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Rimodulazione del quadro degli interventi regionali a sostegno delle politiche del lavoro e disposizioni in materia di contratti a termine. (26-6-2012)
Sardegna
Legge n.13 del 26-6-2012
n.29 del 28-6-2012
Politiche ordinamentali e statuti
3-8-2012 /
Impugnata
La legge in esame intede fornire un intervento normativo all'attuazione degli accordi istituzionali per la proroga e la prima concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per gli anni 2011 e 2012.
La legge regionale è censurabile per le seguenti disposizioni:
1) l'articolo 2 che modifica il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12/2012, amplia la platea dei destinatari di possibili inquadramenti nei ruoli regionali del personale. Tale disposizione comporta un inquadramento riservato di personale, in contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. Al riguardo, si fa presente che la Corte Costituzionale con sentenza n. 205/2006 ha affermato che l'aver prestato attività a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione regionale non può essere considerato un valido presupposto per una riserva di posti. Con successiva sentenza n. 235/2010 la stessa Corte Costituzionale ha ribadito che le stabilizzazioni di personale si pongono in contrasto con gli articoli 51 e 97 della Costituzione, nonchè con l'articolo 117, comma 3, della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica.
2) L'articolo 3, comma 1, prolunga i termini di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato che non siano stati rinnovati dalle soppresse provice sarde. Il comma 2 estende tali disposizioni anche al personale che aveva raggiunto i 36 mesi di lavoro subordinato.
Al riguardo si fa presente che l'instaurazione di rapporti di lavoro flessibile può avvenire solo nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 36 del d. lgs. n. 165/2001, le cui disposizioni rappresentano principi cui la Regione, pur nel rispetto della propria autonomia, non può derogare.
Tali disposizioni inoltre, si pongono in contrasto con l'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 nonché con l'articolo 117, comma 3, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Si ritiene di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte Costituzionale.
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