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Disposizioni per il personale dei consorzi di sviluppo industriale e modifica della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 “assestamento del bilancio 2010” (29-6-2012)
Marche
Legge n.22 del 29-6-2012
n.68 del 12-7-2012
Politiche ordinamentali e statuti
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2012, è stata impugnata, da parte del Governo, la legge della Regione Marche n.22 del 29 giugno 2012, recante: "Disposizioni per il personale dei consorzi di sviluppo industriale e modifica della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 assestamento del bilancio 2010".

E' stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto l'articolo 1, comma 1, prevedendo a domanda il trasferimento nei ruoli dei Comuni e delle Province dei dipendenti del Consorzio di sviluppo industriale, che non appartiene al comparto pubblico (Regioni ed Enti locali), pur prevedendo l'attivazione della procedura di mobilità, viola il principio del pubblico concorso per l’accesso presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 97 della Costituzione.
L'articolo 1, comma 3, prevedendo una deroga all'applicazione dell’articolo 1, commi 557 e 562 della L. n. 296/2006 e dell'articolo 76, comma 7 del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, si pone in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 117, comma 3,della Costituzione.

Successivamente, la Regione Marche, con l'articolo 32 della legge regionale n. 37 del 27 novembre 2012, impugnata, ma esaminata favorevolmente per quanto riguarda detto articolo 32, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, è intervenuta sulle norme impugnate della legge regionale n. 22 del 2012, abrogando l'intero articolo 1, oggetto di censure.

Si ritiene quindi, che siano venuti meno i motivi oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale e che, pertanto, ricorrano i presupposti per rinunciare all'impugnativa.
24-8-2012 / Impugnata
Con la legge in esame la Regione Marche intende dettare disposizioni per il personale dei consorzi di sviluppo industriale e modificare la legge regionale n.16/2010 in materia di assestamento del bilancio 2010.

La legge regionale è censurabile per le seguenti disposizioni:

1) L'articolo 1, comma 1, prevede che, prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti in organico, i Comuni e le Province, che fanno parte rispettivamente del Consorzio di sviluppo industriale delle Valli del Tronto, dell’Aso, del Tesino e del Consorzio di sviluppo industriale del Fermano, attivino le procedure di mobilità previste dall'articolo 30 del d.lgs. N. 165/2001, provvedendo in via prioritaria all'immissione in ruolo dei dipendenti del Consorzio di sviluppo industriale che facciano domanda di trasferimento.
I Consorzi di sviluppo industriale sono qualificati quali enti pubblici economici, ai quali si applica la disciplina del rapporto di lavoro di natura privatistica.
Pertanto, la disposizione regionale, prevedendo a domanda il trasferimento nei ruoli dei Comuni e delle Province del suddetto personale che non appartiene al comparto pubblico (Regioni ed Enti locali), pur prevedendo l'attivazione della procedura di mobilità, viola il principio del pubblico concorso per l’accesso presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 97 della Costituzione. La Corte Costituzionale ha più volte ribadito che il concorso pubblico costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza della pubblica amministrazione (sentenze n. 205/2004, 39/2004,159/2005);

2) L’articolo 1, comma 3, prevede che le spese per il personale dei Consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 1 trasferito ai Comuni e alle Province consorziate non vengano computate ai fini dell’articolo 1, commi 557 e 562 della L. n. 296/2006 e dell'articolo 76, comma 7 del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008. Tale disposizione, prevedendo una deroga all'applicazione della citata normativa statale, la quale prevede, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurino la riduzione complessiva delle spese di personale, "garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale", nonché pone il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento, si pone in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 117, comma 3, Cost. espresso dall’articolo 1, commi 557 e 562 della L. n. 296/2006 e dall'articolo 76, comma 7 del d.l. n. 112/2008.
La Corte Costituzionale ha già qualificato come principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica l'articolo 1, comma 557, della L. n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), in quanto tale norma obbliga gli enti alla riduzione delle spese per il personale e al contenimento della dinamica retributiva (sentenze n. 212/2012 e n. 108/2011).

Si ritiene pertanto di promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale della legge regionale in esame.

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