Dettaglio Legge Regionale

Valorizzazione dei reperti mobili e dei cimeli appartenenti a periodi storici diversi dalla prima guerra mondiale. (31-7-2012)
Lombardia
Legge n.16 del 31-7-2012
n.31 del 3-8-2012
Politiche socio sanitarie e culturali
28-9-2012 / Impugnata
La legge della Regione Lombardia 31 luglio 2012, n.16, recante “Valorizzazione dei reperti mobili e dei cimeli appartenenti a periodi storici diversi dalla prima guerra mondiale”, presenta profili d’illegittimità costituzionale con riferimento all’art.1, comma 2, all’art. 2 e all’art. 4, commi 1, 2 e 3.
Tali disposizioni infatti, al fine di valorizzare le “eccellenze storiche e culturali della Lombardia”, attribuiscono alla Regione Lombardia “le attività e gli interventi di ricerca, raccolta, conservazione e valorizzazione” dei reperti mobili e dei cimeli storici che si trovano sul territorio regionale, prevedendo altresì che del rinvenimento del bene sia data “comunicazione scritta al sindaco del comune competente per territorio entro quindici giorni dal ritrovamento” e che il sindaco trasmetta le comunicazioni ricevute “alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia per gli atti di sua competenza, entro sessanta giorni dal ricevimento”.
Dette disposizioni regionali eccedono dalla competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali attribuita alla regione dall’art. 117, terzo comma, Cost., e invadono la competenza riservata alla legislazione statale in materia di tutela dei beni culturali dall’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.
Esse contrastano in particolare con le norme di cui agli artt. 10 e 88 del Codice dei beni culturali (d. lsg. n. 42 del 2004), secondo le quali il “ritrovamento” di tutte le cose “che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico” spetta allo Stato ed è “riservato al Ministero per i beni e le attività culturali”, e si pongono in contrasto altresì con l’art. 90 dello stesso Codice, che, relativamente alla denuncia della scoperta dei beni d’interesse culturale stabilisce una procedura e dei termini diversi da quelli indicati dall’art. 4, commi 2 e 3, della legge regionale in esame, disponendo che il rinvenimento del bene debba essere denunciato “entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza”. Né può offrire rassicurazioni circa la legittimità costituzionale delle disposizioni sopra indicate la circostanza che l’art. 2, comma 2, della legge in esame espressamente escluda dall’ambito d’intervento della legge stessa i beni culturali di cui al citato art. 10 del d. lgs. n. 42 del 2004. Infatti, in base alle disposizioni del Codice dei beni culturali sopra richiamate, tutte le cose mobili rinvenute nel territorio regionale, da rendere note al Soprintendente, sono in astratto suscettibili di ricadere nell’ambito di previsione dell’art. 10 del citato Codice, e debbono pertanto essere valutate dall’amministrazione statale (unica dotata di competenza in materia) alla stregua di beni culturali in quanto caratterizzate dall’interesse stabilito dal richiamato art. 10 del Codice medesimo.
Le disposizioni regionali censurate pertanto, lungi dal riferirsi a cose diverse dai beni culturali, inevitabilmente invadono il campo della tutela di tali beni, che, come è noto, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché alla competenza amministrativo-gestionale esclusiva del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 88 del Codice di settore.

Per i motivi esposti le disposizioni sopra indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art 127 Cost.

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