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Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) concernenti il periodo di allenamento e addestramento cani. (31-7-2012)
Lombardia
Legge n.15 del 31-7-2012
n.31 del 3-8-2012
Politiche infrastrutturali
20-9-2012 /
Impugnata
La legge regionale, che detta modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) concernenti il periodo di allenamento e addestramento cani, è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 1, lett. b) che sostituisce il comma 12 dell’articolo 40 della l.r. 26 del 1993 prevedendo "12. L'attività di allenamento e di addestramento dei cani è disciplinata dalle province, è consentita sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia e può essere esercitata, non prima del 1° agosto, per cinque giornate settimanali con eccezione del martedì e del venerdì. L'allenamento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all'articolo 37, comma 8, anche se prive di tabellazione.".
Con tale disposizione la Regione Lombardia ha previsto che l’attività cinofila di addestramento ed allenamento dei cani da caccia, sull’intero territorio regionale ove non è vietata la caccia, possa iniziare fin dal primo di agosto.
L’attività di addestramento cani, come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 350 del 1991 è assimilabile in tutto e per tutto alla materia della caccia. Afferma infatti il giudice delle leggi : “nessun dubbio può sussistere ne in ordine al fatto che , in quanto attività strumentale all’esercizio venatorio, debba ricondursi alla materia della ...”.
In quanto attività venatoria quindi, l’addestramento dei cani può essere consentito senza limiti di tempo solo nelle zone di addestramento all’uopo istituite dalle Amministrazioni ai sensi dell’articolo 10, comma 8, lett. e) della legge n. 157/92, secondo cui le regioni predispongono i piani faunistico-venatori, finalizzati a garantire la conservazione delle specie mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, e dispone che gli stessi indichino “le zone e i periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale…..”, proprio per evitare che detta fauna selvatica sia disturbata durante i periodi nei quali l’esercizio venatorio è vietato.
Si rappresenta che l’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - l’organismo che , ai sensi dell’articolo 7 della legge quadro nazionale sulla caccia n. 157/1992 ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, nonché di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, formulando i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome, ha avuto modo di esprimersi sull’argomento, affermando che consentire l’addestramento e l’allenamento dei cani nel periodo indicato dalla norma regionale “determina un evidente ed indesiderabile fattore di disturbo, in grado di determinare in maniera diretta od indiretta una mortalità aggiuntiva per le popolazioni faunistiche interessate” in quanto si svolge “durante il periodo riproduttivo degli uccelli e dei mammiferi selvatici (dalla stagione degli accoppiamenti all’indipendenza della prole dalle cure parentali).”
Afferma l’ISPRA che tale attività non dovrebbe essere consentita prima dell’inizio di settembre, escludendo in ogni caso i mesi che vanno da febbraio ad agosto, chiarendo, inoltre, di aver manifestato tali indicazioni nei propri pareri indirizzati alle regioni in merito alle proposte di calendario venatorio.
La norma regionale in questione, quindi, prevedendo che l’attività cinofila di addestramento ed allenamento dei cani possa svolgersi sull’intero territorio regionale ove non è vietata la caccia, anche in periodi di caccia chiusa, si pone in netto contrasto con le citate disposizioni statali, contenute nella l. quadro n. 157/1992 , che, dettando disposizioni per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, stabilisce standard minimi e uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale. Si evidenzia pertanto la violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, di cui all’articolo 117, secondo comma lettera s) della Costituzione.
Per questo motivo la norma regionale deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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