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Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto.
Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica), 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 19 luglio 2007, n. 11 (Misure urgenti per l'edilizia residenziale pubblica) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche. (6-8-2012)
Lazio
Legge n.12 del 6-8-2012
n.36 del 9-8-2012
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA ALL'IMPUGNATIVA
Il Governo, con delibera in data 28 settembre 2012, ha impugnato l'art. 1, commi 1,11 e 19, della l.r. Lazio n. 12/2012, ritenendoli non compatibili con la normativa statale in materia di tutela dei beni paesaggistici (e quindi in contrasto con l'art. 117, c. 2, lett. s, della Costituzione). Il comma 7 del medesimo articolo 1 è stato impugnato perché ritenuto in contrasto con il principio fondamentale in materia di "governo del territorio" contenuto all'articolo 9 del d.p.r. n. 380/2001.
La Regione Lazio, con legge n. 8 dell'8 agosto 2014 (recante "Modifiche alle leggi regionali 6 luglio 1988, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) e ss.mm.") ha complessivamente ridefinito la disciplina impugnata di fronte alla Corte costituzionale, modificando le norme impugnate.
Acquisito il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (nota prot. n. 10745 in data 7 maggio 2015), si ritiene che alla luce delle modifiche apportate alle disposizioni censurate, considerate anche le formali rassicurazioni espresse dagli organi regionali in ordine a possibili modifiche integrative della disciplina così come attualmente vigente, sussistano i presupposti per rinunciare all'impugnativa.
28-9-2012 /
Impugnata
La legge della Regione Lazio n. 12/2012, che modifica numerose leggi regionali in materia di urbanistica, edilizia, riqualificazione ambientale, aree naturali protette regionali, pianificazione paesistica e tutela delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico presenta aspetti di illegittimità costituzionale in relazione a quanto previsto all’art. 1, commi 1, 7, 11 e 19, per i motivi di seguito specificati.
1. L’art. 1, comma 1, modifica l’art. 26 (“Errata o incerta perimetrazione dei vincoli”) della l.r. n. 24/1998 (recante “Pianificazione paesistica e tutela delle aree sottoposte a vincolo paesistico”), inserendovi i commi 2-bis e 4-bis e sostituendo i commi 3 e 4.
Il comma 2-bis, che introduce una procedura speciale di correzione di eventuali contrasti tra le perimetrazioni del Piano territoriale paesistico regionale e l’effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell’art. 134, c. 1, lett. c) d.lgs. n. 42/2004, prevendendo che “la Regione procede all’adeguamento delle perimetrazioni del PTPR (…) con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta”, è invasivo della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni paesaggistici (art. 117, c. 2, lett. s). affidata alla pianificazione paesaggistica congiunta tra Stato e Regione ai sensi degli articoli 135 e ss. del Codice dei beni culturali. Dalla data di approvazione del d.lgs. n. 42/2004, infatti, la riperimetrazione dei vincoli paesaggistici è affidata unicamente alla pianificazione paesaggistica – sede a ciò deputata dall’art. 143 del Codice – con la conseguente illegittimità costituzionale di leggi regionali con tali contenuti (di qui, oltre alla illegittimità costituzionale del comma
1 della l.r. n. 12/2012, anche l’illegittimità costituzionale dell’intera legge modificata, la l.r. n. 24/1998, da ritenersi implicitamente abrogata in forza della l. n. 53/1953 (c.d. “Legge Scelba”)).
Da tali considerazioni discende anche l’illegittimità del comma 3 del medesimo articolo 26, come sostituito dalla legge in esame, che disciplina la procedura di riperimetrazione, oltre che per le aree di interesse pubblico e per i beni sottoposti a vincolo, anche nelle ipotesi di “beni identitari archeologici e storici, puntuali e lineari”. Con riferimento a tale ultima previsione, si rileva che il riferimento alla copianificazione (ex art. 135, c. 2 del d.lgs. n. 42/2004) e il coinvolgimento del Ministero per i beni culturali e ambientali nel relativo procedimento di ripetrimetrazione (che peraltro è limitata al caso in cui “l’ipotesi di cui al comma 2-bis riguarda i beni identitari, archeologici, storici, puntuali e lineari”) non fanno venir meno i profili di illegittimità segnalati. La legge regionale, infatti, invade l’ambito della potestà legislativa esclusiva statale disciplinando un modello procedimentale di esercizio di funzioni amministrative non previsto dal Codice dei beni culturali, peraltro introducendo nuovi e diversi tipi giuridici sconosciuti alla disciplina nazionale. Sono parimenti incostituzionali i commi 4 e 4-bis dell’articolo 26 della l.r. n. 24/1998, come risultanti dalle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1 della l.r. n. 12/2012. La prima disposizione, infatti, prevede che “in attesa dell’adeguamento cartografico delle perimetrazioni (…) si fa riferimento, ai fini delle autorizzazioni e dei pareri paesaggistici di cui all’articolo 25 (…) all’effettiva esistenza dei beni (…) nonché all’accertata sussistenza dell’interesse archeologico e paesaggistico di cui al comma 3”. Quanto al comma 4-bis, è incostituzionale la previsione che attribuisce alla Regione il potere di procedere unilateralmente, senza alcun coinvolgimento del Ministero, fino all’approvazione del nuovo PTPR, all’adeguamento delle perimetrazioni del PTPR adottato”.
2. L’articolo 1, comma 7, che introduce l’articolo 3-quater (“Interventi finalizzati al riutilizzo del patrimonio edilizio dimesso attraverso il cambiamento della destinazione in altro uso non residenziale”), è costituzionalmente illegittimo per violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio (art. 117, c. 3, della Costituzione). La disposizione censurata, che consente anche nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici “cambi di destinazione ad altro uso non residenziale attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia, con demolizione e ricostruzione, e di completamento” si pone in contrasto con quanto previsto all’art. 9 del d.P.R. n. 380/2001 che nelle zone sprovviste di strumenti urbanistici consente esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi di manutenzione straordinaria, e gli interventi di restauro e risanamento conservativo. La definizione degli interventi edilizi realizzabili in assenza di strumenti urbanistici effettuata dall’art. 9 del d.P.R. n. 380/2001 costituisce un principio fondamentale della materia del governo delle regioni, in relazione al quale le leggi regionali possono introdurre unicamente limiti più restrittivi (art. 9, c. 1).
3. L’art. 1, comma 11, modifica l’art. 7 della l.r. n. 21/2009, in materia di programmi integrati di riqualificazione urbana e ambientale. La disposizione, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dalla l.r. n. 10/2011, è stata oggetto di impugnativa (con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 ottobre 2011) tuttora pendente davanti alla Consulta.
Le ultime modifiche non superano le censure già prospettate con riferimento al precedente testo, continuando ad attribuire ai programmi integrati di riqualificazione urbana e ambientale compiti che il Codice dei beni culturali assegna in via esclusiva alla pianificazione paesaggistica, pertanto, il comma 11 si pone in contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione (tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali). In particolare:
- la lettera b) del comma 11, che modifica l’articolo 7, comma 3, sostituendo alle parole “aree sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici” le parole “aree caratterizzate dalla presenza di elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali”, ha carattere meramente nominalistico e non risolve i problemi di costituzionalità derivanti dall’indebita attribuzione ai piani integrati di riqualificazione urbana e ambientale di funzioni di qualificazione dei paesaggi, anche degradati e compromessi, nonché di programmazione di interventi di riqualificazione, che il codice dei beni culturali considera contenuto essenziale e necessario del piano paesaggistico congiunto. Identica censura deve essere mossa contro la lettera e) del comma 11, che apporta la medesima modifica comma 4 dell’art. 7 della legge n. 21 del 2009.
- la lettera c) del comma 11, che riformula l’art. 7, c. 3, lettera b) della l.r. n. 21/2009 è peggiorativa rispetto al testo precedente nella parte in cui sostituisce alle parole “aree esterne a quelle vincolate” le parole “aree esterne a quelle caratterizzate dalla presenza di elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali”. La nuova formulazione, infatti, ha un significato incerto e non ben definito. Di conseguenza, la norma (in combinato disposto con quanto previsto dal comma 8 dell’art. 7, come sostituito dalla lettera f) del comma 11) consente la delocalizzazione, rispetto alla fascia costiera tutelata, di volumetrie già esistenti (con un premio di cubatura sino al 50% in più) entro ambiti connotati in termini assai generici e impropri.
- la lettera d) del comma 11, pur contenendo un generico riferimento all’art. 145, comma 5, del Codice dei beni culturali, è invasivo della potestà legislativa esclusiva statale prevista dall’art. 117, co. 2, lett. s), in quanto introduce una procedura speciale e innovativa di adozione dei programmi integrati di riqualificazione urbana d’intesa con il Ministero, prescindendo tuttavia dalla previa approvazione definitiva del piano paesaggistico congiunto che, come risulta chiaro dalla lettera del comma 5 dell’art. 145 del Codice, è una condizione necessaria perché si possa parlare di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.
4. L’articolo 1, comma 19, lett. a) del provvedimento in esame modifica l’art. 8, c. 4, lett. d) della l.r. 29/1997 (recante «Norme in materia di aree naturali protette regionali») consentendo la realizzazione nelle zone A – di massima protezione – di tutti gli interventi previsti dall’art. 18 della legge regionale n. 24/1998. Tale ultima disposizione consente “Nell’ambito delle aziende agricole (…) ubicate in aree sottoposte a vincolo ai sensi della L. n. 1497 del 1939 e della L. n. 431 del 1985 e comunque classificate dai P.T.P. o dal P.T.P.R (…) la realizzazione di manufatti, strettamente funzionali e dimensionati all'attività agricola e/o alla relativa trasformazione dei prodotti provenienti dalle aziende stesse per almeno il 75 per cento, anche mediante ampliamenti dei fabbricati esistenti, nonché la costruzione di piccoli ricoveri per attrezzi. Nelle aree classificate nei P.T.P. o nel P.T.P.R. al massimo livello di tutela, le nuove costruzioni sono consentite solo se non sono possibili o ammissibili ampliamenti dei fabbricati esistenti.” Inoltre, al secondo comma dell’art. 18 è previsto che “Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati, se in deroga alle norme dei P.T.P., del P.T.P.R. e/o della presente legge, all'approvazione, da parte dell'organo competente, del Piano di utilizzazione aziendale (P.U.A.), secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale e sono corredati del S.I.P. di cui agli articoli 29 e 30.”
Il comma 19 dell’articolo unico, richiamando l’art. 18 della l.r. 24/1998, sembra quindi consentire che nelle zone di massima protezione siano consentiti interventi di nuova costruzione e di realizzazione di manufatti funzionali all’attività agricola anche in deroga alle previsioni del piano paesaggistico, individuati nell’ambito del P.U.A.. La disposizione, quindi, contrasta con il principio della prevalenza del piano paesaggistico su tutti gli altri strumenti di pianificazione previsto all’art. 143 del codice dei beni culturali ed espressione della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dei beni culturali prevista dall’art. 117, co. 2, lett. s).
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