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Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”. (6-7-2012)
Veneto
Legge n.25 del 6-7-2012
n.55 del 13-7-2012
Politiche infrastrutturali
5-9-2012 /
Impugnata
Il provvedimento legislativo in esame, attraverso il quale la Regione Veneto modifica precedenti norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, presenta profili di illegittimità costituzionale.
1) L’art. 1, comma 3, nell’aggiungere dopo il comma 3 dell’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, il comma 3 bis, dispone l’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione degli appostamenti destinati alla caccia ai colombacci, mentre l’art. 2, comma 1, modificativo dell’art. 9, comma 2, lett. h), della stessa legge, opera una estensione generalizzata di tale esclusione ad ogni tipologia di appostamento per l’esercizio dell’attività venatoria.
Il legislatore regionale, stabilendo ulteriori ipotesi di interventi edilizi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 (cd. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”), invade la potestà legislativa esclusiva statale in materia di in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, ex art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione. Infatti, gli interventi edilizi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica sono previsti in via tassativa dall’art. 149 del d.lgs. n. 42/2012, né la realizzazione degli appostamenti è ascrivibile alle fattispecie di “interventi di lieve entità” soggetti ad autorizzazione semplificata di cui all’allegato 1 del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139.
2) L'art. 2 della legge in esame si pone in contrasto con l'art. 3, co. 1, lett. e.5) del D.P.R. n. 380/2001 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia"), nella parte in cui prevede che le tipologie di appostamento di cui all'art. 20 della l.r. n. 50/1993 e all'art. 12, co. 5, della l. n. 157/1992 sono soggette a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio. Benché l'art. 6, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001 consente alle regioni di estendere la disciplina dell'attività edilizia libera a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal medesimo articolo 6 questa facoltà non può comportare l'abrogazione di quanto previsto all'articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001. Secondo questa ultima disposizione, sono inclusi tra gli interventi di nuova costruzione "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsìasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee." Al riguardo, la Corte Costituzionale ha recentemente ribadito il principio per cui ogni trasformazione permanente del territorio necessita di titolo abilitativo e ciò anche ove si tratti di strutture mobili, ancorché esse non abbiano carattere precario e che il discrimine tra necessità o meno del titolo abilitativo è dato da un duplice elemento: precarietà oggettiva dell'intervento, in base alle tipologie dei materiali utilizzati, e precarietà funzionale, in quanto caratterizzata dalla temporaneità dello stesso (cfr. C. Cost. n. 171/2012, punto 3). Nel caso di specie, poiché le tipologie di appostamento cui fa riferimento la norma sono tipologie di appostamento fisse, il requisito della precarietà funzionale non è sussistente. La disposizione, quindi, è invasiva della postestà legislativa statale in materia di governo del territorio per violazione delle disposizioni di principio contenute all'art. 3 del d.p.r. n. 380/2001.
In conclusione, la legge impugnata invade la potestà legislativa statale prevista dall'art. 117, co. 2, lett. s), considerando la violazione delle disposizioni statali interposte in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (in particolare delle norme contenute agli artt. 146 e 149 del d.lgs. 42/2004), nonché la potestà legislativa statale in materia di governo del territorio di cui all'art. 117, co. 4, Cost., per il contrasto con le disposizioni statali di principio in materia di governo del territorio di cui all'art. 3 del d.p.r. n. 380/2001. Per tali motivi, si ravvisa la necessità di proporre la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale secondo quanto previsto dall’art. 127 della Costituzione.
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