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Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali. (16-7-2012)
Lombardia
Legge n.12 del 16-7-2012
n.29 del 16-7-2012
Politiche economiche e finanziarie
14-9-2012 /
Impugnata
La legge regionale presenta i seguenti profili di incostituzionalità relativamente all'articolo 12, che:
- al comma 2, nel modificare l’assetto organizzativo della compartecipata Lombardia informatica, società di diritto privato, dispone l’inquadramento, a decorrere dal 1° gennaio 2012 del personale della suddetta società che con rapporto di lavoro a tempo indeterminato opera per l’Agenzia regionale centrale per gli acquisti, in un ruolo speciale ad esaurimento presso la medesima Agenzia regionale centrale per gli acquisti (ente pubblico);
- al comma 4, dispone altresì che il personale di Cestec s.p.a., con contratto di lavoro a tempo indeterminato, preposto alle funzioni amministrative, venga inquadrato in un ruolo speciale ad esaurimento presso l’ARPA.
Pur riconoscendo alla Regione competenza legislativa in materia di organizzazione amministrativa regionale, non può non censurarsi, sul piano della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, la scelta operata dal legislatore regionale. Nella fattispecie in esame, infatti, la Regione, nel disporre l’inquadramento nel ruolo di un ente pubblico e senza previo superamento di un concorso pubblico del personale di una società privata sia pure partecipata dalla regione stessa, si pone in contrasto con i principi costituzionali e le norme statali in materia di accesso ai pubblici uffici. La giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di affermare che l’accesso ai pubblici uffici deve avvenire solo tramite concorso pubblico e che "l'area delle eccezioni" alla regola del concorso che deve essere "delimitata in modo rigoroso" (cfr., tra le tante, sentenza n. 9/2010). La stessa Corte Costituzionale ha altresì stabilito che le deroghe alla suddetta regola del pubblico concorso sono legittime solo in presenza di "peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblica o", comunque, idonee a giustificarle.
La disposizione regionale in esame viola, pertanto, i principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (articoli 3 e 97 della Costituzione) posti a tutela non solo dell’interesse pubblico alla scelta dei migliori attraverso una selezione aperta alla partecipazione di coloro che siano in possesso dei necessari requisiti ma anche del diritto dei potenziali aspiranti a poter partecipare alla relativa selezione.
La Corte costituzionale, con specifico riferimento a tale principio, ha recentemente ribadito (sent. n.52/2011) che “il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l’accesso all’impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza. Tale principio si è consolidato nel senso che le eventuali deroghe possono essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico” ( si vedano anche le sentenze nn. 100 e 150 del 2010, nn. 108 e 127 del 2011, nn. 211 e 212 del 2012). Nella medesima pronuncia la Corte ha altresì escluso che tali peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico possano essere ravvisate nella personale aspettativa degli aspiranti anche qualora questi ultimi siano già legati da rapporto di impiego con la pubblica amministrazione.
Pertanto, per i motivi sopra evidenziati e per il costante orientamento giurisprudenziale, la norma in esame viola i principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui gli articoli 3 e 97 della Costituzione, secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso pubblico, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Per i suddetti motivi, si ritiene di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
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