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Modifica della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in
materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) per la salvaguardia dei litorali erosi dalle mareggiate. (30-7-2012)
Liguria
Legge n.24 del 30-7-2012
n.13 del 7-8-2012
Politiche infrastrutturali
28-9-2012 /
Impugnata
La legge regionale in esame, che modifica la legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) per la salvaguardia dei litorali erosi dalle mareggiate, presenta profili di illegittimità costituzionale relativamente alla disposizione contenuta nell’art. 1. Detta previsione ha inserito, nella legge regionale della Liguria n. 13 del 1999, un nuovo articolo 8-bis, rubricato «Proroga della concessioni demaniali», del seguente tenore: «In caso di mareggiate e/o eventi atmosferici eccezionali, che provochino danni agli stabilimenti balneari, ai beni demaniali ed alle relative pertinenze incamerare, i soggetti titolari de/le concessioni demaniali potranno eseguire a loro cure e spese, previa intesa con gli enti interessati, tutti i lavori necessari ai ripristino delle strutture ed a protezione degli arenili; in tal caso, le concessioni in essere saranno prorogate, tenuto conto dell ‘investimento effettuato, secondo un regolamento attuativo che sarà predisposto dalla Regione Liguria entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
La concessione di proroghe di tali concessioni ulteriori rispetto a quella disposta, in via transitoria, dall’art. 1, comma 18, della legge a, 194 del 2009 (in attesa della revisione della legislazione in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi e con l’obiettivo di consentire ai titolari di stabilimenti balneari di completare l’ammortamento degli investimenti nelle more del riordino della materia, da defluire in sede di Conferenza Stato-Regioni) contrasta con le espresse previsioni del diritto derivato dell’Unione europea e, segnatamente, con l’articolo 12, comma 2, della direttiva 12 dicembre 2006,n. 20067123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), il quale vieta qualsiasi forma di automatismo che, alla scadenza del rapporto concessorio, possa favorire il precedente concessionario. La Corte Costituzionale ha infatti affermato, da ultimo con la sentenza n. 213/2011, che la previsione la proroga di concessioni “viola l’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza. Infatti, la norma regionale prevede un diritto di proroga in favore del soggetto già possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima. Detto automatismo determina una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti»
La norma regionale in esame, quantunque apparentemente non in diretta violazione di tale divieto, finisce visibilmente per eluderlo, consentendo il prolungamento del rapporto con gli attuali concessionari ai ricorrere di eventi ordinari — quali le mareggiate, rispetto alle quali non si richiede neanche il requisito dell’eccezionalità — e, dunque, di conseguenti attività che appartengono alla normale attività di manutenzione, come il ripascimento degli arenili. Essa introduce quindi una restrizione alla libertà di stabilimento ingiustificata e, comunque, sproporzionata all’obiettivo di interesse pubblico che mosso il legislatore regionale intenderebbe perseguire.
La previsione regionale viola dunque l’articolo 117, primo comma della Costituzione, che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
La materia, inoltre, intercetta profili di tutela della concorrenza nel settore delle concessioni demaniali marittime. Infatti, con l’articolo 11 della Legge n. 217/2011 (Legge comunitaria per il 2010) si è disposta l’abrogazione del sopravvenuto meccanismo di rinnovo automatico delle concessioni demaniali di durata esennale, nonché introdotto una delega legislativa al Governo per la revisione ed il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime, secondo principi e criteri direttivi tra l’altro ispirati ad assicurare che l’assegnazione di siffatte concessioni nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti.
La richiamata norma statale è stata adottata al fine di chiudere una procedura di infrazione comunitaria (la n. 2008/4908), riguardante la rilevata sussistenza di meccanismi anticoncorrenziali nell’assegnazione delle concessioni demaniali marittime.
In quest’ ottica la norma regionale all’esame – che per l’appunto risulta introdurre una sorta di proroga automatica, e temporalmente non delimitata, della durata di alcune concessioni demaniali marittime – risulta pertanto configgente con la competenza esclusiva statale in materia di concorrenza, di cui all’articolo 117, lett. e), Cost., viepiù in quanto le modalità attuative di siffatta proroga risultano rimesse ad un intervento regolamentare regionale, per il quale non sono neppure chiariti i principi e criteri direttivi a cui esso debba attenersi.
Per questi motivi la la norma regionale deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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