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Istituzione del registro tumori di popolazione della regione Campania. (10-7-2012)
Campania
Legge n.19 del 10-7-2012
n.44 del 16-7-2012
Politiche socio sanitarie e culturali
14-9-2012 /
Impugnata
La legge della Regione Campania n. 19 del 10.07.2012, recante “Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Campania”, presenta profili d’illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 2, commi 4 e 5, all’art. 4, commi 6, 7 e 8, all’art. 5, comma 11, all’art. 6, comma 2, lett. c), all’art. 15, commi 6 e 13, e, per altri motivi, con riferimento all’art. 4, comma 6, lett. a) e comma 7, lett. a), all’art. 6, comma 2, lett. d), e all’art. 15, comma 6.
Si premette che la Regione Campania ha stipulato in data 13 marzo 2007, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 180, della legge 311/2004, l'Accordo sul Piano di rientro dai disavanzi sanitari 2007-2009.
Successivamente, essendo stato disatteso l'Accordo stipulato dalla Regione, il Governo ha esercitato i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1 ° ottobre 2007 n. 159 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), procedendo alla nomina del Presidente della Regione quale Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro, con delibera del 24 luglio 2009. Tale delibera è stata poi sostituita con la delibera del 23 aprile 2010, che ha nominato Commissario ad acta il nuovo Presidente della Regione, insediatosi il 19 aprile 2010.
Con la legge finanziaria 2010 è stata, poi, concessa alle Regioni che si trovavano in gestione commissariale, come la Regione Campania, la possibilità proseguire il Piano di rientro attraverso programmi operativi, precisandosi ai commi 80 e 95 dell'articolo 2 della legge n. 191/2009, che "gli interventi individuati dal Piano sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del richiamato Piano di rientro". Con l'approvazione del citato Accordo, la Regione si è impegnata all’attuazione del suddetto Piano di rientro ed al rispetto della legislazione vigente con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In attuazione delle previsioni della legge finanziaria il Commissario ad acta per la Regione Campania ha adottato il decreto n. 41 del 14 luglio 2010 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo Programma Operativo per l’anno 2010”.
Il Tavolo per la verifica degli adempimenti ed il Comitato LEA nella riunione del 26 ottobre 2010 ha prospettato un forte disavanzo non coperto per l’anno 2010 a causa della non completa attuazione del Programma Operativo 2010 ed ha invitato il Commissario ad approvare entro l’anno il programma operativo 2011-2012. Il Commissario ha trasmesso il 6 aprile 2011 il Programma Operativo 2011-2012.
Nelle more, il risultato di gestione per l’anno 2010 ha registrato, nella riunione dei Tavoli Tecnici del 14 aprile 2011, un disavanzo non coperto di 248,888 mln di euro. Questo disavanzo ha determinato, per la Regione Campania, l’applicazione degli automatismi fiscali previsti dall’art. 1, comma 174, della l. n. 311 del 2004, vale a dire “l’ulteriore incremento delle aliquote fiscali di IRAP e addizionale regionale all’IRPEF per l’anno d’imposta in corso, rispettivamente nelle misure di 0,15 e 0,30 punti, l’applicazione del blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso e l’applicazione del divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo”. La suddetta norma statale stabilisce, inoltre, che gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione dei predetti vincoli sono nulli. Dispone altresì che in sede di verifica annuale degli adempimenti la Regione certifichi il rispetto dei vincoli medesimi.
Successivamente, con decreto n. 22 del 22 marzo 2011, in attuazione del punto t) del mandato Commissariale, conferito con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2010, il Commissario ad acta ha approvato il Piano sanitario regionale 2011-2013, in coerenza con il decreto n. 49 del 27 settembre 2010, adottato in attuazione del punto c) del mandato Commissariale.
Con il decreto commissariale n. 53 del 9 maggio 2012 il Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro ha approvato l’adeguamento per l’anno 2012 dei Programmi Operativi 2011/2012.
La Corte Costituzionale ha già avuto modo di pronunciarsi in materia di piani di rientro dal disavanzo sanitario e di gestione commissariale degli stessi. In particolare con la sentenza n. 100 del 2010 nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 28 novembre 2008 n. 16 recante “Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo”, ha affermato che una norma statale (vedasi l’allora vigente articolo 1, comma 796, lettera b) della legge n. 296 del 2006) ha reso vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli atti di programmazione “necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ivi compreso l'Accordo intercorso tra lo Stato e la Regione Campania". La Corte ha affermato, inoltre, che la suddetta norma statale che assegna a tale Accordo carattere vincolante, per le parti tra le quali è intervenuto, può essere qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica.
La Corte Costituzionale inoltre, con la sentenza n. 78/2011, ha avuto modo di "rammentare - come già sottolineato in passato con la sentenza n. 193 del 2007 - che l'operato del Commissario ad acta, incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti - malgrado il carattere vincolante dell'accordo concluso dal Presidente della Regione - ad un'attività che pure è imposta dalle esigenze della finanza pubblica ((articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007»). E’, dunque, proprio tale dato - in uno con la constatazione che l'esercizio del potere sostitutivo è, nella specie, imposto dalla necessità di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale qual’è quello alla salute (articolo 32 Cost.) - a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del commissario ad acta, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli Organi regionali.
Ciò premesso, la legge regionale in esame, che all’art. 2 prevede l’istituzione di sette Registri Tumori (quattro provinciali e tre sub provinciali), costituiti uno per ogni Asl della Regione Campania, e un Registro Tumori infantili, ubicato presso il Dipartimento di prevenzione di una delle Asl della Regione Campania, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
1) l’art. 2, commi 4 e 5, l’art. 4, commi 6, 7 e 8, l’art. 5, comma 11, l’art. 6, comma 2, lett. c), l’art. 15, commi 6 e 13, disponendo che la gestione di ogni Registro tumori sia affidata ad unità operative dedicate e strutturate presso il Dipartimento di prevenzione delle Asl della Regione, istituisce nuove strutture organizzative, interferendo in tal modo con l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, affidata al Commissario ad acta con il mandato commissariale del 23 aprile 2010. In particolare le disposizioni sopra menzionate, operando specifici interventi in materia di organizzazione sanitaria, menomano le attribuzioni del Commissario previste dal punto 2 ) alla lettera c), e m) e al punto 4) del mandato commissariale, che affidano al Commissario ad acta, fino all’avvenuta attuazione del Piano stesso, il riassetto della rete ospedaliera e la sospensione di eventuali nuove iniziative regionali in corso finalizzate a realizzare ed aprire nuove strutture sanitarie pubbliche, nonché ad autorizzare e accreditare strutture sanitarie.
Tali disposizioni sono pertanto incostituzionali sotto un duplice aspetto:
a) esse interferiscono con le funzioni commissariali, in violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost. Al riguardo la Corte Costituzionale, nella menzionata sentenza n. 78 del 2011, richiamando i principi già espressi nella sentenza n. 2 del 2010, ha precisato che anche qualora non sia ravvisabile un diretto contrasto con i poteri del commissario, ma ricorra comunque una situazione di interferenza sulle funzioni commissariali, tale situazione è idonea ad integrare la violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost.
b) Inoltre le medesime disposizioni, intervengono in materia di organizzazione sanitaria senza rispettare i vincoli posti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario. Esse si pongono in contrasto in particolare con le previsioni del Programma Operativo 2011/2012 di prosecuzione del Piano di rientro della Regione Campania (adottato con decreto del Commissario ad acta n. 65/2011) che dispongono espressamente la riduzione delle unità operative semplici e complesse rispetto alle preesistenti. Il punto 5.1.6 del Programma operativo 2011-2012 (pag. 109-111) recante la “ridefinizione delle strutture organizzative e programmazione delle risorse umane”, dispone infatti l’“l’individuazione delle strutture semplici, dipartimentali e complesse nonché delle posizioni organizzative e dei coordinamenti in riduzione rispetto alle preesistenti”.
Le disposizioni regionali in esame, pertanto, non rispettando i vincoli imposti dal piano di rientro dal deficit sanitario e dal programma operativo vigente nella Regione Campania, pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di risparmio in essi previsti, ledendo i principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza di Piano di rientro è preclusa alla regione l’adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano, essendo le previsioni dell'Accordo e del relativo Piano vincolanti per la regione stessa. Dette disposizioni regionali pertanto violano l’art. 117, terzo comma Cost., in quanto contrastano con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Al riguardo la Corte Costituzionale, con le sentenze nn. 100 e 141 del 2010, ha affermato che “l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell’ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa”, peraltro in un “quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario” (sentenza n. 193 del 2007). E’ infatti orientamento consolidato che il legislatore statale possa “legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari” (sentenza n. 163 del 2011). Su queste premesse, la Consulta ha anche più volte ribadito che la norma di cui all’art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" “può essere qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica” (sentenze n. 163 del 2011; n. 123 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010). La norma sopra richiamata, come esplicitato dalla Corte, ha reso vincolanti - al pari dell’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009 - per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli accordi di cui all’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), finalizzati a realizzare il contenimento della spesa sanitaria ed a ripianare i debiti, anche mediante la previsione di speciali contributi finanziari dello Stato.
2) l’art. 4, comma 6, lett. a) e comma 7, lett. a), l’art. 6, comma 2, lett. d), e l’art. 15, comma 6, riservando all’assessorato regionale alla sanità la nomina dei sette responsabili dei Registri Tumori provinciali e sub provinciali, del responsabile del Registro Tumori Infantile e del funzionario membro del Centro di coordinamento, senza precisare le procedure attraverso le quali siano effettuate tali nomine e se riguardino il personale già dipendente dal Servizio sanitario regionale, contrastano con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché con il principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost. Infatti le disposizioni in esame, nell’affidare alla scelta discrezionale dell’assessorato regionale alla sanità, pur con il parere della competente commissione consiliare permanente competente in materia di sanità, le nomine per le coperture delle istituende unità di direzione e coordinamento all’interno del Servizio sanitario regionale, viola i principi posti dall’art. 97 della Costituzione sotto il profilo della imparzialità e trasparenza nella scelta del candidato, fra l’altro non incardinata in procedure concorsuali e/o selettive, violando pertanto anche il principio costituzionale del pubblico concorso.
Inoltre le disposizioni in esame, disponendo nuovi incarichi professionali, interferiscono con l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, affidata al Commissario ad acta con il mandato commissariale del 23 aprile 2010. Per un verso, infatti, menomano le attribuzioni del Commissario previste dal punto 1) alla lettera e), del mandato commissariale, che affida al Commissario ad acta, “la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale” in violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost. Per altro verso, non rispettano i vincoli posti dal Piano di rientro dal disavanzo, che prevede, tra l’altro, il blocco totale del turn over del personale. Detto blocco totale del turn over è stato del resto confermato dai Programmi Operativi di adeguamento 2011/2012 (approvati con il decreto commissariale n. 53 del 09.05.2012), che al punto 2.2.1 prevedono il blocco totale delle assunzioni. Le disposizioni regionali in esame, pertanto, non rispettando i vincoli imposti dal piano di rientro dal deficit sanitario e dal programma operativo vigente nella Regione Campania, pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di risparmio in essi previsti, ledendo i principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza di Piano di rientro è preclusa alla regione l’adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano, essendo le previsioni dell'Accordo e del relativo Piano vincolanti per la regione stessa. Dette disposizioni regionali pertanto violano l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto contrastano con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Per i motivi esposti le disposizioni indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
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Un approfondimento sulle Commissioni paritetiche di ciascuna Regione a statuto speciale, con i Decreti di costituzione e l’elenco dei decreti legislativi concernenti le norme di attuazione