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Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza
amministrativa delle Province. (25-5-2012)
Puglia
Legge n.13 del 25-5-2012
n.77 del 29-5-2012
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA IMPUGNATIVA
Il Governo , con delibera del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012, ha impugnato la legge regionale in oggetto, che detta norme per la disciplina delle attività professionali turistiche rilevando che essa presentasse aspetti di illegittimità costituzionale con riferimento a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, in materia di esclusività delle professione turistiche e dell'art. 3, comma 2, in materia di abilitazione alla professine da esercitarsi nell'ambito territoriale della Regione apparse in contrasto con i principi di tutela della concorrenza e del mercato di cui all'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione.
Il citato 3, comma 2, infatti, prevedeva «3. Le attività professionali, come individuate al comma 2 sono svolte a titolo esclusivo. È fatto divieto di esercitare attività estranee al proprio profilo professionale nell'ambito delle prestazioni rese a servizio dei turisti. La dipsosizione regionale, vietando agli esercenti le professioni turistiche lo svolgimento di attività estranee a quelle tipiche del loro profilo professionale, presentava profili di incompatibilità con il diritto dell’Unione europea, considerato che la previsione di esclusività dell’attività, da ritenersi applicabile, oltre che ai cittadini italiani, anche ai cittadini dell’Unione europea, rappresenta un’indebita restrizione alla libera circolazione dei servizi,di cui all’articolo 56 del TFUE.
Del pari, l'art. 3, comma 2, stabiliva che “ l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica consente l’esercizio della professione nell’ambito territoriale della regione Puglia “. Tale previsione viola il principio di libera prestazione dei servizi e non è in linea con l’articolo 10, comma 4, della direttiva 2006/123/CE, recepito dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 59/2010, in base al quale un’autorizzazione deve consentire al prestatore di esercitare l’attività su tutto il territorio nazionale, a meno che sussista un motivo imperativo di interesse generale per limitarne l’ambito territoriale.
Successivamente, la Regione Puglia con legge regione Puglia 25/09/2012, n. 26, recante: “Norme urgente in materia turistica.”, al fine di aderire ai rilievi di incostituzionalità deliberati dal Consiglio dei Ministri, ha abrogato il citato comma 2, dell’art. 3 e ha sostituito il citato comma 3, dell’art. 2., eliminando l’esclusività dell’abilitazione alla professione che consentiva l’esercizio della professione solo nella regione Puglia.
Si ritiene quindi, su conforme parere del competente Ministro per gli affari per gli affar europei, che siano venuti meno i motivi oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale e che, pertanto, ricorrano i presupposti per rinunciare all'impugnativa.
20-7-2012 /
Impugnata
La legge regionale, che detta norme per la disciplina delle attività professionali turistiche nella Regione Puglia, presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione alle seguenti disposizioni:
1) La norma contenuta nell’articolo articolo 2, comma 3, prevede “Le attività professionali, (..) sono svolte a titolo esclusivo. È fatto divieto di esercitare attività estranee al proprio profilo professionale nell'ambito delle prestazioni rese a servizio dei turisti. Tale divieto comprende, in particolare, attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti in favore di soggetti imprenditoriali operanti nei settori turistico ricettivi , dei trasporti e della ristorazione, nonché del commercio, dell'artigianato e dei servizi”.
La norma vietando agli esercenti le professioni turistiche lo svolgimento di attività estranee a quelle tipiche del loro profilo professionale, presenta profili di incompatibilità con il diritto dell’Unione europea, considerato che la previsione di esclusività dell’attività, da ritenersi applicabile, oltre che ai cittadini italiani, anche ai cittadini dell’Unione europea, rappresenta un’indebita restrizione alla libera circolazione dei servizi, di cui all’articolo 56 del TFUE, che è ammessa solo se giustificata da un motivo imperativo di interesse generale. L'articolo 25 della direttiva 2006/123/CE (cd. direttiva servizi) stabilisce, infatti, che gli Stati non possono assoggettare i prestatori di servizi a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività, tranne se trattasi di professioni regolamentate o di prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici e, nel caso di professioni regolamentate, solo se il requisito sia giustificato per garantire il rispetto di norme deontologiche.
L’art. 2, comma 3 della legge in esame contrasta, pertanto, con l’articolo 117, comma 1 della Costituzione che impone, anche al legislatore regionale, il rispetto dei vincoli comunitari.
La medesima norma risulta altresì discorsiva della concorrenza tra gli operatori, riducendo le possibilità dell’offerta dei servizi per gli esercenti le professioni turistiche che operano nell’ambito della Regione Puglia rispetto alle guide e agli accompagnatori che operano in mercati liberi. La disposizione, pertanto, restringe in maniera ingiustificata la portata del principio di libertà dell’iniziativa economica, di cui all’articolo 41 della Costituzione e determinare la violazione dell’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, che riserva alla competenza dello Stato la tutela della concorrenza.
2) La norma contenuta nell’articolo dell’articolo 3, comma 2, stabilisce che “ l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica consente l’esercizio della professione nell’ambito territoriale della regione Puglia “. Tale previsione viola il principio di libera prestazione dei servizi e non è in linea con l’articolo 10, comma 4, della direttiva 2006/123/CE, recepito dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 59/2010, in base al quale un’autorizzazione deve consentire al prestatore di esercitare l’attività su tutto il territorio nazionale, a meno che sussista un motivo imperativo di interesse generale per limitarne l’ambito territoriale. La norma pone un problema di discriminazione al contrario per i cittadini italiani, considerato che, invece, per i cittadini dell’Unione europea, si prevede, all’articolo 6 della legge regionale, che essi possono operare in regime di libera prestazione di servizi senza necessità di autorizzazione alcuna o di abilitazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 206/2007, di recepimento della direttiva 36/2005 sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
La disposizione regionale, dunque, si pone in contrasto con l’articolo 117, comma 1, della Costituzione, che impone il rispetto dei vincoli comunitari, e , restringendo altresì la libertà d’impresa e di concorrenza dei servizi nell’ambito del settore turistico, viola i principi di tutela della concorrenza e del mercato di cui all’articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.
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