Dettaglio Legge Regionale

Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016. (29-6-2012)
Veneto
Legge n.23 del 29-6-2012
n.53 del 6-7-2012
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2012 è stata impugnata, da parte del Governo, la legge della Regione Veneto n. 23 del 29 giugno 2012, recante “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.
E’ stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto l’art. 1, comma 4, assegnando al Consiglio regionale il compito di nominare il Direttore Generale alla Sanità e al Sociale, organo tipicamente “esecutivo” rientrante tra gli organi della Giunta regionale, alterava gli equilibri e il riparto di competenze tra Giunta e Consiglio, contrastava con gli articoli 58 e 46 dello Statuto della Regione Veneto e violava i principi di cui agli articoli 97, 121 e 123 della Costituzione.
L’alterazione del suddetto riparto di competenze inficiava anche i successivi articoli 9, comma 1, e 10, comma 1 della legge impugnata.

Successivamente, la Regione Veneto, con legge regionale n. 46 del 3 dicembre 2012, ha apportato modifiche alla predetta legge n. 23/2012.
La legge regionale n. 46/2012 - impugnata dal Governo nella seduta del 18 gennaio 2013 con riferimento al solo art. 7 – apporta modifiche (art. 1, comma 1) all’art. 1, comma 4 della l.r. 23/2012 e (art. 2, comma 3) agli articoli 9, comma 1 e 10 comma 1 di detta legge, sanando la censurata alterazione del riparto di competenze tra Giunta e Consiglio regionale.

Si ritiene, quindi, che siano venuti meno i motivi oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale e che, pertanto, ricorrano i presupposti per rinunciare all’impugnativa.
24-8-2012 / Impugnata
La legge regionale in esame, recante “norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano socio sanitario regionale 2012-2016”, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

1) L’articolo 1, comma 4, istituisce la figura del Direttore generale alla Sanità e al Sociale, che è nominato dal Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, con il compito di realizzare gli obiettivi sociosanitari di programmazione, indirizzo e controllo, individuati dagli organi regionali, nonché di coordinare le strutture e i soggetti che a vario titolo afferiscono al settore socio-sanitario.
La disposizione in esame, nell’istituire, con formulazione generica e poco chiara, tale nuova figura, omette tuttavia di precisare la sua collocazione organizzativa, nonché di indicare gli organi cui tale soggetto deve rispondere del proprio operato. In particolare tale previsione non specifica se tale figura dirigenziale rientri nell’organizzazione amministrativa della Giunta o in quella del Consiglio regionale. In ogni caso poiché le funzioni attribuite a tale nuova figura, quali “la realizzazione degli obiettivi socio-sanitari di programmazione, indirizzo e controllo, nonché il coordinamento delle strutture e dei soggetti che a vario titolo afferiscono al settore socio-sanitario”, qualificano il Direttore generale alla Sanità e al Sociale come un organo amministrativo tipicamente “esecutivo”, esso dovrebbe rientrare tra gli organi della Giunta regionale. Quest’ultima, infatti, è definita dall’articolo 121 della Costituzione come “organo esecutivo della regione”.
Ciò premesso, la disposizione regionale in esame, che assegna al Consiglio regionale il compito di nominare un dirigente di struttura della Giunta, altera gli equilibri e il riparto di competenze tra Giunta e Consiglio regionale, così come definiti dalle norme costituzionali e dallo Statuto della regione Veneto (approvato con legge statutaria n. 1/2012). Essa contrasta in particolare con gli artt. 58 e 46 dello Statuto del Veneto, che stabiliscono l’ordinamento e le attribuzioni della Giunta e del Consiglio, e viola i principi di cui all’art. 123 Cost., che demanda allo Statuto la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della regione, nonché all’art. 121 Cost., che stabilisce il menzionato riparto di funzioni e competenze tra Giunta e Consiglio. Detta disposizione regionale contrasta inoltre con l'art. 97 Cost. nella parte in cui dispone che "nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari". I dirigenti di struttura della Giunta regionale, infatti, non possono che essere nominati dalla Giunta stessa, in virtù del necessario rapporto fiduciario che deve intercorrere tra il responsabile di una struttura organizzativa o di un’area e l’organo politico nel cui ambito si svolge l’attività amministrativa.

2) L’alterazione del suddetto riparto inficia anche gli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1. In particolare: l’art. 9, comma 1, stabilisce che l’adeguamento al Piano socio sanitario regionale delle schede di dotazione ospedaliera, che definiscono la dotazione strutturale ospedaliera delle aziende sanitarie (indicando l’ammontare dei posti letto, le unità operative ecc.), sia effettuato dalla Giunta, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio; l’art. 10 stabilisce che le schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie da garantire in ogni ULS, siano approvate dalla Giunta, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio.
Al riguardo si osserva che la precedente legge regionale n. 5/1996 stabiliva, all’art. 14, c. 1, che la Giunta regionale, ai fini dell’adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera, dovesse semplicemente “sentire” la Commissione consiliare competente: veniva previsto, quindi, un parere obbligatorio ma non vincolante. Gli artt. 9 e 10 della legge in esame, invece, rendono il suddetto parere vincolante, così trasformandolo da atto puramente consultivo in atto sostanzialmente co-decisorio. Anche tali disposizioni sono lesive delle prerogative della Giunta regionale. Infatti l’approvazione delle schede di dotazione ospedaliera, così come di quelle di dotazione territoriale, costituisce un atto tipicamente “esecutivo”, in quanto è finalizzato a dare attuazione a precedenti atti programmatori: esso spetta quindi alla Giunta, quale organo che, ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto, “definisce e realizza gli obiettivi di governo e di amministrazione”. Sul punto, si rileva che, ai sensi dell’articolo 33 dello Statuto della Regione Veneto, al Consiglio spetta l’approvazione “dei principi e degli indirizzi generali della programmazione regionale generale, nonché del programma regionale di sviluppo e dei piani di settore”, mentre l’approvazione delle schede di dotazione ospedaliera, si configura come atto esecutivo/attuativo degli indirizzi di programmazione. Ne consegue il contrasto con gli artt. 58 e 46 dello Statuto del Veneto, che stabiliscono l’ordinamento e le attribuzioni della Giunta e del Consiglio, e la violazione dei principi di cui all’art. 123 Cost., che demanda allo Statuto la forma di governo e i principi fondamentali organizzazione e funzionamento della regione, nonché all’art. 121 Cost., che stabilisce il richiamato riparto di funzioni e competenze tra Giunta e Consiglio. Le disposizioni regionali in esame contrastano inoltre con l'art. 97 Cost. nella parte in cui dispone che "nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari".

Per i motivi esposti le disposizioni regionali indicate debbono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Costituzione

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