Dettaglio Legge Regionale

Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012. (3-7-2012)
Puglia
Legge n.18 del 3-7-2012
n.99 del 6-7-2012
Politiche economiche e finanziarie
10-8-2012 / Impugnata
La legge della regione Puglia 3 luglio 2012, n. 18, recante “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012”, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 5, comma 3.
E’ opportuno premettere che la Regione Puglia, a causa del mancato rispetto del Patto di stabilità interno per gli anni 2006 e 2008, è stata dichiarata inadempiente dal Tavolo politico istituito a seguito dell’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e conseguentemente alla Regione non è stato consentito l’accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale a carico dello Stato per quegli stessi anni. Alla Regione è stata tuttavia data la possibilità di recuperare le suddette somme (pari a circa 500 milioni di euro) con l’invio di una proposta di Piano di rientro, da sottoscriversi con Accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 180 della legge 311/2004, secondo quanto disposto dalla legge finanziaria 2008 (legge 244/2007, art. 2, comma 49). Tale legge infatti prevede la possibilità per le Regioni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno in uno degli anni precedenti il 2007 di recuperare la quota premiale con la sottoscrizione di un Accordo su un Piano di rientro dai disavanzi sanitari.
La Regione Puglia ha pertanto stipulato il 29 novembre 2010, nei termini previsti dall’art. 2, comma 2, del d. l. n. 125 del 2010, convertito in l. n. 163 del 2010, l'Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario (“Piano di rientro e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2010-2011”) che individua gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). Detto Accordo con l’allegato Piano di rientro dal disavanzo sanitario è stato successivamente approvato dalla regione Puglia con la l. r. n. 2 del 2011.
Entrando nel dettaglio della norma, si rileva che l’art. 1 (Misure urgenti per l’accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale e di tutela assistenziale), comma 2 della legge 11/2012 prevede che gli enti del SSR, nelle more del completamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti, si avvalgono a tempo determinato del personale della dirigenza sanitaria selezionato all’esito delle procedure previste dall’art. 3, comma 40, della legge regionale n. 40 del 2007 (articolo dichiarato incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 42 del 2011).
La legge in esame aggiunge al predetto art. 1, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater con i quali viene, rispettivamente, disposto che:
- per l’anno 2012 i limiti di cui all’art. 9, comma 28, del dl 78/2010 sono determinati su base aggregata regionale con riferimento alla spesa sostenuta nel 2009;
- gli Enti del SSR provvedono a comunicare i dati relativi alla spesa storica del 2009 e a quella determinata da convenzioni o contratti già perfezionati nel 2012 per le medesime tipologie contrattuali;
- la Giunta quantifica la spesa regionale consentita nel 2012, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni e provvede all’assegnazione delle quote della spesa residua consentita nel 2012 (al netto di quella già sostenuta), al fine esclusivo di consentire agli Enti ed Aziende del SSR di attuare quanto disposto dal comma 2 del citato art. 1 della l.r. 11/2012 (assunzioni a tempo determinato).
Il successivo comma 3 della legge in esame dispone che “All’esito di quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 1 della l.r. n. 11/2012, come aggiunti dal comma 1 del presente articolo, fermi restando i vincoli di contabilità pubblica e il rispetto dei limiti finanziari invalicabili e assegnati dalla Giunta regionale agli Enti ed Aziende del SSR di cui alla lettera b) del predetto comma 2-quater, non sono assoggettate alla preventiva autorizzazione di cui al comma 2 del presente articolo (ovvero della Giunta regionale), le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale di cui al comma 2 dell’art. 1 della l.r. n. 11/2012”
Si rappresenta che il citato art. 1, comma 2 della l.r. 11/2012 è stato già oggetto di impugnativa, deliberata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 luglio 2012, per contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e conseguente violazione dell’articolo 117, comma 3 della Costituzione.
In particolare tale disposizione è stata impugnata in quanto, tra gli altri motivi, contrasta con il Piano di rientro della regione Puglia, di cui all’Accordo del 29 novembre 2010, che prevede il blocco totale del turn-over del personale degli enti del Servizio sanitario regionale nel triennio 2010-2012 (si veda paragrafo B3 del capitolo 1.5 del Piano). La medesima regione Puglia ha dato attuazione al suddetto impegno approvando la legge regionale 24 settembre 2010, n. 12 (recante “Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti”), che all’articolo 2, rubricato “blocco turn-over”, dispone quanto segue: “Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è fatto divieto ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Ponendosi in contrasto col Piano di rientro e con le successive misure legislative di attuazione, dunque, l’art. 1, comma 2 della l.r. n. 11/2012 è stato ritenuto lesivo dell’art. 2, commi 80 e 95 della legge n. 191/2009, secondo cui “gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro”.
Inoltre, il medesimo art. 1, comma 2 della l.r. n. 11/2012 è stato ritenuto contrastante anche in funzione del vincolo di contenimento della spesa complessiva di personale previsto dall'articolo 2, comma 71, della legge n. 191/2009, secondo il quale gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento.
Tanto premesso, anche per l’articolo 5, comma 3 della legge regionale n. 18/2012 si ribadiscono i medesimi motivi di censura sollevati con riguardo all’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 11/2012 in quanto, nel ribadire la possibilità per la regione di stipulare i suddetti contratti (peraltro senza necessità di autorizzazione della Giunta regionale) pregiudica il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dal Piano di rientro ponendosi in contrasto con le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 80 e 95, della legge n. 191/2009 e, conseguentemente, con l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che riserva allo Stato i principi in materia di coordinamento di finanza pubblica.

Al riguardo la Corte Costituzionale, con le sentenze n 91 del 2011 e n. 100 e n. 141 del 2010, ha ripetutamente affermato che «l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell’ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenza n. 193 del 2007). Pertanto, il legislatore statale può «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obbiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenza n.163 del 2011 e n. 52 del 2010).
Su queste premesse, la Consulta ha anche più volte ribadito che la norma di cui all’art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006, «può essere qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 163 del 2011; n. 123 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010). Tale norma, infatti, sempre secondo la Corte, ha reso vincolanti – al pari dell’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009 – per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli accordi di cui all’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), finalizzati a realizzare il contenimento della spesa sanitaria ed a ripianare i debiti anche mediante la previsione di speciali contributi finanziari dello Stato.

Per i motivi esposti la disposizione regionale indicata deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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