Dettaglio Legge Regionale

Legge di stabilità provinciale per l'anno 2023. (23-12-2022)
Bolzano
Legge n.16 del 23-12-2022
n.52 del 29-12-2022
Politiche ordinamentali e statuti
23-2-2023 / Impugnata
Con la presente legge la Provincia autonoma di Bolzano, approva la legge di stabilità 2023.

Tuttavia talune disposizioni eccedono dalle competenze legislative attribuite alla Provincia dagli articoli 8 e 9 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, D.P.R. n. 670 del 1972, in violazione della competenza esclusiva dello Stato, in materia di copertura finanziaria, di cui all’articolo 81, terzo comma della Costituzione, e presentano i seguenti profili di illegittimità costituzionale.
In particolare con l’articolo 1 sono disposte modifiche alla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate” relativamente alla disciplina dei versamenti delle tasse automobilistiche. Con l’articolo 2 vengono autorizzate le spese indicate per il triennio 2023-2025. Con l’articolo 3 sono autorizzate le spese per la contrattazione collettiva riferite al personale indicato. Con l’articolo 4 viene stabilita la dotazione dei fondi per la finanza locale. Con l’articolo 5 sono introdotte modifiche alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)” mentre con l’articolo 6 sono introdotte modifiche alla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”.

L’articolo 7 detta le norme di copertura finanziaria: rinvia alla tabella E per la copertura degli oneri derivanti dall’articolo 2, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), nonché dall’articolo 6, comma 2, della legge in oggetto, prevedendo che la stessa sia attuata mediante quote di entrate e riduzioni di spesa.

In particolare l’articolo 7, della legge in esame, prevede la copertura degli oneri per complessivi 379.511.127,31 euro a carico dell’esercizio finanziario 2023, 151.259.459, euro a carico dell’esercizio finanziario 2024 e 737.677.795,30 euro a carico dell’esercizio finanziario 2025 derivanti dall’articolo 2, comma 1 (tabella A) e 3 (tabella C), nonché dall’articolo 6, comma 2, della presente legge, provvedendo con le modalità previste dalla tabella E, prevedendo che la stessa sia attuata mediante quote di entrate e riduzioni di spesa.

Si rileva che per l’anno 2025 la quota di entrata considerata a copertura finanziaria degli oneri sopra richiamati non sconta gli effetti del venir meno del trasferimento dal bilancio dello Stato dell’importo di euro 103.100.000,00 previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024. Pertanto, si rileva una violazione dell’obbligo di copertura finanziaria di cui all’articolo 81, terzo comma, della Costituzione relativamente all’esercizio 2025 della legge in esame dinanzi alla Corte costituzionale.

Per i motivi suesposti, si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale della legge in esame, relativamente all’ articolo 7.

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