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Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria (24-7-2012)
Trento
Legge n.15 del 24-7-2012
n.31 del 31-7-2012
Politiche socio sanitarie e culturali
20-9-2012 / Impugnata
La legge della Provincia Autonoma di Trento 24 luglio 2012, n. 15, recante norme di “Tutela delle persone non autosufficienti e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria”, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

1) L’art. 9, comma 1, identifica quali beneficiari della provvidenza economica erogata dalla Provincia di Trento sotto forma di “assegno di cura” (volta a favorire la permanenza dell’assistito nel proprio domicilio) i cittadini italiani, i cittadini comunitari, gli apolidi e gli stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del Testo Unico sull’immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), purchè sussistano congiuntamente le seguenti condizioni: a)siano residenti nel territorio della Provincia di Trento da almeno tre anni; b) siano dichiarati non autosufficienti secondo quanto previsto dall’art. 2; c)siano in possesso dei requisiti economico-patrimoniali definiti ai sensi dell’art. 10, comma 6.
La norma in esame, che subordina il diritto all’“assegno di cura”, da parte delle persone non autosufficienti, al requisito della residenza nel territorio della Provincia di Trento da almeno tre anni continuativi e che, con riferimento ai cittadini stranieri, condiziona tale provvidenza alla titolarità di uno specifico titolo di soggiorno (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), introduce inequivocabilmente una preclusione destinata a discriminare, tra i fruitori della provvidenza sociale fornita dalla Provincia, i soggetti che non abbiano la residenza temporalmente protratta richiesta da tale norma, nonché a discriminare, tra gli stranieri, coloro che non siano in possesso del particolare permesso di soggiorno richiesto.
Tale norma eccede dalla competenza legislativa esclusiva in materia di “assistenza e beneficenza pubblica” attribuita alla Provincia autonoma di Trento dall’art. 8, n. 25, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972), nonché dalla competenza residuale in materia di servizi sociali riconosciuta alle regioni ordinarie dall’art. 117, quarto comma, Cost., da estendersi alla Provincia di Trento in base alla clausola di equiparazione di cui all’art. 12 della l. cost. n. 3 del 2001.
Essa eccede dalle competenze della Provincia sotto un duplice aspetto:

a) la previsione in esame, che subordina l’attribuzione della provvidenza assistenziale de qua al possesso, da parte di chi risulti soggiornare legalmente nel territorio dello Stato, anche del particolare e ulteriore requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo minimo ininterrotto di tre anni, comporta l’ esclusione assoluta di intere categorie di persone fondata sulla mancanza di una residenza temporalmente protratta. Tale previsione viola il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, in quanto - analogamente all’art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2006 (come modificato dall’art. 9, commi 51, 52, e 53 della l.r. n. 24 del 2009) recentemente giudicato incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 40 del 2011 - introduce nel tessuto normativo un elemento di distinzione arbitrario, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra la condizione positiva di ammissibilità al beneficio (quale la residenza protratta da almeno tre anni) e gli altri particolari requisiti ( consistenti in situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale) che costituiscono il presupposto di fruibilità di una provvidenza sociale che, per la sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di residenza in grado di escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale. Nella citata sentenza n. 40 del 2011 la Corte Costituzionale infatti conclude affermando che “tali discriminazioni contrastano con la funzione e la ratio normativa stessa delle misure che compongono il complesso e articolato sistema di prestazioni individuato dal legislatore regionale nell’esercizio della propria competenza in materia di servizi sociali, in violazione del limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)”. La norma in esame costituisce inoltre una misura restrittiva delle libertà di circolazione e di soggiorno previste dall’art. 21, n. 1, del TFUE, in quanto il requisito della residenza per un periodo così prolungato eccede quanto necessario al raggiungimento del legittimo obiettivo di preservare l’equilibrio finanziario del sistema locale di assistenza sociale mediante la previsione di un collegamento tra il richiedente la provvidenza e l’ente competente alla sua erogazione. Al riguardo sia la Corte di Giustizia, con la sentenza Stuart C-503/09 e sentenza D’Hoop C-224, nonché la Commissione europea, hanno affermato la “non rappresentatività” del requisito della residenza per ottenere una prestazione per inabilità e l’“eccedenza temporale” dei ‘tre anni continuativi’, ritenuta restrittiva della libertà di circolazione e discriminatoria rispetto ai cittadini nazionali. Ne consegue anche la violazione da parte della previsione provinciale in esame dell’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con l’art. 21, n. 1, del TFUE.

b) Inoltre, la norma della provincia di Trento in esame che, con riferimento ai cittadini stranieri, circoscrive l'attribuzione dell’‘assegno di cura’ ai soli soggetti che siano in possesso dello specifico titolo costituito dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del Testo Unico sull’immigrazione (d. lgs. n. 286 del 1998), opera una discriminazione tra gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, ponendosi in contrasto, con l’art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998 e con l’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), che, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, equiparano ai cittadini italiani gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Con particolare riferimento all’attribuzione delle prestazioni assistenziali alle persone straniere regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 306/2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della l. n. 388/2000 (finanziaria 2001), nonché dell’art. 9, comma 1, del T.U. sull’immigrazione, nella parte in cui tali norme escludono che l’indennità di accompagnamento possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito previsti per l’ottenimento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Tale previsione, secondo la Consulta, viola “l’art. 10, primo comma, della Costituzione, dal momento che tra le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano quelle che, nel garantire i diritti fondamentali della persona indipendentemente dall’appartenenza a determinate entità politiche, vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato”. La Corte Costituzionale ha inoltre precisato, con la sentenza n. 61 del 2011, che: «una volta che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini» ed ha inoltre aggiunto circa l’ individuazione delle condizioni per la fruizione delle prestazioni che : “la asserita necessità di uno specifico titolo di soggiorno per fruire dei servizi sociali rappresenta una condizione restrittiva che, in tutta evidenza, si porrebbe (dal punto di vista applicativo) in senso diametralmente opposto a quello indicato da questa Corte, i cui ripetuti interventi (n. d. r. sentenze n. 187 del 2010 e n. 306 del 2008) sono venuti ad assumere incidenza generale ed immanente nel sistema di attribuzione delle relative provvidenze”. Anche per tale aspetto la norma della provincia di Trento in esame contrasta con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all’art. 3, Cost., nonché con i principi sopra enunciati di cui all’art. 10, primo comma, Cost.

Per i motivi esposti la norma sopra indicata deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

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