della stessa.
Pertanto la norma è suscettibile di pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dal medesimo Piano e, quindi, di porsi in contrasto con le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 80 e 95, della legge n. 191/2009 che si configurano quali norme di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Al riguardo la Corte Costituzionale, con le sentenze n 91 del 2011 e n. 100 e n. 141 del 2010, ha ripetutamente affermato che «l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell’ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenza n. 193 del 2007). Pertanto, il legislatore statale può «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obbiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenza n.163 del 2011 e n. 52 del 2010).
Su queste premesse, la Consulta ha anche più volte ribadito che la norma di cui all’art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006, «può essere qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 163 del 2011; n. 123 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010). Tale norma, infatti, sempre secondo la Corte, ha reso vincolanti – al pari dell’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009 – per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli accordi di cui all’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), finalizzati a realizzare il contenimento della spesa sanitaria ed a ripianare i debiti anche mediante la previsione di speciali contributi finanziari dello Stato;
- inoltre la disposizione regionale in esame, specificando che il personale del quale si avvale il Servizio sanitario regionale è selezionato in base all’esito delle procedure di cui dall’art. 3, comma 40, della legge regionale n. 40 del 2007, richiama una disposizione dichiarata incostituzionale dalla Consulta con la citata sentenza n. 42 del 2011 e quindi una disposizione non più vigente nell’ordinamento giuridico. Ciò determina una situazione di incertezza giuridica in violazione del principio di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Per i motivi esposti la disposizione regionale indicata deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
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