Dettaglio Legge Regionale

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2023-2025. (23-12-2022)
Bolzano
Legge n.17 del 23-12-2022
n.52 del 29-12-2022
Politiche ordinamentali e statuti
23-2-2023 / Impugnata
Con la presente legge la Provincia autonoma di Bolzano, approva lo stato di previsione per gli anni 2023 - 2025. Tuttavia talune disposizioni di seguito elencate eccedono dalle competenze legislative attribuite alla Provincia dagli articoli 8 e 9 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, D.P.R. n. 670 del 1972, in violazione della competenza esclusiva dello Stato, in materia di copertura finanziaria, di cui all’ articolo 81, terzo comma Cost nonché in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera e) Cost. in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, e presentano i seguenti profili di illegittimità costituzionale.

In particolare con l’articolo 1: approva lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2023, 2024 e 2025; con l’articolo 2 approva lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2023, 2024 e 2025; con l’articolo 3 approva gli allegati al bilancio; con l’articolo 4 approva e allega ai fini conoscitivi il documento tecnico di accompagnamento al bilancio.

Relativamente agli articoli 1, comma 3 (Stato di previsione dell’entrata), 2, comma 3 (Stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2025), e 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e m) (Allegati al bilancio di previsione), con riferimento all’esercizio finanziario 2025 del bilancio in esame, si rileva che lo stanziamento iscritto nel Titolo 2 “Trasferimenti correnti” Tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche” di euro 570.678.028,00 è determinato senza tener conto del venir meno del trasferimento dal bilancio dello Stato dell’importo di euro 103.100.000,00 previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (capitolo di entrata del bilancio gestionale: E02101.3110 “Trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF (L 234/2021, art.1, c.4) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali COD./E.2.01.01.01”).

L’iscrizione di tali risorse nello stato di previsione dell’entrata del bilancio provinciale non risulta coerente con il disposto del richiamato comma 4 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021, il quale dispone a favore della Provincia autonoma un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF per i soli anni dal 2022 al 2024. Conseguentemente l’iscrizione in bilancio delle risorse in parola risulta carente del presupposto giuridico e, pertanto, non costituisce idonea copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalla legge in oggetto, con pregiudizio degli equilibri finanziari del bilancio provinciale per l’anno 2025, in contrasto con l’articolo 81 terzo comma della Costituzione.

Premesso quanto rappresentato, si rileva altresì che l’iscrizione in bilancio dell’importo di euro 103.100.000,00 di cui trattasi non appare coerente con i principi contabili generali di veridicità, attendibilità e correttezza contenuti nell’allegato 1 al decreto legislativo n. 118 del 2011, ai quali le Regioni e le Province autonome devono conformare la propria gestione ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011, contenuti, altresì, nell’Allegato 1 richiamato dall’art. 38-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il rispetto dei predetti principi è finalizzato ad assicurare la formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e attendibile.

Sul punto si segnala l’orientamento della Corte costituzionale secondo cui le risorse stanziate in entrata devono essere congrue e attendibili, poiché dalla loro effettiva realizzazione dipende la tutela dell’equilibrio il cui canone costituzionale dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione, «opera direttamente, a prescindere dall’esistenza di norme interposte» (sentenza n. 26 del 2013).
Nel merito la Consulta ha precisato che: “... la violazione di tale regola virtuosa comporta inevitabilmente la mancata copertura di una parte della spesa per effetto dell’iscrizione invalida nel bilancio della posta attiva non attendibilmente stimata. E come già più volte evidenziato da questa Corte, difetto di copertura e pregiudizio dell’equilibrio del bilancio sono facce della stessa medaglia, tenuto conto che la predetta irregolarità della parte entrata consente una dimensione di spesa altrimenti non sostenibile con inevitabile riverbero sul successivo risultato di amministrazione che viene a peggiorare in misura pari all’entrata non realizzabile” (sentenze n. 197 del 2019, n. 184 del 2016, n. 274 del 2017, n. 192 del 2012, n. 213 del 2008).

Ne consegue che le disposizioni in esame difettano dei requisiti richiesti dalla disciplina armonizzata, in contrasto con il decreto legislativo n. 118 del 2011, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera e) Cost, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Per i motivi suesposti, si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale della legge in esame, relativamente agli articoli 1, comma 3, 2, comma 3, 3, comma 1, lettere a) b), c), d), e), f), g) e m).

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