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Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo). (18-7-2012)
Lazio
Legge n.9 del 18-7-2012
n.31 del 24-7-2012
Politiche infrastrutturali
14-9-2012 /
Impugnata
La legge regionale in esame, che modifica la precedente legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 relativa alla realizzazione di aviosuperfici e campi di volo presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
- l’articolo 1 della legge regionale in esame nel dettare norme per la realizzazione e l’esercizio delle aviosuperfici e dei campi di volo per aeromobili, prevede la figura dei “campi di volo” che non trova rispondenza nella classificazione esistente nel Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1.2.2006, che all’articolo 1 fornisce le definizioni di aviosuperficie, elisuperficie e idrosuperficie. Inoltre, il comma 2 del citato articolo 1 della legge in esame autorizza lo svolgimento , nell’ambito delle aviosuperfici, di attività diverse da quelle indicate dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2006 (art. 6, comma 1).
- l’articolo 3, comma 1, introducendo l’art. 2-bis alla precedente legge n. 41/1997 detta disposizioni che limitano la responsabilità dei piloti dei veicoli e dei gestori delle aviosuperfici. La novella prevede infatti che: “ I piloti dei velivoli sono responsabili del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza della pubblica incolumità, di uso del territorio e di tutela dell'ambiente, mentre il gestore dell'aviosuperficie è parimenti responsabile delle strutture facenti parte dell'aviosuperfice nella fase di decollo e di atterraggio”.
La previsione regionale non risulta conforme a quanto stabilito dall’art. 3, comma 1 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2006 il quale prevede che i gestori sono responsabili della rispondenza delle avio superfici ai requisiti previsti dallo stesso decreto, dell’agibilità in condizioni di sicurezza anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e atterraggio e dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate. Per quanto riguarda la responsabilità dei piloti, lo stesso decreto stabilisce, all’art. 7, comma 7, riguardo le elisuperfici e, all’art. 8, comma 5, per le avio superfici che “Il pilota è responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di uso del territorio e di tutela dell'ambiente”, e con l’art. 11 comma 3, che “ Il pilota è responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di controllo del traffico aereo.” La previsione regionale limita dunque i casi di responsabilità dei piloti e dei gestori.
Per le ragioni suesposte, in considerazione del contrasto determinatosi con le citate disposizioni del D.M. del 2006, che unitamente alla legge n. 518 del 1968 hanno lo scopo principale di prevedere regole uniformi su tutto il territorio nazionale ai fini della sicurezza del volo e della tutela dell’incolumità pubblica - materie che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato - , gli articoli 1 e 3 e della legge regionale in argomento concretizzano una lesione dell’articolo 117, secondo comma lett. h), della Costituzione, in riferimento alla “sicurezza”, e 117, secondo comma lettera l) , della Costituzione concernente l’ordinamento civile e penale e, pertanto, devono essere impugnati dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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